§ 93.4.104 - Legge 27 febbraio 1960, n. 182.
Aumento dell'indennità di buonuscita e dell'assegno giornaliero di malattia a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:27/02/1960
Numero:182


Sommario
Art. 1.      L'indennità di buonuscita spettante al personale delle Ferrovie dello Stato è liquidata, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 luglio 1956, nella misura di [...]
Art. 2.      Nei casi di assenza per malattia accertata dai sanitari dell'Azienda e la cui durata sia maggiore di sette giorni, a decorrere dall'ottavo giorno di malattia e fino a [...]


§ 93.4.104 - Legge 27 febbraio 1960, n. 182. [1]

Aumento dell'indennità di buonuscita e dell'assegno giornaliero di malattia a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.

(G.U. 22 marzo 1960, n. 70)

 

 

     Art. 1.

     L'indennità di buonuscita spettante al personale delle Ferrovie dello Stato è liquidata, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 luglio 1956, nella misura di cinquanta centesimi dell'ultimo stipendio mensile, aumentato degli assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, per ogni anno di servizio utile. Per ogni mese intero eccedente è liquidato un dodicesimo dell'importo relativo a un anno. Resta ferma l'applicazione dell'art. 10, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

     All'aumento verrà fatto fronte con il maggior gettito delle ritenute al personale e del corrispondente contributo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a seguito del conglobamento totale del trattamento economico del personale con effetto dal 1 luglio 1956.

 

          Art. 2.

     Nei casi di assenza per malattia accertata dai sanitari dell'Azienda e la cui durata sia maggiore di sette giorni, a decorrere dall'ottavo giorno di malattia e fino a quando sarà corrisposto in tutto o in parte lo stipendio, l'Opera di previdenza corrisponderà al dipendente un assegno giornaliero inteso a compensarlo della perdita delle competenze accessorie che dipendono dall'effettiva presenza in servizio.

     Detto assegno giornaliero per assenza per malattia sarà valutato come segue:

     a) per il personale che percepisce usualmente il premio industriale previsto dagli articoli 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie vigenti l'assegno sarà pari al premio stesso fruito all'inizio della malattia;

     b) per il personale di condotta, di scorta dei treni, navigante e per quello che lavora a premio di maggior produzione l'assegno sarà uguale a quello stabilito, per ciascuna giornata di congedo annuale, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in applicazione dell'art. 86, settimo comma, dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato [2] .

     Per far fronte all'onere degli assegni a carico dell'Opera di previdenza, i dipendenti che vi sono iscritti saranno assoggettati ad una ritenuta speciale a favore dell'Opera stessa, la cui misura verrà stabilita dal Ministro per i trasporti e potrà essere annualmente soggetta a revisione secondo i risultati della particolare gestione.

     Il Ministro per i trasporti provvederà all'emanazione delle norme di applicazione ritenute necessarie in materia.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 11 febbraio 1970, n. 34.