| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 93. Trasporti e circolazione | 
| Capitolo: | 93.1 autoservizi | 
| Data: | 22/09/1960 | 
| Numero: | 1054 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. | 
| Art. 4. | 
| Art. 5. | 
§ 93.1.17 - Legge 22 settembre 1960, n. 1054. [1]
Estensione delle norme contenute nel R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 al personale degli autoservizi extra urbani
(G.U. 8 ottobre 1960, n. 247)
				     Le disposizioni del 
Per gli autoservizi esercitati da aziende concessionarie di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie e di navigazione interna, si terrà conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del complesso del personale occorrente alle normali esigenze di tutti i servizi aziendali.
Il rapporto di lavoro del personale di autoservizi extraurbani, che non ricada sotto l'applicazione del precedente art. 1, è regolato dal contratto di lavoro stipulato per il personale al quale si applica la presente legge.
				     A completamento delle disposizioni contenute nella 
				     Le disposizioni del 
				     Gli enti o aziende cessionari di autoservizio urbano od extraurbano sono obbligati al mantenimento in servizio, con la conservazione dei diritti acquisiti, in applicazione della presente legge o della 
				     Qualora per effetto di cessione di autoservizio urbano o extraurbano resti alle dipendenze dell'ente o azienda cedente un numero di personale inferiore a 25, spetta a quest'ultimo la conservazione dei diritti già acquisiti ai sensi della presente legge o della 
				[1] Abrogata dall'art. 27 del