§ 93.4.111 - Legge 28 maggio 1961, n. 458.
Trattamento di pensione per i dipendenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, numeri 143, e 153.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:28/05/1961
Numero:458


Sommario
Art. 1.      Ai dipendenti delle ferrovie dello stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, numeri 143 e 153, ai quali, all'atto dell'esonero, erano [...]
Art. 2.      In caso di decesso dell'interessato, la domanda potrà essere presentata, entro il termine indicato dall'articolo precedente, dagli aventi diritto alla pensione di [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà nei limiti dei normali stanziamenti destinati al "Fondo pensioni", iscritti nello stato di [...]


§ 93.4.111 - Legge 28 maggio 1961, n. 458. [1]

Trattamento di pensione per i dipendenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, numeri 143, e 153.

(G.U. 12 giugno 1961, n. 142)

 

 

     Art. 1.

     Ai dipendenti delle ferrovie dello stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, numeri 143 e 153, ai quali, all'atto dell'esonero, erano valutabili 10 anni di servizio utile a pensione in forza delle disposizioni vigenti al momento dell'esonero stesso, spetta, a loro domanda, che dovrà pervenire agli uffici dell'Amministrazione ferroviaria entro il termine perentorio di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il trattamento di pensione previsto dal testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 e relative norme di applicazione, o dal regio decreto 2 ottobre 1923, n. 2529, e loro successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     In caso di decesso dell'interessato, la domanda potrà essere presentata, entro il termine indicato dall'articolo precedente, dagli aventi diritto alla pensione di riversibilità.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà nei limiti dei normali stanziamenti destinati al "Fondo pensioni", iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.