Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 90. Stampa ed editoria |
Capitolo: | 90.3 personale |
Data: | 05/01/1958 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali sono determinati, con decorrenza dal 1° aprile [...] |
Art. 2. L'addizionale di contributo dell'1 per cento di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 504, è soppressa a decorrere dal 1° luglio 1956. |
Art. 3. Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi. |
§ 90.3.8 - Legge 5 gennaio 1958, n. 14.
Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.
(G.U. 10 febbraio 1958, n. 35).
Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali sono determinati, con decorrenza dal 1° aprile 1956, nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal
assegni: lire 4.342 mensili per ciascun figlio; lire 3.016 mensili per il coniuge; lire 1.430 mensili per ciascun ascendente;
contributo: 27 per cento sulla retribuzione lorda.
L'addizionale di contributo dell'1 per cento di cui all'art. 4, ultimo comma, della
Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 della