Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.4 ferrovie |
Data: | 18/10/1977 |
Numero: | 792 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1976 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 93.4.18B - Legge 18 ottobre 1977, n. 792.
Proroga dei termini previsti dall'art. 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, relativa alla riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
(G.U. 2 novembre 1977, n. 298)
Il primo comma dell'art. 47 della
"Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS provvede entro il 31 dicembre 1977 ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge".
Il terzo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:
"Fino al 31 dicembre 1978 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a fornire prestazioni di personale e l'uso di mezzi a favore dell'OPAFS per lo svolgimento delle attività necessarie al conseguimento dei fini istituzionali dell'OPAFS medesima, alla quale verserà il contributo di cui al punto 3 del primo comma dell'art. 36, al netto delle spese di amministrazione da essa sostenute".
La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1976 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.