Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 90. Stampa ed editoria |
Capitolo: | 90.3 personale |
Data: | 08/08/1994 |
Numero: | 531 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' istituito l'ordine dei giornalisti per la Regione Basilicata con sede del consiglio in Potenza. |
Art. 2. 1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente: |
§ 90.3.18 - D.P.R. 8 agosto 1994, n. 531.
Regolamento recante modificazione al regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115.
(G.U. 8 settembre 1994, n. 210).
1. E' istituito l'ordine dei giornalisti per la Regione Basilicata con sede del consiglio in Potenza.
1. L'art. 1 del
"Art. 1 (Circoscrizioni territoriali). Le regioni o gruppi di regioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della
Piemonte, Valle d'Aosta; sede del consiglio: Torino;
Lombardia; sede del consiglio: Milano;
Veneto; sede del consiglio: Venezia;
Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento;
Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste;
Liguria; sede del consiglio: Genova;
Emilia-Romagna, Marche; sede del consiglio: Bologna;
Toscana; sede del consiglio: Firenze;
Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise; sede del consiglio: Roma;
Campania, Calabria; sede del consiglio: Napoli;
Puglia; sede del consiglio: Bari;
Basilicata; sede del consiglio: Potenza;
Sicilia; sede del consiglio: Palermo;
Sardegna; sede del consiglio: Cagliari."