§ 90.3.28 - L. 16 gennaio 2008, n. 16.
Modifica all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Introduzione dell'uso dell'elaboratore elettronico (personal computer) nello svolgimento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.3 personale
Data:16/01/2008
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma


§ 90.3.28 - L. 16 gennaio 2008, n. 16.

Modifica all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Introduzione dell'uso dell'elaboratore elettronico (personal computer) nello svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista.

(G.U. 6 febbraio 2008, n. 31)

 

Art. 1.

     1. All'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia».

     2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificato dal comma 1 del presente articolo.