§ 93.4.200 - Legge 18 agosto 1978, n. 503.
Finanziamento integrativo di lire 1.665 miliardi per l'ammodernamento ed il potenziamento del parco del materiale rotabile e degli impianti di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:18/08/1978
Numero:503


Sommario
Art. 1.      L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a proseguire l'azione intrapresa per l'ammodernamento ed il potenziamento del parco del materiale rotabile, [...]
Art. 2.      Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni [...]
Art. 3.      Il programma di utilizzo delle somme di cui all'articolo 2 sarà sottoposto, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, al [...]
Art. 4.      Ai fondi occorrenti per il finanziamento della spesa di lire 1.665 miliardi sarà provveduto con operazioni di credito
Art. 5.      E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le nuove costruzioni ed opere [...]
Art. 6.      Su richiesta delle imprese appaltatrici di opere o fornitrici di beni e di servizi, da realizzare con i fondi della presente legge, l'Azienda autonoma delle ferrovie [...]
Art. 7.      Per gli appalti di opere che si eseguono a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dei suoi concessionari è ammessa, in deroga all'articolo 7 della legge [...]
Art. 8.      L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi delle facoltà previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 [...]
Art. 9.      Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge


§ 93.4.200 - Legge 18 agosto 1978, n. 503. [1]

Finanziamento integrativo di lire 1.665 miliardi per l'ammodernamento ed il potenziamento del parco del materiale rotabile e degli impianti di sicurezza e segnalamento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il completamento delle tre nuove officine di grande riparazione programmate nel Mezzogiorno, e provvedimenti per aumentare la capacità operativa della stessa Azienda.

(G.U. 2 settembre 1978, n. 246)

 

 

     Art. 1.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a proseguire l'azione intrapresa per l'ammodernamento ed il potenziamento del parco del materiale rotabile, degli impianti fissi di sicurezza e di segnalamento, nonché per il completamento delle tre nuove officine di grande riparazione programmate nel Mezzogiorno.

 

          Art. 2.

     Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza di 1.665 miliardi di lire, dei quali 1.400 miliardi saranno destinati al parco del materiale rotabile, 200 miliardi agli impianti fissi di sicurezza e di segnalamento e 65 miliardi al completamento delle tre nuove officine programmate nel Mezzogiorno, fermo restando che i pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in appositi capitoli del titolo II - spese in conto capitale - del bilancio della stessa Azienda, in ragione di:

     lire 400 miliardi per il 1978;

     lire 580 miliardi per il 1979;

     lire 685 miliardi per il 1980.

     Con la legge di approvazione del bilancio annuale, si provvederà a modificare la predetta ripartizione per adeguare gli stanziamenti inseriti in bilancio all'effettivo andamento dei pagamenti.

     L'importo di 1.400 miliardi per il parco del materiale rotabile sarà destinato:

     a) ai maggiori oneri globali, per revisione prezzi e varianti, relativi alle forniture e lavorazioni occorrenti per le costruzioni di materiale rotabile affidate a carico dello stanziamento accordato con la legge 9 marzo 1973, n. 52;

     b) ai maggiori oneri globali, per revisione prezzi e varianti relativi alle commesse di materiale rotabile affidate a carico del finanziamento approvato con la legge 14 agosto 1974, n. 377, e all'integrazione occorrente per l'allestimento di una nave traghetto da destinare ai collegamenti per la Sardegna;

     c) a nuove costruzioni di rotabili, con particolare riguardo per le locomotive elettriche e per le vetture impiegate nei servizi viaggiatori suburbani e pendolari, nonché per i carri destinati al trasporto intermodale;

     d) a sperimentazione e costruzione di prototipi.

 

          Art. 3.

     Il programma di utilizzo delle somme di cui all'articolo 2 sarà sottoposto, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e verrà quindi approvato con decreto del Ministro dei trasporti.

     Il programma di utilizzo dei 200 miliardi destinati alla realizzazione degli interventi relativi agli impianti fissi di sicurezza e di segnalamento sarà altresì sottoposto alla commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Il programma di utilizzo delle somme di cui all'articolo 2 può essere articolato in piani distinti per i settori di intervento. Il programma sarà comunicato al Parlamento prima dell'emanazione dei relativi decreti ministeriali. Le eventuali variazioni al programma saranno approvate nelle stesse forme.

     Il Ministro dei trasporti darà comunicazioni al Parlamento ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dello stato di attuazione del programma al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione di detto bilancio.

 

          Art. 4.

     Ai fondi occorrenti per il finanziamento della spesa di lire 1.665 miliardi sarà provveduto con operazioni di credito.

     A tal fine l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, sia all'interno sia all'estero e ad emettere direttamente obbligazioni, in relazione alle effettive necessità, fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla somma di 1.665 miliardi di lire. Anche il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato a concedere i mutui suddetti.

     I mutui di cui al precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

     All'emissione diretta di obbligazioni si applicano le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280.

     L'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, si applica anche ai mutui di cui al secondo comma del presente articolo.

     Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle obbligazioni saranno iscritte, con distinta imputazione, nel bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e specificatamente vincolate a favore degli enti mutuanti e degli obbligazionisti.

     Le rate di ammortamento, in conto capitale, dei mutui da contrarre e delle obbligazioni da emettere in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e saranno pertanto iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata dell'Azienda ferroviaria.

 

          Art. 5.

     E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le nuove costruzioni ed opere di cui all'articolo 2, pari ad almeno il 45 per cento del relativo ammontare, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale ed insulare, che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite, purché ivi prodotti ed a prezzi e qualità che risultino congrui con riferimento a parametri obiettivi di mercato.

     E' fatto altresì obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una somma non inferiore a 80 miliardi dei 200 miliardi destinati dall'articolo 2 agli impianti di sicurezza e di segnalamento, all'ammodernamento ed al potenziamento delle infrastrutture dell'Italia meridionale ed insulare.

 

          Art. 6.

     Su richiesta delle imprese appaltatrici di opere o fornitrici di beni e di servizi, da realizzare con i fondi della presente legge, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a concedere alle stesse una anticipazione fino al venti per cento dell'intero prezzo contrattuale, anche se l'appalto o fornitura fa carico a più esercizi finanziari.

     Per la concessione dell'anticipazione l'impresa contraente è tenuta a prestare le garanzie previste dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 25 novembre 1972.

     A detti contratti non si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 1 del suddetto decreto.

     La revisione dei prezzi contrattuali sulle opere eseguite e sui beni o servizi forniti sarà accordata per l'importo eccedente quello anticipato.

     Per il recupero dell'anticipazione di cui al primo comma la trattenuta da effettuare sugli acconti, ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto ministeriale 25 novembre 1972, è commisurata al venti per cento dell'importo di ciascun acconto.

 

          Art. 7.

     Per gli appalti di opere che si eseguono a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dei suoi concessionari è ammessa, in deroga all'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, la facoltà di adottare nei relativi procedimenti di gara mediante licitazione privata le forme di pubblicità di volta in volta ritenute più idonee in relazione all'urgenza, alla natura ed all'entità delle opere da eseguire, secondo criteri da fissare con decreto del Ministro dei trasporti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Nell'assegnazione delle commesse previste dalla presente legge, da esperire di norma con gara a licitazione privata, sono da preferire imprese, raggruppamenti di imprese o consorzi capaci di conseguire la dimensione economica, il grado di specializzazione, l'organizzazione anche per la ricerca e l'esportazione adeguate alle esigenze del settore delle costruzioni ferroviarie; a tale fine si procederà ad una selezione preliminare di qualificazione dei concorrenti da condurre dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sulla base delle capacità produttive dimostrate dalle singole ditte e dell'esperienza acquisita nelle precedenti forniture per le ferrovie dello Stato e finalizzata al conseguimento di una ristrutturazione produttiva del settore.

     Le commesse di cui al precedente comma vengono assegnate per lotti consistenti ed omogenei ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1973, n. 52.

 

          Art. 8.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi delle facoltà previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, ferme restando le facoltà stabilite dalle leggi, per l'Azienda stessa, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere.

     Per la costruzione di opere, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facoltà di affidare a terzi particolari studi e progettazioni che richiedono speciali competenze tecniche e scientifiche, sempre che gli uffici dell'Azienda non siano in grado di provvedervi direttamente.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a provvedere agli affidamenti di cui al precedente capoverso anche in economia per cottimi, secondo le norme in vigore in materia nella stessa Azienda.

 

          Art. 9.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.