§ 90.4.22 - Legge 25 maggio 1982, n. 302.
Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.4 sovvenzioni e agevolazioni
Data:25/05/1982
Numero:302


Sommario
Art. 1.      Non è dovuta l'imposta di conguaglio, prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, non ancora corrisposta per l'importazione di macchine rotative per la stampa dei giornali di cui alla voce [...]
Art. 2.      All'onere derivante dalle minori entrate di cui al precedente articolo si farà fronte, per l'anno finanziario 1982, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3972 dello stato di previsione [...]


§ 90.4.22 - Legge 25 maggio 1982, n. 302.

Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali.

(G.U. 2 giugno 1982, n. 149).

 

     Art. 1.

     Non è dovuta l'imposta di conguaglio, prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, non ancora corrisposta per l'importazione di macchine rotative per la stampa dei giornali di cui alla voce doganale n. 84.35, riportata nella tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1960, n. 794.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dalle minori entrate di cui al precedente articolo si farà fronte, per l'anno finanziario 1982, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3972 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.