§ 93.4.6b - Legge 1 dicembre 1951, n. 1308.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, concernente sistemazione a ruolo, mediante concorso interno per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:01/12/1951
Numero:1308


Sommario
Art. 1.      Il decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, è ratificato con le seguenti modificazioni
Art. 2.      I contrattisti sistemati in pianta stabile a seguito di concorso diverso da quelli previsti e regolati dal decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, saranno, ai soli [...]


§ 93.4.6b - Legge 1 dicembre 1951, n. 1308.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, concernente sistemazione a ruolo, mediante concorso interno per titoli, del personale contrattista delle Ferrovie dello Stato.

(G.U. 11 dicembre 1951, n. 284)

 

 

     Art. 1.

     Il decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, è ratificato con le seguenti modificazioni:

     Art. 3. - E' sostituito dal seguente:

     "Gli agenti che risulteranno idonei nei concorsi di cui al precedente art. 2, saranno sistemati in pianta stabile, anche in eccedenza alla disponibilità della pianta organica, con decorrenza, agli effetti della carriera, dal 31 dicembre di ciascuno degli anni nei quali saranno banditi i detti concorsi, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1950, ed agli effetti finanziari dalla data di approvazione delle graduatorie relative a ciascuno dei concorsi espletati, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1950.

     Ferma restando la sistemazione come previsto dal precedente comma del presente articolo, la determinazione della quota dei posti disponibili nella pianta, da utilizzare per le nomine a stabile, e gli accantonamenti da farsi negli anni successivi per l'assorbimento della eccedenza che si sarà creata per effetto della sistemazione del personale contrattista a norma della presente legge, dovranno avere luogo senza pregiudizio del normale sviluppo di carriera del personale di ruolo dei gradi inferiori".

     Art. 4. - E' sostituito dal seguente:

     "La nomina a stabile, di cui al precedente art. 3, avrà luogo nella qualifica attualmente rivestita, salvo le condizioni stabilite dall'art. 6 del presente decreto".

 

          Art. 2.

     I contrattisti sistemati in pianta stabile a seguito di concorso diverso da quelli previsti e regolati dal decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, saranno, ai soli fini della carriera, inquadrati nel ruolo con la decorrenza prevista dalla presente legge per il concorso a cui avevano diritto di partecipare, in base al periodo di servizio prestato, se tale decorrenza sia più vantaggiosa di quella del rispettivo inquadramento, e con diritto di collocamento nei ruoli con precedenza sugli agenti sistemati in base al predetto decreto legislativo.