Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.2 circolazione stradale |
Data: | 21/09/2005 |
Numero: | 184 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito indicato: «decreto legislativo n. [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 93.2.159 - D.L. 21 settembre 2005, n. 184. [1]
Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti.
(G.U. 21 settembre 2005, n. 220)
1. All'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al
a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»;
b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.»;
2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 21 novembre 2005, n. 271).