§ 93.4.10f - Legge 22 novembre 1961, n. 1286.
Modifiche alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:22/11/1961
Numero:1286


Sommario
Art. 1.      Alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, e modificate con le leggi 20 [...]
Art. 2.      La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961
Art. 3.      All'onere di lire 10.600.000.000 per l'esercizio 1961-62 si farà fronte con una parte dei maggiori introiti derivanti dall'aumento delle tariffe di cui al decreto del [...]


§ 93.4.10f - Legge 22 novembre 1961, n. 1286.

Modifiche alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni.

(G.U. 16 dicembre 1961, n. 311)

 

 

     Art. 1.

     Alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, e modificate con le leggi 20 ottobre 1960, n. 1227 e 23 ottobre 1960, n. 1239, sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato alla presente legge.

 

          Art. 2.

     La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 10.600.000.000 per l'esercizio 1961-62 si farà fronte con una parte dei maggiori introiti derivanti dall'aumento delle tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1961, n. 515.

 

ALLEGATO

Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale

delle Ferrovie dello Stato

Capo I

INDENNITA' DI TRASFERTA

 

     Art. 2.

     In primo comma è sostituito dal seguente:

     "Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

1) Direttore centrale di 1ª classe - Direttore compartimentale di 1 classe - Direttore centrale - Direttore compartimentale

L.

238

2) Ispettore capo superiore - Ispettore capo - Cassiere principale ad personam

"

204

3) Ispettore principale - Ispettore di 1ª classe

"

178

4) Ispettore

"

153

5) Segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate Segretario - superiore e qualifiche equiparate - Capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate - Capo stazione superiore e qualifiche equiparate

"

170

6) Rimanente personale di concetto degli uffici e dirigenti dell'esercizio - Applicato capo e qualifiche equiparate - Applicato principale e qualifiche equiparate - Applicato e qualifiche equiparate - Assistente principale di stazione - Alunno d'ordine ad personam - Aiutante ad personam - Capo treno di 1ª classe - Capo treno - Macchinista di 1ª classe - Macchinista - Macchinista T.M. - Sottocapotecnico ad personam - Capo verificatori ad personam - Primo nostromo - Capo motorista - Capo elettricista

"

136

7) Aiuto applicato e qualifiche equiparate - Assistente di stazione - Manovratore capo - Deviatore capo - Conduttore principale ad personam - Conduttore - Aiuto macchinista - Verificatore - Operaio specializzato - Secondo nostromo - Motorista di 1ª classe - Elettricista di 1ª classe

"

119

8) Aiutante e qualifiche equiparate - Commesso ad personam - Usciere capo e qualifiche equiparate - Capo squadra manovratori Capo squadra deviatori - Assistente viaggiante - Aiuto macchinista T.M. - Capo squadra della linea - Operaio dell'armamento - Operaio qualificato di 1ª classe - Operaio qualificato - Capo squadra manovali - Marinaio scelto - Carpentiere di 1ª classe - Motorista - Fuochista ad personam - Elettricista - Carpentiere

"

102

9) Restante personale

"

95"

 

     Art. 3.

     Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "L'indennità di trasferta è ridotta del 10 per cento dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima località. Se la durata della missione continuativa nella stessa località eccede i 90 giorni, la misura dell'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 20 per cento. Qualora la missione continuativa si protragga, sempre nella medesima località, oltre i 180 giorni, l'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 50 per cento e cessa dopo 240 giorni".

 

     Art. 13.

     I punti a) e c) del secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

     "a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia per istruzione;

     c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno o l'altro, alcun servizio di condotta o di scorta treni".

 

Capo III

SOPRASSOLDO DI LOCALITA'

 

     Art. 26.

     E' sostituito dal seguente:

     "Al personale che risiede presso le località di confine appresso indicate, o in località comprese fra le medesime e il confine italiano, viene corrisposto un soprassoldo mensile nella misura indicata a fianco delle località medesime:

Località

Aiuto applicato e qualifiche equipararate; personale ausiliario degli uffici; personale esecutivo dell'esercizio, escluso il capo treno di 1ª classe e il macchinista di 1ª classe

Rimanente personale

 

Lire

Lire

Modane, Chiasso, Innsbruck, Arnoldstem, Brennero, San Candido, Tarvisio, Poggioreale Campagna, Poggioreale del Carso

3.500

4.500

Ventimiglia, Domodossola, Luino, Gorizia Centrale, Nova Gorica

1.750

2.250"

 

Capo V

COMPENSO PER LA REPERIBILITA'

 

     Art. 33.

     La tabella annessa è sostituita dalla seguente:

 

A Percentuale

B Percentuale

C Lire

"1. - Stazioni:

 

 

 

Capo stazione sovrintendente, superiore, principale e di 1ª classe a. p

40

30

4.500

Capo stazione di 1ª classe e di 3ª classe a. p.

45

35

3.500

Capo stazione

50

40

3.000

Deviatore capo e capo squadra deviatori

55

45

2.500

Deviatore

60

50

2.000

Manovali addetti ai bivi ed ai posti di blocco intermedi

65

55

1.800

2. - Depositi locomotive:

 

 

 

Capo deposito sovrintendente, superiore, principale e di 1ª classe a. p

40

30

4.500

Capo deposito di 1ª classe, capo deposito, macchinista di 1ª classe e macchinista assegnati permanentemente alle funzioni di capo deposito

45

35

3.500

Consegnatari di carri soccorso e di carri grue e loro sostituti

55

45

2.500

Personale operaio che fa parte delle squadre di primo intervento dei carri soccorso e di carri grue

55

45

2.500

Personale di manovalanza utilizzato come sopra

60

50

1.800

3. - Squadre rialzo e posti di verifica:

 

 

 

Capo tecnico sovrintendente, superiore, principale, di 1ª classe di a. p., di 1ª classe e capo tecnico se titolari di squadra rialzo in sede compartimentale o in località di particolare intensità di traffico e loro sostituti

40

30

4.500

Dirigente titolare di posto di verifica in sede compartimentale od in località di particolare intensità di traffico e loro sostituti

55

45

2.800

4. - Linea:

 

 

 

Sorvegliante principale della linea, sorvegliante della linea e capo squadra della linea

60

50

3.000

Operaio dell'armamento, guardiano a. p. e cantoniere

65

55

1.900

5. - Impianti elettrici e di segnalamento:

 

 

 

Capo tecnico sovrintendente, superiore, principale, e di 1ª classe a. p. addetti alle sottostazioni di trasformazione, alla manutenzione degli apparati centrali, di segnalamento e di blocco, nonchè delle linee elettriche e di quelle di segnalamento, telegrafiche, telefoniche e di illuminazione ed alle centrali idroelettriche - Dirigenti centrali I. E

45

35

5.000

Capo tecnico di 1ª classe, capo tecnico e sottocapotecnico a. p. addetti come sopra

50

40

4.000

Operaio specializzato, operaio qualificato di 1ª classe, operaio qualificato e aiutante operaio a. p. addetti come sopra

65

50

2.700

Manovali delle squadre di pronto intervento

70

55

2.000

6. - Capi reparto d'esercizio:

 

 

 

Capi reparto movimento, trazione, lavori e impianti elettrici e loro sostituti

45

35

5.000

7. - Navi traghetto:

 

 

 

Capo del reparto e suo sostituto

45

35

5.000

Dirigente nautico e dirigente tecnico dell'Ufficio nautico

40

30

4.500

Capo tecnico titolare dell'Officina del reparto navigazione e suo sostituto

40

30

4.500"

 

     Art. 34.

     Sono soppresse le parole:

     "ai sostituti dei capi reparto di esercizio".

 

Capo VI

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E COTTIMI

 

     Art. 39.

     Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Detto compenso è aumentato del 20 per cento per le prestazioni straordinarie rese nelle ore notturne dei giorni feriali e nelle ore diurne dei giorni festivi e di un ulteriore 20 per cento per le prestazioni rese nelle ore notturne dei giorni festivi.

     Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 22 e le ore 6".

 

Capo VII

SOPRASSOLDO PER SERVIZIO NOTTURNO

 

     Art. 41.

     Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6 è corrisposto un soprassoldo nella misura oraria di lire 85 per la prima categoria e di lire 50 per la seconda categoria".

 

Capo VIII

COMPETENZE DEL PERSONALE DI MACCHINA

 

     Art. 42.

     E' sostituito dal seguente:

     "Premi di lavoro.

     A) Premio giornaliero.

     In luogo del premio di operosità previsto dall'art. 58, al personale di macchina viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

macchinista

L.

700

aiuto macchinista

"

460

macchinista T. M.

"

505

aiuto macchinista T. M.

"

335

     Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali, alle assenze dovute ad altre cause (festività infrasettimanali, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.

     Nelle giornate di congedo annuale o speciale, compete, in luogo del premio giornaliero, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dall'art. 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, salvo che per i dipendenti utilizzati esclusivamente in mansioni che danno titolo al solo premio giornaliero, ai quali è da corrispondersi quest'ultimo premio.

     Al personale di macchina utilizzato in mansioni proprie di altre categorie di personale, compete, in luogo del premio giornaliero, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59.

     B) Premio orario.

     Per la condotta, per le operazioni accessorie, se effettuate, ed i tempi medi a disposizione del Movimento, quando previsti, viene corrisposto un premio orario nelle seguenti misure:

macchinista

L.

40

aiuto macchinista

"

27

     Per la condotta dei treni il premio orario spetta dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo di ciascun treno, salvo che trattisi di treni materiali nel qual caso il premio stesso va liquidato per tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione e cioè dall'ora di partenza con la prima corsa, all'andata, dall'ora di arrivo con l'ultima corsa, al ritorno.

     Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.

     Per i dipendenti utilizzati ai treni locali od alle manovre permanenti il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materiali.

     La durata delle operazioni accessorie e dei tempi medi a disposizione del Movimento è stabilita dal direttore generale".

 

     Art. 44.

     Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di macchina, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 200.

     Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 85 per ogni ora di condotta fuori residenza effettuata nello stesso periodo".

 

     Art. 45.

     Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Al macchinista ed all'aiuto macchinista viene corrisposto un compenso di lire 70 e di lire 63, rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano, per conto del deposito o della stazione cui sono stabilmente addetti, servizi che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non inferiore a cinque ore".

 

Capo IX

COMPETENZE DEL PERSONALE DEI TRENI

 

     Art. 49.

     E' sostituito dal seguente:

     "Premi di lavoro.

     A) Premio giornaliero.

     In luogo del premio di operosità previsto dall'art. 58, al personale dei treni viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

capo treno

L.

530

conduttore

"

420

assistente viaggiante

"

380

frenatore

"

335

     Ai dipendenti rivestiti della qualifica di conduttore principale ad personam il premio è corrisposto nella misura stabilita per il conduttore.

     Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali ed alle assenze dovute ad altre cause (festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.

     Nelle giornate di congedo annuale o speciale, in luogo del premio giornaliero, compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'art. 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale ferroviario, salvo che per i capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i depositi personale viaggiante, ai quali è da corrispondere, in sua vece, il premio giornaliero.

     Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di un diverso gruppo di personale, in luogo del premio giornaliero, compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59.

     B) Premio orario.

     Per ogni ora di scorta ai treni e relative operazioni accessorie, se effettuate, viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

capo treno

L.

23

conduttore

"

17

assistente viaggiante e frenatore

"

13

     Per la scorta dei treni sulle linee esercitate con servizio a dirigenza unica, detto primo orario va aumentato dei seguenti importi:

capo treno

L.

15

conduttore

"

10

assistente viaggiante e frenatore

"

5

     Per la scorta dei treni il premio orario va corrisposto dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo di ciascun treno, salvo che trattisi di treni materiali, nel qual caso il premio stesso va liquidato per tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione e cioè dall'ora di partenza con la prima corsa, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa, al ritorno.

     Gli eventuali ritardi in arrivo vanno però considerati solo se non imputabili al personale interessato.

     Per i dipendenti utilizzati esclusivamente ai treni locali il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materiali.

     La durata delle operazioni accessorie è stabilita dal direttore generale".

 

     Art. 51.

     Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di scorta ai treni, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 200.

     Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 85 per ogni ora di scorta ai treni fuori residenza effettuata nello stesso periodo".

 

     Art. 52.

     Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto un compenso nelle misure di cui appresso per ogni ora di assenza dalla residenza, quando effettua servizi per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non inferiore a 5 ore:

capo treno

L.

70

conduttore assistente viaggiante e frenatore

"

56

     Per gli agenti rivestiti della qualifica di conduttore principale ad personam il compenso suddetto è fissato nella misura di lire 63".

 

Capo X

PREMI DI RENDIMENTO

 

     Art. 57.

     Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Gli agenti dell'esercizio, incaricati di compiere lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione, da corrispondere in sostituzione del premio di operosità previsto dal successivo art. 58, il cui importo giornaliero in nessun caso può essere superiore al 40 per cento della duecentosessantacinquesima parte dello stipendio annuo iniziale maggiorato del 17,50 per cento".

 

     Art. 58.

     E' sostituito dal seguente:

     "Premio di operosità.

     Al personale delle qualifiche comprese nella tabella appresso riportata è corrisposto, per ogni giornata di presenza in servizio e di congedo annuale o speciale, un premio di operosità, al fine di interessarlo alla regolarità ed alla economia del servizio, nonchè per aumentarne la produttività.

     Il premio viene attribuito per ciascuna qualifica sulla base delle misure appresso indicate e con le modalità di cui al successivo art. 59.

 

 

Qualifiche

Personale direttivo:

Lire

Direttore centrale di 1ª classe - Direttore compartimentale di 1ª classe

4.100

Direttore centrale - Direttore compartimentale

3.500

 

1ª misura Lire

2ª misura Lire

Ispettore capo superiore

2.750

3.000

Ispettore capo - Cassiere principale ad personam

2.350

2.500

Ispettore principale

1.950

2.100

Ispettore di 1ª classe

1.550

1.750

Ispettore

1.400

Personale degli uffici

 

1ª misura Lire

2ª misura Lire

3ª misura Lire

Personale di concetto:

 

 

 

Segretario superiore di 1ª classe - Segretario tecnico superiore di 1ª classe - Revisore superiore di 1ª classe - Cassiere di 1ª classe

1.200

1.300

1.400

Segretario superiore - Segretario tecnico superiore - Revisore superiore - Cassiere

1.050

1.125

1.200

Segretario capo - Coadiutore capo - Segretario tecnico capo - Coadiutore tecnico capo - Revisore capo - Sottocassiere

800

850

900

Segretario principale - Coadiutore principale - Segretario tecnico principale - Coadiutore tecnico principale - Revisore principale

650

700

750

Segretario - Coadiutore - Segretario tecnico - Coadiutore tecnico

550

600

650

Personale esecutivo:

 

 

 

Applicato capo - Applicato tecnico capo

550

605

660

Applicato principale - Applicato tecnico principale

470

530

580

Applicato - Applicato tecnico - Applicato stenodattilografo

425

480

525

Aiuto applicato - Aiuto applicato tecnico - Aiuto applicato stenodattiligrafo

400

440

480

Personale ausiliario:

 

 

 

Aiutante

365

410

450

Commesso ad personam - Usciere capo

330

370

400

Usciere di 1 classe ad personam - Usciere

305

340

370

Inserviente

280

310

340

Infermiere di 1 classe

365

410

450

Infermiere

330

370

400

Personale dell'esercizio

Dirigenti delle stazioni

 

 

 

Movimentisti:

 

 

 

Capo stazione sovrintendente

1.240

1.340

1.500

Capo stazione superiore

1.135

1.225

1.375

Capo stazione principale

900

1.000

1.100

Capo stazione di 1ª classe ad personam - Capo stazione di 1ª classe

775

865

925

Capo stazione di 3ª classe ad personam - Capo stazione

670

750

800

Gestionisti:

 

 

 

Capo gestione sovrintendente

1.200

1.300

1.400

Capo gestione superiore

1.075

1.150

1.225

Capo gestione principale

850

900

950

Capo gestione di 1ª classe ad personam - Capo gestione di 1ª classe

700

750

800

Capo gestione

600

650

700

Telegrafisti:

 

 

 

Capo telegrafista principale

850

900

950

Capo telegrafista di 1ª classe ad personam - Capo telegrafista di 1ª classe

700

750

800

Capo telegrafista

600

650

700

Interpreti:

 

 

 

Interprete principale

850

900

950

Interprete di 1ª classe ad personam - Interprete di 1ª classe

700

750

800

Interprete

600

650

700

Personale esecutivo delle stazioni:

 

 

 

Assistente principale di stazione - Aiutante ad personam - Alunno d'ordine ad personam

480

530

580

Assistente di stazione

410

460

500

Ausiliario di stazione

370

410

450

Manovratori:

 

 

 

Manovratore capo

550

670

730

Capo squadra manovratori

515

615

675

Manovratore

480

560

620

Deviatori:

 

 

 

Deviatore capo

550

670

730

Capo squadra deviatori

470

550

620

Deviatore

370

440

520

Dirigenti dei depositi personale viaggiante:

 

 

 

Capo personale viaggiante superiore

1.175

1.225

1.275

Capo personale viaggiante principale

1.025

1.075

1.125

Capo personale viaggiante di 1ª classe

900

950

1.000

Capo personale viaggiante

800

850

900

Controllori viaggianti:

 

 

 

Controllore viaggiante principale

700

750

850

Controllore viaggiante di 1ª classe

600

660

750

Controllore viaggiante

520

570

650

Dirigenti dei depositi locomotive:

 

 

 

Capo deposito sovraintendente

1.240

1.340

1.500

Capo deposito superiore

1.135

1.225

1.375

Capo deposito principale

1.015

1.100

1.250

Capo deposito di 1ª classe ad personam - Capo deposito di 1ª classe

965

1.040

1.175

Capo deposito

910

980

1.100

Dirigenti della linea:

 

 

 

Sorvegliante principale della linea

650

735

820

Sorvegliante della linea

610

680

750

Personale esecutivo della linea:

 

 

 

Capo squadra della linea

520

580

630

Operaio dell'armamento

450

500

550

Cantoniere - Guardiano ad personam

370

410

450

Dirigenti tecnici:

 

 

 

Capo tecnico sovrintendete

1.240

1.340

1.500

Capo tecnico superiore

1.135

1.225

1.375

Capo tecnico principale

1.015

1.100

1.250

Capo tecnico di 1ª classe ad personam - Capo tecnico di 1ª classe

900

980

1.100

Capo tecnico

770

840

950

Operai e verificatori:

 

 

 

Sottocapotecnico ad personam - Capo verificatori ad personam

770

840

950

Verificatore

620

770

900

Operaio specializzato

570

645

720

Operaio qualificato di 1ª classe

480

560

640

Operaio qualificato

420

490

560

Aiutante operaio ad personam

380

430

480

Manovali:

 

 

 

Capo squadra manovali

480

530

580

Manovale

330

380

430

     Nei casi che di seguito si elencano il premio di operosità a ciascuno attribuito è aumentato delle percentuali a fianco indicate:

 

a)

Direttori centrali di 1ª classe e direttori centrali titolari di servizio o consiglieri di amministrazione

20%

 

Direttori centrali di 1ª classe coadiutori o utilizzati in incarichi di particolare importanza

10%

 

Direttori compartimentali di 1ª classe e direttori compartimentali titolari di sede compartimentale

20%

 

Direttori centrali coadiutori o utilizzati in posti di particolare importanza

20%

 

Ispettori capi superiori e ispettori capi in posto di organico della qualifica rivestita

20%

 

Ispettori principali e ispettori di 1ª classe, capi di Sezioni o di Unità equivalenti oppure capi di Reparti d'esercizio

20%

 

Ispettori principali e ispettori di 1ª classe, sostituti di capi di Sezioni o di Unità equivalenti o di Reparti di esercizio oppure capi di Reparti degli uffici

10%

b)

Segretari superiori di 1ª classe, segretari superiori e segretari capi qualifiche corrispondenti, capi di Sezioni amministrative, capi di Reparti di esercizio o di Reparti di armamento o di Reparti degli uffici centrali, preposti questi ultimi alla sovrintendenza dell'esercizio, o capi di Unità equivalenti

25%

 

Segretari superiori di 1ª classe e qualifiche corrispondenti, capi di Reparti degli uffici

5%

 

Segretari superiori e segretari capi e qualifiche corrispondenti, capi di Reparti degli Uffici

10%

c)

Capi tecnici e qualifiche superiori non compresi al successivo punto e), nonchè segretari tecnici e qualifiche corrispondenti e superiori, addetti in via normale e prevalente ai collaudi

10%

d)

Operatori dirigenti centrali o dirigenti unici oppure dirigenti regolatori delle manovre

28%

 

Dirigenti centrali dei Servizi movimento (esclusi quelli di cui al comma precedente), materiale e trazione e impianti elettrici

15%

e)

Dirigenti titolari d'impianto dell'esercizio

10%

f)

Movimentisti con mansioni esclusive di operatori al banco delle cabine apparati centrali e di dirigenza e sorveglianza sull'operato del personale in servizio nelle cabine stesse; Controllori viaggianti principali con funzioni continuative di capi gruppo controlleria divisionale; Assistenti principali di stazione e assistenti di stazione che prestano servizio sui piazzali in mansioni di veicolista o addetti alla rilevazione delle rimanenze; Capi squadra deviatori se addetti a "posto di apposito incarico" senza deviatore; Dirigenti dei depositi e delle rimesse locomotive dove si lavora a premio di maggior produzione o a premio di rendimento globale; Dirigenti tecnici e Sottocapitecnici ad personam addetti ad impianti dove si lavora a premio di maggior produzione od a premio di rendimento globale, addetti ai posti di verifica e ai posti di sorveglianza presso l'industria privata o addetti ai collaudi in via normale e prevalente con l'obbligo di osservare l'orario di servizio previsto per il personale dell'esercizio; Disegnatori progettisti di rotabili, di piani di stazione, di complessi apparecchi di binario, di impianti elettrici di produzione e trasformazione di energia, di segnalamento e telecomunicazioni

20%

g)

Capi squadra manovali e manovali in servizio presso impianti dove si lavora a premio di maggior produzione od a premio di rendimento globale ovvero addetti ai servizi di pulizia del materiale viaggiatori

20%

h)

Manovali adibiti all'accudienza di locomotive, di carri riscaldatori o di caldaie fisse a vapore oppure addetti alla condotta sui binari non del movimento di locomotive od altri mezzi di trazione

50%

 

Manovali adibiti: alla condotta carrelli elettrici, autogrù, carrelli elevatori per palettizzazione e trattrici per carrelli stradali e rulli compressori

30%

i)

Dirigenti tecnici, dirigenti della linea, operai, personale esecutivo della linea e manovali dipendenti da Zone e tronchi, nonchè manovratori capi utilizzati nei grandi piazzali

15%

 

Capi squadra manovratori e manovratori utilizzati nei grandi piazzali

20%

l)

Personale ausiliario degli uffici utilizzato alla guida di automezzi

50%

 

Manovali e cantonieri utilizzati alla guida di automezzi

30%

 

Aiutanti operai a. p., operai qualificati ed operai qualificati di 1ª classe utilizzati alla guida di automezzi

10%

m)

Manovali utilizzati in mansioni di guardablocco

15%

     Le maggiorazioni di cui sopra non sono cumulabili fra loro".

 

Capo XI

COMPENSI DIVERSI

 

     Art. 60.

     I punti B) e D) sono rispettivamente sostituiti dai punti seguenti:

     "B) Personale della linea.

     Al personale della linea che presta servizio in tronchi e cantoni aventi tratti coperti da galleria di lunghezza complessiva non inferiore a 500 metri, è corrisposto, a seconda della lunghezza complessiva del tratto coperto esistente nei singoli cantoni, un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:

1) tratto coperto fino al 15 per cento della lunghezza del cantone, con un minimo di metri 500

L.

50

2) tratto coperto da oltre il 15 per cento e fino al 30 per cento della lunghezza del cantone

"

70

3) tratto coperto da oltre il 30 per cento e fino al 60 per cento della lunghezza del cantone

"

90

4) tratto coperto oltre il 60 per cento della lunghezza del cantone

"

115

5) cantoni della grande galleria dell'Appennino

"

250

     La misura del soprassoldo di cui al comma precedente è aumentata di lire 10 o di lire 20 al giorno, rispettivamente, quando per uno solo o per tutti i cantoni limitrofi competa il soprassoldo stesso.

     Al sorvegliante della linea compete il soprassoldo corrisposto al capo squadra della linea dello stesso tronco che percepisce il soprassoldo nella misura più elevata, aumentato di 15 lire.

     Nel conteggio dei tratti coperti esistenti nei singoli cantoni, al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria, non devono essere considerati i tratti coperti di lunghezza pari o inferiore a 50 metri.

     D) Personale dei Servizi movimento e commerciale e del traffico.

     Ai dipendenti che prestano servizio nei posti di blocco intermedi ubicati in galleria, nonchè nella stazione delle precedenze della grande galleria dell'Appennino e nelle stazioni sotterranee della Metropolitana di Napoli, è corrisposto un soprassoldo giornaliero nelle seguenti misure:

Movimentisti della grande galleria dell'Appennino

L.

250

Altro personale

"

110"

 

     Art. 72.

     E' sostituito dal seguente:

     "Al personale incaricato di espletare speciali servizi nell'ambito della residenza compete il rimborso delle eventuali spese di trasporto effettivamente sostenute e documentale.

     Qualora non esistono mezzi di trasporto, è corrisposto un compenso chilometrico di lire 36, o, se si tratta di zone prive di strada, di lire 52".

 

Capo XIII

COMPETENZE DEL PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

 

     Art. 77.

     E' sostituito dal seguente:

     "Premi di lavoro.

     A) Premio giornaliero.

     In luogo del premio di operosità previsto dall'art. 58, al personale di equipaggio delle navi traghetto viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

Comandante di 1ª classe - Direttore di macchina di 1ª classe

L.

1.500

Comandante - Direttore di macchina

"

1.350

Ufficiale navale di 1ª classe ad personam - Ufficiale navale di 1ª classe - Ufficiale macchinista di 1ª classe ad personam - Ufficiale macchinista di 1ª classe

"

1.050

Ufficiale navale - Ufficiale macchinista

"

825

Primo nostromo - Capo motorista - Capo elettricista

"

650

Secondo nostromo - Motorista di 1ª classe - Elettricista di 1ª classe

"

600

Carpentiere di 1ª classe - Motorista - Elettricista

 

550

Marinaio scelto - Carpentiere - Fuochista ad personam

"

485

Marinaio

"

420

Carbonaio

"

375

     Detto premio viene aumentato del 30 per cento a favore dell'equipaggio adibito a lavori di riparazione a nave ferma.

     Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza tra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali ed alle assenze dovute ad altre cause (festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.) nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.

     Nelle giornate di congedo annuale o speciale, in luogo del premio giornaliero, compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'art. 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale.

     Al personale di equipaggio delle navi traghetto, utilizzato all'Ufficio nautico o in mansioni proprie del personale degli uffici, in luogo del premio giornaliero, compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosità di cui agli artt. 58 e 59 previsto per le qualifiche equiparate del personale in servizio presso i Depositi locomotive e gli Uffici.

     B) Premio orario.

     Per ogni ora di navigazione e relative operazioni accessorie, se effettuate, o di lavori di riparazione a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

Comandante di 1ª classe - Direttore di macchina, di 1ª classe

L.

190

Comandante - Direttore di macchina

"

190

Ufficiale navale di 1ª classe ad personam - Ufficiale navale di 1ª classe - Ufficiale macchinista di 1ª classe ad personam - Ufficiale macchinista di 1ª classe

"

110

Ufficiale navale - Ufficiale macchinista

"

110

Primo nostromo - Capo motorista - Capo elettricista

"

90

Secondo nostromo - Motorista di 1ª classe - Elettricista di 1ª classe

"

80

Carpentiere di 1ª classe - Motorista - Elettricista

"

75

Marinaio scelto - Carpentiere - Fuochista ad personam

"

70

Marinaio

"

65

Carbonaio

"

55"

 

     Art. 78.

     E' sostituito dal seguente:

     "Premio di percorrenza.

     Alle persone di equipaggio delle navi traghetto si corrisponde, quando navigano, per ogni chilometro reale, un premio di percorrenza nelle seguenti misure:

Comandante di 1ª classe - Direttore di macchina di 1ª classe

L.

6

Comandante - Direttore di macchina

"

6

Ufficiale navale di 1ª classe ad personam - Ufficiale navale di 1ª classe - Ufficiale macchinista di 1ª classe ad personam - Ufficiale macchinista di 1ª classe

"

4

Ufficiale navale - Ufficiale macchinista

"

4

Primo nostromo - Capo motorista - Capo elettricista

"

3,40

Secondo nostromo - Motorista di 1ª classe - Elettricista di 1ª classe

"

3,40

Carpentiere di 1ª classe - Motorista - Elettricista

"

2,90

Marinaio scelto - Carpentiere - Fuochista ad personam

"

2,40

Marinaio

"

1,90

Carbonaio

"

1,40"

 

     Art. 79.

     Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina che partano ed arrivino tra le 22 e le 6, queste ore comprese, o che rimangano fuori residenza per tutto o parte del periodo stesso, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 200.

     Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 85 per ogni ora di navigazione effettuata nello stesso periodo".

 

     Art. 81.

     E' sostituito dal seguente:

     "Alle persone di equipaggio trattenute a bordo in servizio di guardia senza veglia, dopo ultimato il turno di lavoro, spetta unicamente il premio giornaliero di cui all'art. 77".

 

     Art. 83.

     E' sostituito dal seguente:

     "Alle persone di equipaggio delle navi traghetto, adibite temporaneamente a servizi fuori dello Stretto di Messina, viene corrisposta un'indennità giornaliera, a rimborso delle spese di vitto ed accessorie, nelle misure seguenti:

Comandante di 1ª classe - Direttore di macchina di 1ª classe - Comandante - Direttore di macchina

L.

3.810

Ufficiale navale di 1ª classe a. p. - Ufficiale macchinista di 1ª classe a. p. - Ufficiale navale di 1ª classe - Ufficiale macchinista di 1ª classe - Ufficiale navale - Ufficiale macchinista - Primo nostromo - Capo motorista - Capo elettricista

L.

3.050

Secondo nostromo - Motorista di 1 classe - Elettricista di 1ª classe

"

2.670

Carpentiere di 1ª classe - Motorista - Elettricista - Carpentiere - Marinaio scelto - Fuochista a. p

"

2.290

Marinaio - Carbonaio

"

2.130

     Al personale suddetto è però fatto obbligo di prendere i pasti alla mensa cui ciascuno appartiene e perciò verrà ad esso praticata sui ruoli paga una ritenuta in ragione della presenza alla mensa ed in base ai prezzi stabiliti nel contratto di appalto".