§ 93.2.W - Legge 7 aprile 1976, n. 125.
Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:07/04/1976
Numero:125


Sommario
Art. 1.      Nell'ambito degli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile la competenza a disciplinare la circolazione nelle aree stradali aperte all'uso pubblico, le attività commerciali inerenti [...]
Art. 2.      Chiunque violi gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti ai sensi del precedente articolo è punito con le sanzioni previste dal codice della strada per quanto attiene alle infrazioni [...]
Art. 3.      Compete agli organi previsti dall'art. 137 del codice della strada far osservare le ordinanze emesse dal direttore della circoscrizione aeroportuale.
Art. 3 bis. 


§ 93.2.W - Legge 7 aprile 1976, n. 125. [1]

Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali.

(G.U. 22 aprile 1976, n. 106)

 

     Art. 1.

     Nell'ambito degli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile la competenza a disciplinare la circolazione nelle aree stradali aperte all'uso pubblico, le attività commerciali inerenti al trasporto che in esse si svolgono e l'accesso alle aerostazioni, è riservato al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, che vi provvede a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del codice della strada e del codice della navigazione.

     Nell'ambito degli aeroporti di cui al comma precedente sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di autopubblica rilasciata dal comune capoluogo di provincia, nonchè dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi di comuni interessati, istituiti con decreto del presidente della regione [2]

     La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune o consorzio può rilasciare, proporzionalmente al bacino d'utenza aeroportuale, è delegata al presidente della regione, che vi provvede a mezzo di decreto, sentita l'apposita commissione permanente del consiglio regionale [3] .

     Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione ad enti o società, il potere di ordinanza di cui al comma precedente viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.

 

          Art. 2.

     Chiunque violi gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti ai sensi del precedente articolo è punito con le sanzioni previste dal codice della strada per quanto attiene alle infrazioni relative alla circolazione stradale o con le sanzioni previste dall'art. 1174 del codice della navigazione per le altre infrazioni.

 

          Art. 3.

     Compete agli organi previsti dall'art. 137 del codice della strada far osservare le ordinanze emesse dal direttore della circoscrizione aeroportuale.

     Per l'espletamento dei compiti di vigilanza e di controllo, il direttore della circoscrizione aeroportuale utilizza inoltre i servizi di vigilanza urbana del comune o dei comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o, nel caso di impossibilità o insufficienza tecnica dei comuni sopraindicati, del comune capoluogo di provincia più vicino, secondo le intese preventivamente stabilite con il comune o i comuni predetti, oltre che, nel caso di cui al secondo comma dell'art. 1, con l'ente o la società di gestione.

     L'importo delle sanzioni pecuniarie è devoluto allo Stato nel caso in cui gli interventi repressivi avvengano ad opera di corpi statali, ovvero al comune nei casi in cui l'infrazione sia stata rilevata dai servizi di vigilanza urbana.

 

          Art. 3 bis. [4]

     1. La rimozione, il trasporto e la custodia dei veicoli sono svolti dalla società o ente di gestione aeroportuale per gli aeroporti affidati in concessione e a cura della circoscrizione aeroportuale competente per gli aeroporti gestiti dallo Stato. Il veicolo rimosso è trasportato in aree all'uopo destinate e sarà restituito al legittimo proprietario o detentore previo pagamento delle relative spese dovute a titolo di trasporto e custodia.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[2] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 26 luglio 1984, n. 415 e così sostituito dall'art. 1 della L. 4 agosto 1989, n. 290.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 4 agosto 1989, n. 290.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 21 della L. 24 marzo 1989, n. 122.