§ 91.1.9 - Legge 18 dicembre 1980, n. 864.
Finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:91. Statistica
Capitolo:91.1 censimenti
Data:18/12/1980
Numero:864


Sommario
Art. 1.      Sono indetti il 3° censimento generale dell'agricoltura, il 12° censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 6° censimento [...]
Art. 2.      L'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e ai comuni, che ne facciano richiesta, i dati, resi [...]
Art. 3.      Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione dei censimenti di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di lire 140 miliardi, da assegnare all'Istituto centrale di [...]
Art. 4.      Dell'autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi di cui all'art. 3, la somma di lire 18.700 milioni è destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso forfettario [...]
Art. 5.      Le somme di cui ai commi primo e quarto dell'art. 4 sono dall'Istituto centrale di statistica distribuite ai comuni e alle camere di commercio secondo norme stabilite da [...]
Art. 6.      Per l'effettuazione delle operazioni di cui al secondo comma dell'art. 4 i dipendenti comunali possono essere autorizzati dalle rispettive amministrazioni ad effettuare [...]
Art. 7.      E' fatto obbligo, ai capi delle famiglie e delle convivenze, a coloro che dispongono delle abitazioni non occupate, agli imprenditori e gestori delle unità locali ed in [...]
Art. 8.      Il segreto d'ufficio delle notizie raccolte in occasione dei censimenti è tutelato dall'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge [...]
Art. 9.      All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]


§ 91.1.9 - Legge 18 dicembre 1980, n. 864. [1]

Finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

(G.U. 22 dicembre 1980, n. 349)

 

 

     Art. 1.

     Sono indetti il 3° censimento generale dell'agricoltura, il 12° censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

     Il censimento della popolazione e quello delle abitazioni nonché il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato hanno luogo nel corso dell'anno 1981. Il censimento dell'agricoltura ha luogo nel corso dell'anno 1982.

     Le date e le norme di esecuzione dei censimenti di cui al comma precedente sono stabilite con appositi regolamenti da emanarsi con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Si prescinde dal parere della commissione anzidetta qualora non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

 

          Art. 2.

     L'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e ai comuni, che ne facciano richiesta, i dati, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione da utilizzare per elaborazioni statistiche di interesse locale.

     I dati di cui sopra devono essere utilizzati dalle regioni, province autonome e dai comuni nella osservanza delle norme di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

     Le modalità per la fornitura dei dati saranno disciplinate nei regolamenti di esecuzione di cui all'ultimo comma dell'art. 1.

 

          Art. 3.

     Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione dei censimenti di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di lire 140 miliardi, da assegnare all'Istituto centrale di statistica, che provvede ad eseguire i censimenti ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

     La spesa di cui al comma precedente è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di lire 60 miliardi per l'anno finanziario 1981.

 

          Art. 4.

     Dell'autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi di cui all'art. 3, la somma di lire 18.700 milioni è destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che essi devono sostenere in dipendenza dei censimenti anzidetti.

     Le spese di cui al comma precedente comprendono: aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole; aggiornamento del "piano topografico"; ripartizione del territorio comunale in "sezioni di censimento"; riunioni intercomunali per istruzioni; predisposizione degli "stati di sezione" e degli altri modelli ausiliari; scelta ed istruzione dei rilevatori; controllo giornaliero dei questionari compilati; revisione quantitativa e qualitativa dei questionari compilati e riscontri con l'anagrafe della popolazione; codificazione di alcune notizie; trasmissione del materiale di censimento agli uffici provinciali di censimento; spese di funzionamento degli uffici comunali di censimento e connessi adempimenti amministrativi e contabili.

     Sulla medesima autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi, di cui all'articolo precedente, grava altresì la spesa per il lavoro che devono svolgere i rilevatori secondo le norme fissate nei regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 1. L'incarico di rilevatore è affidato a personale dipendente dai comuni e a personale civile delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e di altri enti pubblici. Per particolari esigenze in sede locale l'incarico di rilevatore può essere affidato a persone in possesso di requisiti che consentano di assolvere nel modo migliore i delicati compiti ad essi affidati, con priorità ai giovani iscritti nelle liste di collocamento.

     Sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 grava altresì la somma di lire 500 milioni da devolvere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che detti enti devono sostenere in occasione dei censimenti anche in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili loro demandati.

     Per eventuali altri lavori connessi con la esecuzione dei censimenti disposti dall'Istituto centrale di statistica, viene erogato dall'Istituto medesimo agli enti interessati un compenso che grava sulla predetta autorizzazione di spesa. Non gravano invece su detta autorizzazione di spesa gli oneri relativi ad eventuali acquisizioni ed elaborazioni di dati non disposte dall'Istituto centrale di statistica ed effettuate per proprie finalità dagli enti interessati.

 

          Art. 5.

     Le somme di cui ai commi primo e quarto dell'art. 4 sono dall'Istituto centrale di statistica distribuite ai comuni e alle camere di commercio secondo norme stabilite da un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Della commissione fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani.

 

          Art. 6.

     Per l'effettuazione delle operazioni di cui al secondo comma dell'art. 4 i dipendenti comunali possono essere autorizzati dalle rispettive amministrazioni ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, anche in deroga alle vigenti disposizioni, entro il limite individuale di 60 ore mensili per non oltre novanta giorni.

     La spesa relativa a detto lavoro straordinario non può comunque superare per ciascun comune l'ammontare del rimborso forfettario delle spese di carattere generale corrisposto dall'Istituto al comune ai sensi del primo comma dell'art. 4.

 

          Art. 7.

     E' fatto obbligo, ai capi delle famiglie e delle convivenze, a coloro che dispongono delle abitazioni non occupate, agli imprenditori e gestori delle unità locali ed in genere alle persone che vi sono tenute, di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei modelli di rilevazione ricevuti. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

 

          Art. 8.

     Il segreto d'ufficio delle notizie raccolte in occasione dei censimenti è tutelato dall'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

 

          Art. 9.

     All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     All'onere di lire 60 miliardi per l'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1981.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.