Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 90. Stampa ed editoria |
Capitolo: | 90.4 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 22/12/1989 |
Numero: | 411 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni interpretative. |
Art. 2. Termine per la presentazione delle domande. |
Art. 3. Cessione dei crediti. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 90.4.31 - Legge 22 dicembre 1989, n. 411.
Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle imprese editrici.
(G.U. 30 dicembre 1989, n. 303).
Art. 1. Disposizioni interpretative.
1. L'articolo 12 della
2. In caso di alienazione, nei sei mesi successivi alla data del 31 dicembre 1986, del solo ramo di attività editoriale dell'impresa editrice, la domanda può essere presentata dall'impresa acquirente con riferimento alle passività risultanti dal bilancio dell'impresa cedente al 31 dicembre 1986, detratte le passività relative ai rami di azienda ceduti o conferiti a terzi.
Art. 2. Termine per la presentazione delle domande.
1. Le domande per la concessione dei mutui di cui all'articolo 12, comma 1, della
Art. 3. Cessione dei crediti.
1. I crediti relativi ai contributi previsti dagli articoli 8,9,10e11 della
2. La cessione ha immediati effetti liberatori del debito verso gli istituti previdenziali.
3. All'atto della cessione dei crediti i soggetti interessati devono presentare una dichiarazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri attestante l'ammontare dei contributi ed il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il loro godimento.
4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è tenuto a rilasciare tale dichiarazione entro due mesi dalla presentazione della relativa richiesta o dalla successiva acquisizione dei requisiti di legge. La richiesta, per quanto riguarda i contributi relativi all'anno 1987, può essere presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per quanto riguarda i contributi relativi agli anni successivi, a partire dal 1° settembre dell'anno successivo a quello al quale i contributi si riferiscono.
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.