§ 90.3.8 - Legge 5 gennaio 1958, n. 14.
Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.3 personale
Data:05/01/1958
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali sono determinati, con decorrenza dal 1° aprile [...]
Art. 2.      L'addizionale di contributo dell'1 per cento di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 504, è soppressa a decorrere dal 1° luglio 1956.
Art. 3.      Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.


§ 90.3.8 - Legge 5 gennaio 1958, n. 14.

Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.

(G.U. 10 febbraio 1958, n. 35).

 

     Art. 1.

     Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali sono determinati, con decorrenza dal 1° aprile 1956, nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

     assegni: lire 4.342 mensili per ciascun figlio; lire 3.016 mensili per il coniuge; lire 1.430 mensili per ciascun ascendente;

     contributo: 27 per cento sulla retribuzione lorda.

 

          Art. 2.

     L'addizionale di contributo dell'1 per cento di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 504, è soppressa a decorrere dal 1° luglio 1956.

 

          Art. 3.

     Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.