§ 92.1.1d - Legge 31 ottobre 1966, n. 935.
Modificazioni all'art. 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:92. Stato civile e anagrafe
Capitolo:92.1 stato civile e anagrafe
Data:31/10/1966
Numero:935


Sommario
Art. 1.      E' abrogato il divieto di imporre nomi stranieri ai bambini aventi la cittadinanza italiana, previsto dall'art. 72, comma primo, del regio decreto 9 luglio 1939, n. [...]
Art. 2.      Tra il comma primo ed il secondo dell'art. 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente comma


§ 92.1.1d - Legge 31 ottobre 1966, n. 935. [1]

Modificazioni all'art. 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

(G.U. 14 novembre 1966, n. 285).

 

 

     Art. 1.

     E' abrogato il divieto di imporre nomi stranieri ai bambini aventi la cittadinanza italiana, previsto dall'art. 72, comma primo, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

 

          Art. 2.

     Tra il comma primo ed il secondo dell'art. 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente comma:

     "I nomi stranieri che siano imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W. Se si tratta di bambini appartenenti a minoranze linguistiche comunque riconosciute i nomi possono essere espressi nelle lettere anzidette anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di appartenenza".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.