| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 93. Trasporti e circolazione | 
| Capitolo: | 93.1 autoservizi | 
| Data: | 05/12/1941 | 
| Numero: | 1490 | 
| Sommario | 
| Art. unico. L'art. 4 della legge 28 settembre 1939 - XVII, n. 1822, è sostituito dal seguente | 
§ 93.1.b - Legge 5 dicembre 1941, n. 1490. [1]
Modificazione dell'art. 4 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sugli autoservizi di linea.
(G.U. 16 gennaio 1942, n. 12).
     L'art. 4 della 
"I disciplinari relativi alla concessione definitiva di autolinee sono soggetti alla registrazione con imposta fissa.
"La registrazione con imposta fissa si applica altresì a tutti gli atti con i quali l'originario concessionario ceda ad altri la concessione.
"Gli atti di concessione provvisoria sono esenti da registrazione, ma devono portare una marca da bollo da lire 6 da annullarsi con il bollo dell'ufficio competente.
"Sono soggetti ad imposta fissa di registro tutti gli atti con i quali gli enti locali si obbligano a corrispondere sussidi ai concessionari dei servizi automobilistici.
"Gli atti relativi al trasporto di effetti postali, da effettuare con concessione provvisoria o definitiva, sono soggetti a registrazione con imposta fissa".
[1] Abrogata dall'art. 24 del