Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.2 circolazione stradale |
Data: | 28/06/1993 |
Numero: | 214 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano dal 1° ottobre 1993. |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 93.2.18 - D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214.
Differimento dei termini di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei titoli III e IV, nonchè di quelle relative agli archivi, all'anagrafe nazionale ed al servizio di monitoraggio contenute nel titolo VII del nuovo codice della strada.
(G.U. 30 giugno 1993, n. 151)
1. Le disposizioni contenute nel titolo III del
2. Al
a) all'art. 236, comma 1, le parole: "alla scadenza di mesi sei dalla entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 settembre 1993";
b) all'art. 239, comma 1, le parole: "da mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre 1993";
c) all'art. 239, comma 2, le parole: "dalla scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre 1993".
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.