§ 93.4.230 - D.P.R. 3 luglio 1997, n. 288.
Regolamento concernente le modalità di giuramento del personale delle ferrovie in concessione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:03/07/1997
Numero:288


Sommario
Art. 1.      1. Ai sensi dell'articolo 71, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, il personale delle ferrovie in concessione addetto [...]
Art. 2.      1. L'obbligo di prestare il giuramento di cui all'articolo 1 vige, altresì, per il personale degli altri servizi di trasporto di cui all'articolo 1 del decreto del [...]


§ 93.4.230 - D.P.R. 3 luglio 1997, n. 288.

Regolamento concernente le modalità di giuramento del personale delle ferrovie in concessione.

(G.U. 6 settembre 1997, n. 208)

 

 

     Art. 1.

     1. Ai sensi dell'articolo 71, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, il personale delle ferrovie in concessione addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie, deve prestare giuramento innanzi al pretore del luogo ove ha sede la direzione di esercizio, con la seguente formula:

     "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse".

     2. Copia del verbale di giuramento è rilasciata all'interessato e, per tramite di quest'ultimo, all'azienda di appartenenza.

 

          Art. 2.

     1. L'obbligo di prestare il giuramento di cui all'articolo 1 vige, altresì, per il personale degli altri servizi di trasporto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle linee dei medesimi servizi.