Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.1 autoservizi |
Data: | 09/03/1949 |
Numero: | 106 |
Sommario |
Art. 1. I contributi nelle spese di sorveglianza governativa dovuti per l'esercizio delle ferrovie e delle tramvie in applicazione degli articoli 199 e 272 del testo unico 9 [...] |
Art. 2. Per i sottoindicati servizi pubblici di trasporto, concessi o autorizzati a favore dell'industria privata, i contributi nelle spese di sorveglianza governativa [...] |
Art. 3. Durante la costruzione degli impianti fissi i contributi di cui agli articoli precedenti sono raddoppiati; e sono triplicati se per i relativi lavori sia accordata la [...] |
Art. 4. Per le ferrovie private di seconda categoria e per i binari di raccordo di stabilimenti industriali è dovuto un contributo nelle spese di sorveglianza governativa nella [...] |
Art. 5. Il contributo nelle spese di sorveglianza dovuto dai concessionari di pubblici servizi automobilistici per trasporto di persone, bagagli e pacchi agricoli (autolinee), a [...] |
Art. 6. Per i servizi pubblici di linea per trasporto merci con autoveicoli, concessi in applicazione della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è dovuto il contributo nelle spese di [...] |
Art. 7. I contributi di cui agli articoli precedenti hanno decorrenza dal 1° gennaio 1949 e sono dovuti anche per i servizi esercitati di fatto in pendenza della [...] |
§ 93.1.10 - Legge 9 marzo 1949, n. 106. [1]
Contributi nelle spese di sorveglianza governativa per i servizi pubblici di trasporto soggetti a concessione o autorizzazione
(G.U. 8 aprile 1949, n. 81)
I contributi nelle spese di sorveglianza governativa dovuti per l'esercizio delle ferrovie e delle tramvie in applicazione degli articoli 199 e 272 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata e per le tramvie a trazione meccanica, sono stabiliti nella seguente misura:
ferrovie pubbliche, L. 2000 a chilometro;
tramvie extraurbane, L. 1000 a chilometro;
tramvie urbane, L. 500 a chilometro.
Per le tramvie urbane di cui al
Per i sottoindicati servizi pubblici di trasporto, concessi o autorizzati a favore dell'industria privata, i contributi nelle spese di sorveglianza governativa sull'esercizio sono stabiliti nella seguente misura:
filovie extraurbane, L. 1000 a chilometro;
filovie urbane, L. 500 a chilometro;
servizi di navigazione interna, L. 1500 a chilometro;
funicolari terrestri, L. 20.000 a chilometro, col minimo di L. 15.000;
funicolari aeree (funivie), L. 20.000 a chilometro, col minimo di L. 15.000;
slittovie, sciovie, seggiovie e simili, L. 5000 per ciascun impianto;
ascensori in servizio pubblico, L. 4000 per ciascun impianto .
Durante la costruzione degli impianti fissi i contributi di cui agli articoli precedenti sono raddoppiati; e sono triplicati se per i relativi lavori sia accordata la sovvenzione o altro concorso dello Stato. Analoghe maggiorazioni sono stabilite per la sorveglianza durante la ricostruzione di linee o tratti di linee distrutti o danneggiati dalla guerra.
Per le ferrovie private di seconda categoria e per i binari di raccordo di stabilimenti industriali è dovuto un contributo nelle spese di sorveglianza governativa nella misura annua di L. 2000 a chilometro, con un minimo di L. 1500.
Sono esclusi dall'applicazione del contributo i binari di raccordo fra le stazioni della rete delle ferrovie dello Stato e gli stabilimenti industriali, quando al loro esercizio provveda direttamente l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e sempre quando non interessino strade pubbliche e private.
Il contributo nelle spese di sorveglianza dovuto dai concessionari di pubblici servizi automobilistici per trasporto di persone, bagagli e pacchi agricoli (autolinee), a norma dell'art. 26 della
Per i servizi pubblici di linea per trasporto merci con autoveicoli, concessi in applicazione della
I contributi di cui agli articoli precedenti hanno decorrenza dal 1° gennaio 1949 e sono dovuti anche per i servizi esercitati di fatto in pendenza della regolarizzazione della concessione.
Quelli attualmente applicati in misura minore sono aumentati con la stessa decorrenza sino all'importo stabilito nei detti articoli.
[1] Abrogata dall'art. 24 del