Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.3 disciplina generale |
Data: | 22/09/1998 |
Numero: | 345 |
Sommario |
Art. 1. 1. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 [...] |
Art. 2. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999 |
§ 93.3.21 - D.Lgs. 22 settembre 1998, n. 345.
Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(G.U. 8 ottobre 1998, n. 235)
1. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'articolo 3 della
2. La regione, oltre i generali poteri normativi, di programmazione e di indirizzo, esercita le funzioni amministrative relative a:
a) servizi ferroviari delegati ai sensi del
b) servizi marittimi delegati ai sensi del
c) servizi aerei delegati ai sensi del
3. Le province esercitano le funzioni amministrative relative ai seguenti servizi, ad esclusione di quelli di competenza comunale:
a) automobilistici;
b) a guida vincolata ed in sede propria, diversi da quelli ferroviari;
c) di navigazione interna.
4. Nel caso in cui i servizi indicati nel comma 3 interessino il territorio di più di una provincia della stessa regione, le relative funzioni sono esercitate dalla provincia ove si svolge il percorso prevalente.
5. I comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico che si svolgono interamente nell'ambito del comune stesso.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.