| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 93. Trasporti e circolazione | 
| Capitolo: | 93.2 circolazione stradale | 
| Data: | 13/12/2004 | 
| Numero: | 327 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Modifiche al comma 1 dell'Appendice I - Articolo 9 al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni | 
| Art. 2. Adeguamento del parco di veicoli circolanti ai nuovi regimi di velocità | 
§ 93.2.142 - D.P.R. 13 dicembre 2004, n. 327.
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di limiti di velocità per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali.
(G.U. 27 gennaio 2005, n. 21)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della 
 Visto l'articolo 10 del 
 Visti l'articolo 9 e il comma 1 dell'Appendice I - Articolo 9 al Titolo I del 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 ottobre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al comma 1 dell'Appendice I - Articolo 9 al Titolo I del 
     1. Al comma 1 dell'Appendice I - articolo 9 al Titolo I del 
a) alla lettera b.3), le parole: "40 km/h", sono sostituite dalle seguenti: "62,5 km/h";
b) alla lettera c.2.2), le parole: "40 km/h", sono sostituite dalle seguenti: "62,5 km/h";
c) alla lettera c.2.3), le parole: "25 km/h", sono sostituite dalle seguenti: "40 km/h".
Art. 2. Adeguamento del parco di veicoli circolanti ai nuovi regimi di velocità
1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno individuate le condizioni tecniche e le procedure amministrative necessarie alla verifica dei veicoli adibiti a trasporti eccezionali per massa, già circolanti, ai fini della possibilità di concederne, attraverso formale autorizzazione, l'utilizzo ai nuovi regimi di velocità stabiliti, per i veicoli di nuova costruzione, all'articolo 1.