§ 93.4.19 - R.D.L. 21 dicembre 1931, n. 1575 .
Esercizio delle linee della rete delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:21/12/1931
Numero:1575


Sommario
Art. 1.      Il ministro per le comunicazioni, sentito il consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha facoltà di stabilire, in relazione alle esigenze del traffico, i [...]
Art. 2.      Il ministro per le comunicazioni, sentito il consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha la facoltà di affidare l'esercizio di detti servizi [...]
Art. 3.      L'amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede all'esercizio dei servizi automobilistici, ad essa affidati, direttamente o a mezzo delle imprese, alle quali essa [...]
Art. 4.      Con decreti reali, su proposta del ministro per le comunicazioni, sentito il consiglio dei ministri, può essere ordinata la soppressione delle linee ferroviarie i cui [...]
Art. 5.      Sono abrogati gli articoli 47, 49 e 50 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, e dal decreto luogotenenziale 20 febbraio [...]


§ 93.4.19 - R.D.L. 21 dicembre 1931, n. 1575 [1] .

Esercizio delle linee della rete delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 31 dicembre 1931, n. 301)

 

 

     Art. 1.

     Il ministro per le comunicazioni, sentito il consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha facoltà di stabilire, in relazione alle esigenze del traffico, i servizi ferroviari sulle linee esercitate dallo Stato.

     E' altresì autorizzato a sostituire parzialmente o totalmente i servizi ferroviari con servizi automobilistici.

 

          Art. 2.

     Il ministro per le comunicazioni, sentito il consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha la facoltà di affidare l'esercizio di detti servizi automobilistici all'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ovvero all'industria privata. Può anche affidare alle ferrovie dello Stato altri servizi automobilistici integranti la rete ferroviaria.

     L'amministrazione delle ferrovie dello Stato ha l'esclusività del servizio sulle linee automobilistiche ad essa affidate.

 

          Art. 3.

     L'amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede all'esercizio dei servizi automobilistici, ad essa affidati, direttamente o a mezzo delle imprese, alle quali essa partecipa a sensi di legge, o mediante appalto a mezzo di altre imprese.

 

          Art. 4.

     Con decreti reali, su proposta del ministro per le comunicazioni, sentito il consiglio dei ministri, può essere ordinata la soppressione delle linee ferroviarie i cui servizi siano stati sospesi totalmente a mente dell'articolo 1.

 

          Art. 5.

     Sono abrogati gli articoli 47, 49 e 50 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, e dal decreto luogotenenziale 20 febbraio 1916, n. 222, riguardante l'ordinamento delle ferrovie dello Stato, nonchè ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto che sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

     Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1]  Convertito in legge dalla L. 24 marzo 1932, n. 386.