§ 91.1.16 - Legge 9 gennaio 1991, n. 11.
Finanziamento del 13° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7° censimento generale dell'industria e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:91. Statistica
Capitolo:91.1 censimenti
Data:09/01/1991
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. Sono indetti il 13° censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 7° censimento generale dell'industria e dei servizi, che [...]
Art. 2.      1. Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione dei censimenti di cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 446.200 milioni, da assegnare all'Istituto nazionale [...]
Art. 3.      1. Dell'autorizzazione di spesa di lire 446.200 milioni, di cui all'art. 2, la somma di lire 81 miliardi è destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso forfettario [...]
Art. 4.      1. I comuni, con provvedimento del sindaco, affidano l'incarico di rilevatore o di coordinatore a personale dipendente dal comune stesso, a personale civile di altre [...]
Art. 5.      1. Le somme di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 sono distribuite ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo norme stabilite da [...]
Art. 6.      1. Le amministrazioni comunali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e dal relativo contratto di [...]
Art. 7.      1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 grava la spesa, pari al 4,6 per cento dello stanziamento di lire 262.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 184.200 [...]
Art. 8.      1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 gravano le spese necessarie per dotare gli organi periferici delle apparecchiature elettroniche ai fini [...]
Art. 9.      1. Il segreto sui dati e sulle notizie raccolti in occasione dei censimenti è tutelato ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, [...]
Art. 10.      1. E' fatto obbligo alle persone fisiche ed ai legali rappresentanti delle persone giuridiche, delle amministrazioni, enti ed organismi oggetto dei censimenti di fornire [...]
Art. 11.      1. L'Istituto nazionale di statistica fornisce agli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, delle province e dei comuni, singoli e associati, che [...]
Art. 12.      1. I comuni, in conformità a quanto disposto dall'art. 46 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della [...]
Art. 13.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 262.000 milioni per l'anno 1991 ed a lire 184.200 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante [...]


§ 91.1.16 - Legge 9 gennaio 1991, n. 11. [1]

Finanziamento del 13° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7° censimento generale dell'industria e dei servizi.

(G.U. 16 gennaio 1991, n. 13)

 

 

     Art. 1.

     1. Sono indetti il 13° censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 7° censimento generale dell'industria e dei servizi, che avranno luogo nel corso dell'anno 1991.

     2. Sono soggette al censimento dell'industria e dei servizi le imprese e le unità locali che esercitano la loro attività nel campo dell'industria, del commercio, dei trasporti, dei servizi e dell'artigianato, nonchè le amministrazioni pubbliche e le istituzioni sociali. Restano escluse dal censimento anzidetto le attività che formano oggetto del censimento generale dell'agricoltura.

     3. Le date e le norme di esecuzione dei censimenti di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si prescinde dal parere della citata Conferenza qualora non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

 

          Art. 2.

     1. Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione dei censimenti di cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 446.200 milioni, da assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che provvede ad eseguire i censimenti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

     2. Per l'attuazione della presente legge sono estese all'Istituto nazionale di statistica le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 2 ed al terzo comma dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

     3. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 262.000 milioni per l'anno finanziario 1991 e di lire 184.200 milioni per l'anno finanziario 1992.

 

          Art. 3.

     1. Dell'autorizzazione di spesa di lire 446.200 milioni, di cui all'art. 2, la somma di lire 81 miliardi è destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che essi devono sostenere per l'esecuzione delle operazioni censuarie di loro competenza, definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'art. 1.

     2. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 grava la spesa per il lavoro che devono svolgere i rilevatori e gli operatori incaricati del loro coordinamento, secondo le norme fissate nel regolamento di cui al comma 3 dell'art. 1.

     3. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 grava la somma di lire 5 miliardi da devolvere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che detti enti devono sostenere in occasione dei censimenti, anche in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili loro demandati.

     4. Sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 grava il rimborso delle spese erogate dall'Istituto nazionale di statistica agli enti interessati per eventuali lavori connessi con l'esecuzione dei censimenti e disposti dall'Istituto stesso.

 

          Art. 4.

     1. I comuni, con provvedimento del sindaco, affidano l'incarico di rilevatore o di coordinatore a personale dipendente dal comune stesso, a personale civile di altre amministrazioni ed enti pubblici, nonchè a persone non dipendenti dalla pubblica amministrazione. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni svolgerà l'incarico al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e straordinario.

     2. I rilevatori ed i coordinatori devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali che saranno indicati nel regolamento di cui al comma 3 dell'art. 1.

 

          Art. 5.

     1. Le somme di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 sono distribuite ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo norme stabilite da un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Della commissione fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un rappresentate del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani.

 

          Art. 6.

     1. Le amministrazioni comunali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e dal relativo contratto di comparto, incrementano il fondo di incentivazione di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, destinando ad esso una quota pari all'80 per cento del rimborso forfettario di cui al comma 1 dell'art. 3, definito in base alle norme stabilite dalla commissione prevista dall'art. 5.

     2. La quota di cui al comma 1, da destinarsi esclusivamente al personale dipendente al quale sarà affidata l'esecuzione delle operazioni censuarie diverse da quelle di rilevazione dei dati, sarà erogata dai comuni secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento di cui al comma 3 dell'art. 1.

 

          Art. 7.

     1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 grava la spesa, pari al 4,6 per cento dello stanziamento di lire 262.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 184.200 milioni per l'anno 1992, da portare ad incremento del fondo di incentivazione destinato al personale dell'Istituto nazionale di statistica addetto alle operazioni dei censimenti di cui alla presente legge.

 

          Art. 8.

     1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 gravano le spese necessarie per dotare gli organi periferici delle apparecchiature elettroniche ai fini dell'informatizzazione della gestione delle operazioni censuarie e degli altri adempimenti che saranno indicati nel regolamento di cui al comma 3 dell'art. 1.

     2. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 gravano altresì le spese relative alla campagna di sensibilizzazione, quelle relative all'aggiornamento dei piani topografici e conseguente geocodifica delle località abitate e delle sezioni di censimento in esse delimitate, nonchè alla registrazione controllata dei dati contenuti nei questionari dei censimenti.

     3. L'Istituto nazionale di statistica può affidare le operazioni di cui al comma 2 a soggetti esterni. Le operazioni relative alla registrazione dei dati possono essere affidate, nel caso ne facciano richiesta, ad enti locali o a loro consorzi dotati di proprie strutture ritenute idonee dall'Istituto stesso. Tale affidamento può riguardare solo i dati relativi alle unità censite dagli enti richiedenti.

     4. Le modalità e i tempi per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono definiti nel regolamento di cui al comma 3 dell'art. 1.

 

          Art. 9.

     1. Il segreto sui dati e sulle notizie raccolti in occasione dei censimenti è tutelato ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto disposto dall'art. 11 della presente legge.

     2. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale.

 

          Art. 10.

     1. E' fatto obbligo alle persone fisiche ed ai legali rappresentanti delle persone giuridiche, delle amministrazioni, enti ed organismi oggetto dei censimenti di fornire tutti i dati e le notizie loro richiesti con i modelli di rilevazione.

     2. Coloro che non forniscano i dati e le notizie richiesti, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

 

          Art. 11.

     1. L'Istituto nazionale di statistica fornisce agli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, delle province e dei comuni, singoli e associati, che ne facciano richiesta, i dati definitivi, resi anonimi, relativi alle singole unità rilevate sul territorio di rispettiva competenza, da utilizzare esclusivamente per elaborazioni statistiche.

     2. L'Istituto nazionale di statistica fornisce i dati di cui al comma 1, alle stesse condizioni e con le stesse modalità, agli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che, costituiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, conservano la natura e le attribuzioni degli uffici provinciali di statistica precedentemente operanti presso le camere di commercio medesime.

     3. I dati di cui ai commi 1 e 2 devono essere utilizzati nell'osservanza delle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

     4. Le modalità per la fornitura, la conservazione e l'utilizzazione dei dati saranno disciplinate nel regolamento di cui al comma 3 dell'art. 1.

 

          Art. 12.

     1. I comuni, in conformità a quanto disposto dall'art. 46 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, effettuano la revisione dell'anagrafe della popolazione residente sulla base delle notizie, raccolte con apposito modello inserito sul questionario del censimento generale della popolazione, riguardanti il cognome, il nome, il sesso, il luogo, la data di nascita e il comune di residenza. Le istruzioni per l'anzidetta revisione vengono impartite dall'Istituto nazionale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'interno.

 

          Art. 13.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 262.000 milioni per l'anno 1991 ed a lire 184.200 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.