§ 93.3.e - Legge 25 gennaio 1959, n. 8.
Integrazione della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina del lavoro di facchinaggio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.3 disciplina generale
Data:25/01/1959
Numero:8

§ 93.3.e - Legge 25 gennaio 1959, n. 8. [1]

Integrazione della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina del lavoro di facchinaggio.

(G.U. 7 febbraio 1959, n. 32).

 

 

     Al secondo comma dell'art. 2 e al secondo comma dell'art. 3 della legge 3 maggio 1955, n. 407, vengono aggiunte le seguenti parole: "da due rappresentanti del movimento corporativo".

     Il terzo comma dell'art. 2 della stessa legge è modificato nel modo seguente:

     "I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori, dei lavoratori e del movimento cooperativo saranno scelti fra i designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative, e per i rappresentanti del movimento cooperativo dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute".

     Il terzo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

     "I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori, dei lavoratori e del movimento cooperativo saranno scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative, e per i rappresentanti del movimento cooperativo, dalle associazioni provinciali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.