§ 93.7.4 - Legge 24 dicembre 1959, n. 1145.
Concessione di una nuova linea ferroviaria metropolitana in Roma


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.7 metropolitane
Data:24/12/1959
Numero:1145


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per i trasporti è autorizzato a far luogo, d'intesa con il Ministro per il tesoro, alla concessione di costruzione e di esercizio di una seconda linea di [...]
Art. 2.      Alla costruzione di un primo gruppo di opere (sede stradale, fabbricati, armamento) sarà provveduto mediante concessioni di sola costruzione, da aggiudicarsi a seguito [...]
Art. 3.      Alla costruzione delle opere di completamento della ferrovia (elettrificazione, impianti di segnalamento, di telecomunicazioni, di blocco automatico, ecc.) ed [...]
Art. 4.      L'esecuzione delle opere è dichiarata urgente ed indifferibile agli effetti dell'art. 71 e seguenti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 [...]
Art. 5.      Il concessionario della costruzione della ferrovia è esonerato dal pagamento di canoni e compensi per l'occupazione temporanea di aree pubbliche di pertinenza dello [...]
Art. 6.      Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 2 è autorizzata la spesa di lire 26.000.000.000
Art. 7.      Saranno registrati con il pagamento dell'imposta fissa di registro


§ 93.7.4 - Legge 24 dicembre 1959, n. 1145.

Concessione di una nuova linea ferroviaria metropolitana in Roma

(G.U. 11 gennaio 1960, n. 7)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministro per i trasporti è autorizzato a far luogo, d'intesa con il Ministro per il tesoro, alla concessione di costruzione e di esercizio di una seconda linea di ferrovia metropolitana in Roma da piazza Risorgimento al Flaminio, Termini, San Giovanni, Osteria del Curato, con diramazioni per Torre Spaccata.

 

          Art. 2.

     Alla costruzione di un primo gruppo di opere (sede stradale, fabbricati, armamento) sarà provveduto mediante concessioni di sola costruzione, da aggiudicarsi a seguito di appaltoconcorso.

     Le concessioni stesse potranno essere accordate per singoli tronchi, dando comunque la precedenza ai tronchi Termini-San Giovanni e San Giovanni-Osteria del Curato.

     Il corrispettivo di costruzione verrà determinato a forfait, salva la revisione dei prezzi, dal Ministro per i trasporti, d'intesa con il Ministro per il tesoro, sulla base del costo ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e verrà pagato in base a certificati di avanzamento dei lavori, per importi da determinarsi nei rispettivi atti di concessione, o in capitale non differito, entro i limiti degli stanziamenti di cui al successivo art. 6, o in annualità posticipate, sempre nei limiti dei suindicati stanziamenti, di numero non superiore a sette. Tali annualità, determinate al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti, ed in ogni caso ad un tasso non superiore al 6,50 per cento, potranno essere messe a disposizione del concessionario per operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 35 e seguenti del Testo Unico 9 maggio 1912, n. 1447.

 

          Art. 3.

     Alla costruzione delle opere di completamento della ferrovia (elettrificazione, impianti di segnalamento, di telecomunicazioni, di blocco automatico, ecc.) ed all'approvvigionamento del materiale rotabile e di esercizio provvederà il concessionario dell'esercizio.

     Per la concessione di completamento e di esercizio per la durata di anni 50, a decorrere dalla data di apertura all'esercizio della ferrovia, sarà istituito un piano finanziario sulla base del tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti ed in ogni caso non superiore al 6,50 per cento, comprendente:

     all'attivo:

     a) l'importo annuo presunto dei prodotti dell'esercizio;

     b) gli eventuali sussidi e contributi che per l'esercizio fossero deliberati dal Comune e dalla Provincia;

     al passivo:

     c) la quota annua di ammortamento ed interessi della spesa che sarà riconosciuta ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per il completamento della linea;

     d) la quota annua di interessi sulla spesa che sarà riconosciuta ammissibile dal predetto Consesso per l'acquisto del materiale rotabile e di esercizio;

     e) le quote annue che saranno stabilite per il rinnovo degli impianti fissi (armamento, linea elettrica, sottostazioni) e del materiale rotabile e di esercizio;

     f) l'importo annuo presunto delle spese di esercizio.

     In base alle risultanze del piano finanziario anzidetto sarà determinata l'eventuale sovvenzione necessaria per l'esercizio.

     Qualora la ferrovia venga aperta all'esercizio per tronchi, la durata della concessione decorrerà dalla data di apertura all'esercizio del primo tronco. Il piano finanziario da istituire in sede di concessione del completamento e dell'esercizio avrà riguardo alle previsioni attive e passive relative al primo tronco, e sulla base di esso verrà determinata la eventuale sovvenzione provvisoria di esercizio relativa al tronco stesso.

     Per l'apertura all'esercizio degli altri tronchi verranno istituiti successivamente piani finanziari comprendenti:

     l'aggiornamento degli elementi indicati ai precedenti punti a), b) ed f), in relazione alle previsioni dei tronchi aperti e di quello da aprire all'esercizio;

     la somma delle quote di cui ai punti c), d) ed e) relative ai tronchi già aperti all'esercizio con le analoghe quote relative al tronco da aprire all'esercizio.

     Sulla base dei nuovi piani finanziari saranno determinate le eventuali sovvenzioni provvisorie di esercizio decorrenti dalla data di attivazione del nuovo tronco.

     L'eventuale sovvenzione definitiva verrà determinata sulla base del piano finanziario da istituire per l'apertura all'esercizio dell'ultimo tronco.

     Sia la sovvenzione definitiva che quelle provvisorie saranno sottoposte a revisione dopo un triennio dalla loro decorrenza allo scopo di determinare, in relazione alle effettive condizioni economiche dell'esercizio, l'importo da corrispondere per tutta la loro residua durata.

     Il Ministro per i trasporti, è, però, autorizzato a disporre che le sovvenzioni in parola siano sottoposte ad ulteriore revisione allo scadere del triennio successivo alle revisioni come sopra disposte.

 

          Art. 4.

     L'esecuzione delle opere è dichiarata urgente ed indifferibile agli effetti dell'art. 71 e seguenti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1878 n. 5188.

     Per le espropriazioni si applicano le norme degli artt. 57 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

     I fabbricati comunque interessati dalle opere di costruzione della ferrovia sono sottoposti a vincolo fino a tre anni dopo la data di apertura al pubblico esercizio dei singoli tronchi della ferrovia medesima per l'esecuzione delle opere di sottomurazione e di rinforzo.

 

          Art. 5.

     Il concessionario della costruzione della ferrovia è esonerato dal pagamento di canoni e compensi per l'occupazione temporanea di aree pubbliche di pertinenza dello Stato, del comune di Roma e di altri Enti pubblici.

 

          Art. 6.

     Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 2 è autorizzata la spesa di lire 26.000.000.000.

     La spesa medesima sarà inscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di lire 1.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 3.500.000.000 per ciascuno degli esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66 e 1966-67.

     L'onere di lire 1500 milioni relativo all'esercizio finanziario 1959-60 sarà fronteggiato a carico del fondo speciale iscritto sul capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio per provvedere alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 7.

     Saranno registrati con il pagamento dell'imposta fissa di registro:

     a) l'atto di concessione di sola costruzione e quello per il completamento e l'esercizio della ferrovia, nonché quelli successivi per aggiunte e varianti;

     b) gli atti per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni ed altri beni stabili necessari per la costruzione della ferrovia e delle sue dipendenze, e ciò anche quando l'acquisto e l'espropriazione si renderanno necessari in vista di successivi ampliamenti all'uopo autorizzati.