Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.4 ferrovie |
Data: | 07/10/1969 |
Numero: | 747 |
Sommario |
Art. 1. Nei quadri di classificazione del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono istituiti due gruppi di personale dell'esercizio, in aggiunta a quelli [...] |
Art. 2. Gli allegati numeri 3, 4, 11, 12, 13, 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sono integrati, rispettivamente, dagli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 alla presente legge |
Art. 3. Il terzo comma dell'art. 10 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è modificato come segue |
Art. 4. All'art. 32 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto il seguente comma |
Art. 5. Sono inquadrati nelle qualifiche di gestore capo, gestore di 1ª classe e gestore |
Art. 6. L'inquadramento di cui al precedente articolo sarà effettuato in base ad una graduatoria nazionale da formare secondo norme che verranno emanate dal Ministro per i [...] |
Art. 7. Con decorrenza agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1969, entro i limiti degli organici previsti a tale data dall'art. 24 della presente legge, ed agli effetti [...] |
Art. 8. Gli inquadramenti dei soggetti di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7, per coloro che hanno conseguito l'idoneità ovvero l'abilitazione in "nozioni sulle gestioni [...] |
Art. 9. Con decorrenza ad ogni effetto dal 1° gennaio 1970, nei limiti dei posti di organico previsti a tale data dall'art. 24 della presente legge, saranno inquadrati nella [...] |
Art. 10. Gli inquadramenti di cui al precedente art. 9 sono subordinati al possesso delle abilitazioni a freni, scambi e manovre |
Art. 11. Sono inquadrati nelle qualifiche di guardiano di 1ª classe e di guardiano, fino a concorrenza dei posti d'organico previsti al 1° luglio 1968, per ciascuna di dette [...] |
Art. 12. I soggetti di cui all'art. 11 sono inquadrati nella qualifica di guardiano di 1ª classe, se utilizzati in assuntorie di categoria A o B nella qualifica di guardiano, se [...] |
Art. 13. Con decorrenza agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1969 e agli effetti economici dal 1° luglio 1969, verranno inquadrati nelle stesse qualifiche di cui all'articolo [...] |
Art. 14. Gli ex assuntori che entro il 31 dicembre 1968 siano entrati a far parte del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato per concorso esterno anche riservato o per [...] |
Art. 15. Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, su proposta del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, stabilirà i criteri per la [...] |
Art. 16. Hanno titolo all'inquadramento gli assuntori che alla data del 1° luglio 1968 non abbiano superato il 65° anno di età |
Art. 17. Ai fini dell'inquadramento e delle assunzioni di cui al precedente art. 5 e seguenti si prescinde dal titolo di studio. Tuttavia, coloro i quali non sono in possesso [...] |
Art. 18. Sono esclusi dall'inquadramento coloro i quali non erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668, a meno che si trovassero alle [...] |
Art. 19. Hanno titolo all'inquadramento e all'assunzione in prova, secondo gli articoli precedenti, gli incaricati e i coadiutori che, oltre alle altre condizioni, non abbiano [...] |
Art. 20. In deroga al quarto comma dell'art. 158 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e fino al 31 dicembre 1970, il personale femminile nubile immesso nei ruoli ferroviari in base [...] |
Art. 21. Al personale inquadrato nei gruppi "gestori e ausiliari" e "di vigilanza" sono attribuiti gli stipendi previsti nell'annessa tabella allegato n. 7 che integra quella [...] |
Art. 22. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio nella prima applicazione degli stipendi di cui all'allegata tabella n. 7, nei riguardi del personale [...] |
Art. 23. In deroga alla disposizione di cui al quinto comma dell'art. 34 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, al personale dei gruppi "gestori e [...] |
Art. 24. Le piante organiche per le qualifiche di cui alla presente legge sono fissate come segue ad integrazione dei quantitativi previsti dalla legge 4 dicembre 1961, n. 1256, [...] |
Art. 25. Il personale di cui all'art. 30 della legge 27 luglio 1967, n. 668, all'atto del passaggio nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato è iscritto al fondo pensioni e [...] |
Art. 26. Per il personale inquadrato nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato in base alla presente legge, la ritenuta straordinaria prevista dall'art. 6 del regio decreto [...] |
Art. 27. Qualora il personale inquadrato in base alla presente legge ed iscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, alla data del compimento del limite di età previsto [...] |
Art. 28. Ai fini della pensione a carico del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, è riconoscibile secondo le norme vigenti, con domanda da prodursi, a pena di decadenza, [...] |
Art. 29. Il rapporto intrattenuto con l'azienda da coloro i quali non saranno inquadrati in base alla presente legge cesserà dalla data in cui verrà effettivamente inquadrata la [...] |
Art. 30. Gli assuntori che non potranno ottenere il passaggio nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato rimarranno iscritti al fondo di previdenza per gli assuntori, [...] |
Art. 31. Nella prima applicazione della presente legge e fino al 1° gennaio 1971 l'anzianità minima prevista dal primo comma dell'art. 75 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è [...] |
Art. 32. La spesa derivante dall'attuazione della presente legge farà carico al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato |
Art. 33. All'onere derivante dalla concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo precedente si provvede |
§ 93.4.154 - Legge 7 ottobre 1969, n. 747. [1]
Sistemazione del personale delle assuntorie nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
(G.U. 7 novembre 1969, n. 282)
Nei quadri di classificazione del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono istituiti due gruppi di personale dell'esercizio, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 1, quarto comma, della
Con proprio decreto il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile provvederà ad includere le qualifiche di cui al precedente comma nel quadro di equiparazione del personale ai fini gerarchici, disciplinari e dei cambi di qualifica.
Gli allegati numeri 3, 4, 11, 12, 13, 15 alla
Il terzo comma dell'art. 10 della
"Per l'assunzione nelle qualifiche iniziali del personale esecutivo degli uffici e nelle qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio di assistente di stazione, gestore, conduttore e aiuto macchinista, nonchè nella qualifica di interprete, è prescritto il possesso di licenza di scuola media o di altro titolo equipollente".
All'art. 32 della
"I gestori di 1ª classe, i gestori e gli ausiliari nonchè il personale di vigilanza sono addetti all'espletamento di tutti i servizi necessari, rispettivamente, nelle fermate e presso i passaggi a livello".
Sono inquadrati nelle qualifiche di gestore capo, gestore di 1ª classe e gestore:
gli assuntori di stazione e di fermata iscritti nel ruolo speciale alla data di entrata in vigore della
i coadiutori amministrativi con orario di lavoro non inferiore alle 8 ore in servizio alla stessa data;
gli incaricati di cui all'art. 30 della
L'inquadramento di cui al presente articolo avrà decorrenza agli effetti giuridici dal 1° luglio 1968 e agli effetti economici dal 1° gennaio 1969.
L'inquadramento di cui al precedente articolo sarà effettuato in base ad una graduatoria nazionale da formare secondo norme che verranno emanate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e che terranno conto della posizione giuridica, dell'anzianità di servizio, delle mansioni svolte, del titolo di studio e delle abilitazioni possedute.
Per la formazione della graduatoria sarà nominata dal direttore generale apposita commissione, comprendente i rappresentanti del personale, con i criteri delle commissioni di avanzamento.
La graduatoria sarà approvata dal direttore generale.
Le qualifiche di gestore capo, gestore di 1ª classe e gestore, nell'ordine, verranno attribuite seguendo la graduatoria di cui al primo comma, fino a concorrenza dei posti di organico al 1° luglio 1968 stabiliti per ciascuna di esse dall'art. 24 della presente legge.
Sono comunque esclusi dall'inquadramento a gestore capo coloro che hanno svolto servizio esclusivamente in impianti di categoria C e D e dall'inquadramento nella qualifica di gestore di 1ª classe coloro che hanno svolto servizio esclusivamente in impianti di categoria D.
Gli incaricati che hanno maturato o completato l'anno di continuativo servizio o le 500 giornate di cui all'art. 30 della
Le vacanze eventualmente residuate al 1° luglio 1968, dopo l'inquadramento dei soggetti elencati all'art. 5, saranno coperte mediante assunzione in prova nella qualifica di gestore degli aspiranti assuntori di 1 e 2 sezione che abbiano maturato il titolo all'iscrizione nel ruolo speciale posteriormente al 26 agosto 1967, e, ove manchino, con aspiranti ai quali sia stato conferito l'incarico di assuntore, ai sensi della
Le nomine in prova previste dal comma precedente avranno decorrenza dalla data dell'assunzione.
Con decorrenza agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1969, entro i limiti degli organici previsti a tale data dall'art. 24 della presente legge, ed agli effetti economici dal 1° luglio 1969, verranno inquadrati, nell'ordine, nella qualifica di gestore:
coloro i quali, compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 6, non abbiano eventualmente conseguito l'inquadramento con decorrenza 1° luglio 1968 per mancanza di posti disponibili;
gli aspiranti assuntori che entro il 31 dicembre 1968 abbiano maturato il titolo all'iscrizione nel ruolo speciale degli assuntori;
gli incaricati di cui all'art. 30 della
i coadiutori amministrativi ad orario ridotto nonchè i coadiutori promiscui anche ad orario ridotto.
Le vacanze eventualmente residuate saranno coperte mediante assunzione in prova degli aspiranti assuntori di 1a o, in loro mancanza, di 2a sezione dell'albo compartimentale, dando la precedenza in ogni caso a coloro cui fosse stato già conferito l'incarico di assuntore, ai sensi dell'art. 7 della
Le vacanze che si verificheranno dopo il 1° gennaio 1969 e fino al 31 dicembre 1970 saranno coperte mediante l'inquadramento di coloro i quali non abbiano conseguito la sistemazione a ruolo in base al primo comma per mancanza di posti disponibili, e, in loro assenza, dei soggetti di cui al comma precedente e con le modalità in esso previste.
Il servizio prestato dagli aspiranti assuntori dopo il formale conferimento dell'incarico di assuntore viene computato agli effetti del periodo di prova nella qualifica di assunzione.
Gli inquadramenti dei soggetti di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7, per coloro che hanno conseguito l'idoneità ovvero l'abilitazione in "nozioni sulle gestioni viaggiatori e bagagli" e per i coadiutori promiscui anche ad orario ridotto, sono subordinati al conseguimento delle abilitazioni alle gestioni viaggiatori, bagagli e merci, secondo appositi programmi.
Tali abilitazioni potranno essere conseguite entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Coloro i quali non le conseguiranno verranno inquadrati nella qualifica di ausiliario.
Con decorrenza ad ogni effetto dal 1° gennaio 1970, nei limiti dei posti di organico previsti a tale data dall'art. 24 della presente legge, saranno inquadrati nella qualifica di ausiliario, nell'ordine, i soggetti di cui agli articoli 5, 6 e7 privi delle abilitazioni prescritte al precedente art. 8 e i coadiutori di fatica ad intero orario.
I soggetti di cui al comma precedente, che non potranno conseguire l'inquadramento per mancanza di disponibilità, verranno inquadrati in occasione di successive vacanze.
Le vacanze eventualmente residuate e quelle che si determineranno fino al 31 dicembre 1970 saranno coperte mediante assunzione in prova, nell'ordine, dei coadiutori di fatica ad orario ridotto, dei coadiutori promiscui ad orario ridotto privi delle abilitazioni di cui al precedente art. 8 e dei sostituti di coadiutore utilizzati in via permanente, che, nell'anno precedente la data di entrata in vigore della
Gli inquadramenti di cui al precedente art. 9 sono subordinati al possesso delle abilitazioni a freni, scambi e manovre.
Tali abilitazioni potranno essere conseguite entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Coloro i quali non le conseguiranno verranno esclusi dall'inquadramento.
Sono inquadrati nelle qualifiche di guardiano di 1ª classe e di guardiano, fino a concorrenza dei posti d'organico previsti al 1° luglio 1968, per ciascuna di dette qualifiche, dall'art. 24 della presente legge:
gli assuntori di passaggio a livello e di vigilanza iscritti nel ruolo speciale alla data di entrata in vigore della
gli incaricati di cui all'art. 30 della
L'inquadramento di cui al presente articolo avrà decorrenza agli effetti giuridici dal 1° luglio 1968 e agli effetti economici dal 1° gennaio 1969.
Le vacanze eventualmente residuate saranno coperte mediante assunzione in prova nella qualifica di guardiano degli aspiranti assuntori di 3ª sezione che abbiano maturato il titolo alla iscrizione nel ruolo speciale posteriormente al 26 agosto 1967, e, ove manchino, con aspiranti ai quali sia stato conferito l'incarico di assuntore, ai sensi della
Le nomine in prova previste dal precedente comma avranno decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio.
I soggetti di cui all'art. 11 sono inquadrati nella qualifica di guardiano di 1ª classe, se utilizzati in assuntorie di categoria A o B nella qualifica di guardiano, se utilizzati in assuntorie di altra categoria.
Per la determinazione della categoria si ha riguardo alla classificazione dell'assuntoria alla data del 26 agosto 1967, ovvero alla classificazione precedente se più favorevole.
Nei riguardi degli assuntori ed incaricati ruotanti nonchè degli incaricati utilizzati per le sostituzioni degli assuntori temporaneamente assenti si fa riferimento alla categoria di prevalente utilizzazione nell'anno precedente l'entrata in vigore della
Con decorrenza agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1969 e agli effetti economici dal 1° luglio 1969, verranno inquadrati nelle stesse qualifiche di cui all'articolo precedente, nell'ordine e nel limite dei posti di organico previsti alla data del 1° gennaio 1969 dall'art. 24 della presente legge:
coloro i quali, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente art. 11, non hanno potuto ottenere l'inquadramento per mancanza di posti disponibili;
gli aspiranti assuntori che entro il 31 dicembre 1968 abbiano maturato titolo alla iscrizione nel ruolo speciale degli assuntori;
gli incaricati di cui all'art. 30 della
Le vacanze eventualmente residuate saranno coperte mediante assunzione in prova, nell'ordine, degli aspiranti assuntori iscritti nella 3ª sezione degli albi compartimentali, dando la precedenza a quelli cui fosse stato già conferito l'incarico, ai sensi dell'art. 7 della
Le vacanze che si verifichino dopo il 1° gennaio 1969 e fino al 31 dicembre 1970 verranno coperte inquadrando coloro i quali, versando nelle condizioni di cui al primo comma, non abbiano conseguito la sistemazione a ruolo per carenza di disponibilità ovvero, in loro mancanza, mediante assunzione in prova ai sensi del comma precedente.
Agli aspiranti assuntori è applicato il disposto del precedente art. 7, ultimo comma.
Gli ex assuntori che entro il 31 dicembre 1968 siano entrati a far parte del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato per concorso esterno anche riservato o per concorso interno, possono chiedere, con domanda da produrre a pena di decadenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento di cui ai precedenti articoli, con decorrenza 30 giugno 1970.
Il servizio di ruolo da loro svolto verrà considerato come reso nell'ultima posizione da assuntore rivestita.
Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, su proposta del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, stabilirà i criteri per la formazione delle graduatorie di inquadramento degli ausiliari e degli incaricati da inquadrare ai sensi dell'art. 13 o per la determinazione dell'ordine con cui saranno disposte le assunzioni in prova previste dagli articoli precedenti.
Hanno titolo all'inquadramento gli assuntori che alla data del 1° luglio 1968 non abbiano superato il 65° anno di età.
Gli aventi titolo all'inquadramento, i quali siano cessati dal servizio in data compresa fra quella di decorrenza degli effetti giuridici dell'inquadramento e quella di decorrenza dei relativi effetti economici, saranno considerati, ai soli fini del trattamento di quiescenza, collocati a riposo alla data di decorrenza degli effetti economici.
Il collocamento in quiescenza degli assuntori che entro il 1° gennaio 1970 abbiano superato o superino i limiti di età previsti dall'allegato n. 6 alla presente legge, viene prorogato di sei mesi, ma non oltre il 65° anno di età.
Ai fini dell'inquadramento e delle assunzioni di cui al precedente art. 5 e seguenti si prescinde dal titolo di studio. Tuttavia, coloro i quali non sono in possesso della licenza di scuola elementare dovranno superare apposito esame di accertamento.
Gli inquadramenti e le assunzioni sono altresì subordinati al possesso del requisito di idoneità fisica, da accertare con i criteri della revisione di cui al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 3 gennaio 1966, n. 12, integrato con le qualifiche istituite con la presente legge.
Gli aspiranti assuntori cui non sia stato conferito l'incarico di assuntore e che non siano convenzionati come incaricati verranno tuttavia visitati con i criteri dell'assunzione.
Sono esclusi dall'inquadramento coloro i quali non erano in servizio alla data di entrata in vigore della
Sono altresì esclusi coloro i quali all'atto dell'inquadramento non siano più in servizio per fatto volontario ovvero per esonero dovuto a motivi disciplinari.
Hanno titolo all'inquadramento e all'assunzione in prova, secondo gli articoli precedenti, gli incaricati e i coadiutori che, oltre alle altre condizioni, non abbiano superato, alla data di decorrenza dell'inquadramento, il 62° o il 60° anno di età, a seconda che siano inquadrati, rispettivamente, nelle qualifiche di gestore e superiori ovvero in quelle di ausiliario, guardiano e guardiano di 1ª classe.
In deroga al quarto comma dell'art. 158 della
Al personale inquadrato nei gruppi "gestori e ausiliari" e "di vigilanza" sono attribuiti gli stipendi previsti nell'annessa tabella allegato n. 7 che integra quella prevista per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal
Gli stipendi si riferiscono alla posizione iniziale delle varie qualifiche e saranno rideterminati con i decreti che dovranno essere emanati in attuazione degli articoli 10 e 13 della
Al personale inquadrato in base alla presente legge le disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la
Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1968 e la data di decorrenza degli effetti economici degli inquadramenti, compete il trattamento economico di attività di servizio o di quiescenza previsto dalla
Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio nella prima applicazione degli stipendi di cui all'allegata tabella n. 7, nei riguardi del personale proveniente dalla posizione di assuntore il servizio svolto in qualità di assuntore, in impianti classificati, anteriormente al 1° marzo 1960, è valutato nella misura del 70 per cento.
Agli effetti di cui al comma precedente le anzianità di servizio pari o inferiori a quattro anni non vengono prese in considerazione, mentre quelle superiori sono preventivamente ridotte di quattro anni:
per i dipendenti inquadrati nella qualifica di gestore capo che non provengono dalla posizione di assuntore titolare in assuntoria di categoria A
per i dipendenti inquadrati nella qualifica di gestore di 1ª classe che provengono dalla posizione di assuntore titolare e non titolare in assuntoria di categoria inferiore alla B
per i dipendenti inquadrati nella qualifica di gestore che provengono dalla posizione di assuntore titolare e non titolare in assuntoria di categoria D
per i dipendenti inquadrati nella qualifica di guardiano di 1ª classe che provengono dalla posizione di assuntore titolare e non titolare in assuntoria di categoria B
per i dipendenti inquadrati nella qualifica di guardiano che provengono dalla posizione di assuntore titolare e non titolare in assuntoria di categoria D.
L'anzianità maturata in impianti classificati successivamente al 1° marzo 1960 è valutata per intero.
Qualora il nuovo stipendio risulti di importo inferiore a quello di godimento, la differenza è conservata a titolo di assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti di stipendio.
In deroga alla disposizione di cui al quinto comma dell'art. 34 della
A decorrere dal 1° gennaio 1971 la durata della settimana lavorativa è regolata dalle norme di cui al
Le piante organiche per le qualifiche di cui alla presente legge sono fissate come segue ad integrazione dei quantitativi previsti dalla
dal 1° luglio 1968 |
||
gestori e ausiliari: |
||
gestore capo |
n. |
348 |
gestore di 1ª classe |
n. |
970 |
gestore |
n. |
1.182 |
ausiliario |
n. |
— |
personale di vigilanza: |
||
guardiano di 1ª classe |
n. |
2.300 |
guardiano |
n. |
3.000 |
In complesso posti |
n. |
7.800 |
dal 1° gennaio 1969 |
||
gestori e ausiliari: |
|
|
gestore capo |
n. |
348 |
gestore di 1ª classe |
n. |
970 |
gestore |
n. |
1.950 |
ausiliario |
n. |
— |
personale di vigilanza: |
||
guardiano di 1ª classe |
n. |
2.494 |
guardiano |
n. |
3.500 |
In complesso posti |
n. |
9.262 |
dal 1° gennaio 1970 |
||
gestori e ausiliari: |
||
gestore capo |
n. |
348 |
gestore di 1ª classe |
n. |
1.000 |
gestore |
n. |
2.012 |
ausiliario |
n. |
790 |
personale di vigilanza: |
||
guardiano di 1ª classe |
n. |
2.494 |
guardiano |
n. |
3.963 |
In complesso posti |
n. |
10.607 |
Il personale di cui all'art. 30 della
Dall'iscrizione al fondo pensioni sono esclusi gli incaricati e i coadiutori inquadrati nelle qualifiche di guardiano e di ausiliario che, alla data di decorrenza dell'inquadramento, abbiano superato il 50° anno di età e quelli inquadrati nelle qualifiche di gestore e superiori, che alla data di cui sopra abbiano superato il 52° anno.
Nei casi suddetti gli interessati, ove non lo fossero già, saranno iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e coloro i quali, in base alla tabella allegato n. 15 allo stato giuridico del personale ferroviario integrata dall'allegato n. 6 alla presente legge, dovrebbero essere collocati in quiescenza al compimento del 58° anno di età, saranno trattenuti in servizio fino al 60° anno.
Il periodo di iscrizione al fondo di previdenza per gli assuntori ed il servizio pregresso riconosciuto o riconoscibile con provvedimenti successivi alla presente legge è valutato per intero come iscrizione al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato. Lo stesso periodo di servizio pregresso, dietro domanda da presentarsi entro tre mesi dalla comunicazione dell'inquadramento, può essere riscattato ai fini dell'indennità di buonuscita secondo le norme di cui all'art. 4 della
Con l'iscrizione all'opera di previdenza cessa, per l'Azienda delle ferrovie dello Stato, l'obbligo del pagamento dei premi per le polizze costituite in base alle convenzioni stipulate con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.
L'Azienda stessa cederà la proprietà della polizza agli interessati, i quali potranno avvalersi delle facoltà previste, per gli assuntori, dall'art. 9 della convenzione stipulata con l'Istituto nazionale delle assicurazioni ed approvata con il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 26 luglio 1962, n. 648, e, per gli incaricati, dall'art. 9 della convenzione stipulata con il predetto istituto assicurativo ed approvata con il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 6 settembre 1952, n. 893.
Per il personale inquadrato nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato in base alla presente legge, la ritenuta straordinaria prevista dall'art. 6 del
Qualora il personale inquadrato in base alla presente legge ed iscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, alla data del compimento del limite di età previsto dall'allegato 15 allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato integrato dall'allegato 6 alla presente legge, non abbia raggiunto il limite di servizio, il collocamento a riposo sarà considerato come avvenuto per misura amministrativa e pertanto il diritto a pensione potrà essere conseguito con una durata di servizio utile, effettivamente prestato, di anni 9, mesi 6 e giorni 1.
Ove alla data del raggiungimento dei limiti di età non sia stato maturato il servizio utile previsto nel precedente comma, il collocamento a riposo avverrà al compimento di tale servizio e comunque non oltre il 65° anno di età.
Ai fini della pensione a carico del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, è riconoscibile secondo le norme vigenti, con domanda da prodursi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio reso in qualità di coadiutore del coniuge, nel quinquennio antecedente il 1° marzo 1960, dagli assuntori iscritti al fondo pensioni ferrovie dello Stato in dipendenza del presente inquadramento.
Il rapporto intrattenuto con l'azienda da coloro i quali non saranno inquadrati in base alla presente legge cesserà dalla data in cui verrà effettivamente inquadrata la categoria di soggetti nella quale essi sarebbero stati inseriti se in possesso di tutti i prescritti requisiti.
A coloro i quali non saranno inquadrati per difetto del requisito di cui all'art. 17, primo comma, della presente legge ovvero dei requisiti di utilizzazione di cui all'art. 30, n. 3 della
agli assuntori è concesso un aumento di servizio, fino ad un massimo di 5 anni, da valere ai soli fini del computo del servizio utile per la liquidazione degli assegni a carico del fondo di previdenza degli assuntori, pari al numero di anni di servizio ancora da compiere fino al raggiungimento del limite di età di 65 anni;
ai coadiutori è corrisposta, in aggiunta a quella prevista al paragrafo X, primo comma, dell'art. 35 del
agli incaricati è corrisposta l'indennità di cui all'art. 19, quarto comma, del
Fra i servizi da gestire con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 31 della
Gli assuntori che non potranno ottenere il passaggio nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato rimarranno iscritti al fondo di previdenza per gli assuntori, istituito con la
Al verificarsi di tale cessazione i residui attivi della gestione saranno versati al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.
Nella prima applicazione della presente legge e fino al 1° gennaio 1971 l'anzianità minima prevista dal primo comma dell'art. 75 della
La spesa derivante dall'attuazione della presente legge farà carico al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Per gli anni 1969 e 1970 il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere all'Azienda predetta sovvenzioni straordinarie, rispettivamente, di lire 3.200 milioni e di lire 6.400 milioni.
All'onere derivante dalla concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo precedente si provvede:
per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo;
per l'anno finanziario 1970, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Allegati
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 24 del