§ 93.4.7b - Legge 2 marzo 1954, n. 32.
Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, recante norme per le pensioni del personale destituito delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:02/03/1954
Numero:32


Sommario
Art. 1.      Fra il terzo ed il quarto comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, è inserito il seguente comma
Art. 2.      L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Le norme di cui all'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, si applicano altresì ai casi di cessazione definitiva dal servizio per [...]


§ 93.4.7b - Legge 2 marzo 1954, n. 32. [1]

Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, recante norme per le pensioni del personale destituito delle Ferrovie dello Stato.

(G.U. 22 marzo 1954, n. 66).

 

 

     Art. 1.

     Fra il terzo ed il quarto comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, è inserito il seguente comma:

     "Lo stesso trattamento viene fatto alla vedova ed ai figli minori degli agenti destituiti senza esplicita dichiarazione della perdita del diritto a pensione".

 

          Art. 2.

     L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, è sostituito dal seguente:

     "Gli agenti delle Ferrovie dello Stato incorsi nella perdita del diritto a conseguire la pensione per effetto della destituzione sono riammessi al diritto stesso dopo che il Ministro abbia interpellato la Commissione di cui alla lettera c) dell'art. 1 del presente decreto e questa abbia espresso parere favorevole, e, purchè, ove trattisi di condannati, essi abbiano altresì ottenuta la riabilitazione a norma della legge penale comune.

     "La decorrenza del ripristino del diritto a pensione non può essere anteriore alla data in cui la Commissione predetta siasi pronunciata favorevolmente".

     "La revoca della sentenza di riabilitazione produce nuovamente di diritto la perdita della pensione".

 

          Art. 3.

     Le norme di cui all'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, si applicano altresì ai casi di cessazione definitiva dal servizio per effetto di revoca o di destituzione senza esplicita dichiarazione di perdita del diritto a pensione.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.