Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 91. Statistica |
Capitolo: | 91.2 disciplina generale |
Data: | 09/03/2000 |
Numero: | 152 |
Sommario |
Art. 1. Criteri |
Art. 2. Procedimento |
§ 91.2.19 - D.P.C.M. 9 marzo 2000, n. 152.
Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125
(G.U. 14 giugno 2000, n. 137)
Art. 1. Criteri
1. L'individuazione dei soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema statistico nazionale (SISTAN) avviene, nel rispetto dei principi d'imparzialità e completezza dell'informazione statistica, secondo i seguenti criteri:
a) potenziamento della capacità informativa del SISTAN, mediante la copertura di nuovi settori di informazione o la disponibilità di informazioni complementari ed integrabili con altre già disponibili presso il sistema stesso;
b) incremento della capacità organizzativa del sistema, apportando, quale ente titolare di una rilevazione o intermedio rispetto ad altro ente, un contributo significativo nel processo di produzione dei dati o nella creazione di sistemi informativi statistici;
c) realizzazione di economie nello svolgimento delle rilevazioni determinando risultati che non potrebbero conseguirsi se non attraverso un consistente impiego di risorse;
d) diminuzione del carico statistico sui rispondenti;
e) garanzia dell'osservanza delle disposizioni del
Art. 2. Procedimento
1. I soggetti privati di cui all'articolo 2 della