Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.4 ferrovie |
Data: | 25/01/2010 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 |
Art. 2. Disposizioni finanziarie |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 93.4.318 - D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 15.
Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle Ferrovie Comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.
(G.U. 17 febbraio 2010, n. 39)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella riunione del 26 novembre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non si sono espresse nel termine previsto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 3, comma 1, la lettera o) è soppressa;
b) all'articolo 3, comma 1, la lettera s) è sostituita dalla seguente:
«s) servizio di trasporto internazionale di passeggeri: il servizio di trasporto di passeggeri nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro e la cui finalità principale è trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il treno può essere unito a un altro convoglio e/o scomposto e le varie sezioni che lo compongono possono avere origini e destinazioni diverse, purchè tutte le carrozze attraversino almeno una frontiera;»;
c) all'articolo 6, comma 1, le parole: «L'utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «L'accesso e l'utilizzo»;
d) all'articolo 6, comma 1, lettera a), le parole: «che legittima l'espletamento di servizi internazionali di trasporto di merci o di persone per ferrovia,» sono soppresse;
e) all'articolo 6, comma 1, lettera c), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono pubblicate sul prospetto informativo della rete»;
f) all'articolo 6, comma 2, la lettera c) è soppressa;
g) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I servizi internazionali passeggeri, per la parte svolta sul territorio nazionale, sono espletati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 59 della
h) all'articolo 16, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le imprese ferroviarie con sede nel territorio dell'Unione europea hanno il diritto di accesso e di transito sull'infrastruttura ferroviaria per l'espletamento di servizi di trasporto internazionali con gli altri Stati membri dell'Unione europea.»;
i) all'articolo 16, i commi 2 e 4 sono abrogati;
l) all'articolo 16, comma 3, le parole: «internazionale di» sono soppresse;
m) all'articolo 23, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per un periodo di cinque anni» sono inserite le seguenti: «e sono rinnovabili per periodi uguali alla durata iniziale» e l'ultimo periodo è soppresso;
n) all'articolo 23, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per i servizi che utilizzano un'infrastruttura specializzata, di cui all'articolo 32, che richiede investimenti cospicui e a lungo termine, debitamente motivati dal richiedente, gli accordi quadro possono avere una durata di 15 anni. Un periodo superiore ai 15 anni è possibile solo in casi eccezionali, segnatamente in presenza di cospicui investimenti a lungo termine, soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali che prevedano un piano di ammortamento pluriennale. In tale caso, le esigenze del richiedente possono rendere necessaria una definizione particolareggiata delle caratteristiche di capacità, inclusi frequenza, volume e qualità dei tracciati ferroviari, che vanno fornite al richiedente per la durata dell'accordo quadro. Il gestore dell'infrastruttura può ridurre la capacità riservata che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto della soglia stabilita nell'articolo 35.»;
o) all'articolo 24, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora un richiedente intenda chiedere capacità di infrastruttura al fine di svolgere un servizio di trasporto internazionale di passeggeri di cui all'articolo 3 della
p) all'articolo 35, comma 1, le parole: «a tutte le tracce orarie che, per un periodo di almeno un mese, siano state utilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «alle tracce orarie, riferite ad una linea ferroviaria che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata»;
q) all'articolo 35, comma 2, le parole: «può specificare» sono sostituite dalla seguente: «specifica».
Art. 2. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.