§ 93.2.171 - D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153.
Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonchè agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:06/03/2006
Numero:153


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Art. 2.  Modifiche all'articolo 249 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Art. 3.  Modifiche all'articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Art. 4.  Modifiche all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Art. 5.  Modifiche all'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Art. 6.  Modifiche agli allegati al titolo III, figura III 3 Articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Art. 7.  Modifiche all'allegato al titolo III - articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Art. 8.  Modifiche all'allegato al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Art. 9.  Disposizioni transitorie
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 93.2.171 - D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153.

Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonchè agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada).

(G.U. 15 aprile 2006, n. 89)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;

     Visti gli articoli da 248 a 252 e gli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

     Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

     1. L'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     «Art. 248 (Targa per ciclomotori). - 1. La targa di cui all'articolo 97 del codice ha le caratteristiche di cui all'articolo 250 ed è contraddistinta da un codice alfanumerico.

     2. Non può essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un codice alfanumerico già assegnato ad altra targa.

     3. La targa è strettamente legata al titolare, che la applica solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Chi risulta intestatario di più veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.».

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 249 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

     1. L'articolo 249 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     «Art. 249 (Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di proprietà dei ciclomotori). - 1. In caso di trasferimento di proprietà, o di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto del ciclomotore, o di patto di riservato dominio del ciclomotore, la targa rimane in possesso del titolare che può riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato di circolazione dopo averne dato comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 per l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225 del codice. L'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli dei dati relativi alla proprietà non muta la natura giuridica di bene mobile non registrato del ciclomotore ed è effettuata, ai fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.

     2. Il titolare che non intenda riutilizzare la targa assegnatagli provvede alla sua distruzione e ne dà comunicazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251, con le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento della sezione "ciclomotori" dell'Archivio nazionale dei veicoli.».

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

     1. All'articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Caratteristiche e modalità di applicazione della targa per ciclomotori»;

     b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. La targa è composta da sei caratteri alfanumerici, nonchè dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana è nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura, profonda 1,4 ± 0,1 millimetri, su un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.

     2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2.»;

     c) il comma 3 è soppresso;

     d) al comma 4, le parole: «dalla Direzione generale della M.C.T.C.» sono sostituite dalle seguenti: «dal Dipartimento per i trasporti terrestri»;

     e) al comma 5, nel primo periodo, le parole: «Il contrassegno non deve essere necessariamente illuminato» sono sostituite dalle seguenti: «La targa non deve essere necessariamente illuminata»; nel secondo periodo, la parola: «Esso» è sostituita dalla seguente: «Essa»;

     f) il comma 6 è soppresso;

     g) al comma 7 le parole: «nei commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 2».

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

     1. L'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     «Art. 251 (Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione). - 1. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono disciplinate le modalità di affidamento, senza oneri per lo Stato, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, ai soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, che ne facciano richiesta.

     2. I soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione dei ciclomotori ai sensi del comma 1, espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, l'insegna indicata nella figura III 3/a.

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

     1. L'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     «Art. 252 (Adempimenti dell'intestatario del certificato di circolazione). - 1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circolazione, l'intestatario dello stesso, entro quarantotto ore, ne fa denuncia agli organi di Polizia e chiede il duplicato ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciarlo contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente procede in caso di deterioramento del certificato di circolazione, previa consegna del documento deteriorato.

     2. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l'intestatario del corrispondente certificato di circolazione, entro quarantotto ore, chiede il rilascio di un nuovo certificato e l'emissione di una nuova targa ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciare il nuovo certificato e la nuova targa contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente procede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.

     3. Il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri aggiorna telematicamente gli archivi del Ministero dell'interno in relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e 2.

     4. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 1 e 2, rientra in possesso del certificato di circolazione o della targa smarriti o sottratti, provvede alla loro distruzione.

     5. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, i comuni, previa obbligatoria richiesta da parte degli interessati, devono trasmettere all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto cartaceo, secondo la modulistica prescritta dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. L'Ufficio centrale operativo sopra citato provvede ad aggiornare il certificato di circolazione trasmettendo per posta, alla nuova residenza dell'intestatario, un tagliando di convalida da apporre sul certificato di circolazione.

     6. Nei casi non previsti al comma 5, l'intestatario deve chiedere, entro trenta giorni dal trasferimento di residenza, l'aggiornamento del certificato di circolazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvedono a rilasciare contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tagliando, recante la nuova residenza, da apporre sul certificato di circolazione.».

 

     Art. 6. Modifiche agli allegati al titolo III, figura III 3 Articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

     1. All'allegato al titolo III la figura III 3 articolo 250 - CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE DEI CICLOMOTORI, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituita dall'Allegato 1.

 

     Art. 7. Modifiche all'allegato al titolo III - articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

     1. All'allegato al titolo III la tabella III 2 articolo 250 - CARATTERI PER I CONTRASSEGNI DEI CICLOMOTORI, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituita dall'Allegato 2.

 

     Art. 8. Modifiche all'allegato al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

     1. All'allegato al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo la figura III 3 articolo 250 è inserita la figura III3/a articolo 251, di cui all'Allegato 3.

 

     Art. 9. Disposizioni transitorie

     1. E' fatta sempre salva la possibilità per chi si dichiara proprietario di un ciclomotore, già immesso in circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di richiedere il rilascio della nuova targa e del certificato di circolazione del ciclomotore stesso presso un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri ovvero presso uno dei soggetti di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal presente decreto.

 

     Art. 10. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato 1

(previsto dall'articolo 6)

 

 

 

Allegato 2

(previsto dall'articolo 7)

 

 

 

Allegato 3

(previsto dall'articolo 8)