§ 90.2.b - Legge 1 agosto 1978, n. 428.
Proroga delle disposizioni della legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.2 giornali e distribuzione
Data:01/08/1978
Numero:428


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni di cui all'articolo 1, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172, sono prorogate al 30 giugno 1978
Art. 2.      Il termine di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1975, n. 172, è prorogato al 30 settembre 1978, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di [...]
Art. 3.      E' autorizzata la concessione in favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di un contributo straordinario dello Stato di lire 30.000 milioni, per il [...]
Art. 4.      Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge sono applicabili le norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1976 pubblicato [...]
Art. 5.      La concessione dei benefici disposti dall'articolo 1 della presente legge è subordinata all'adempimento degli obblighi dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172
Art. 6.      All'onere di lire 30.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate [...]


§ 90.2.b - Legge 1 agosto 1978, n. 428.

Proroga delle disposizioni della legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria.

(G.U. 12 agosto 1978, n. 225)

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni di cui all'articolo 1, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172, sono prorogate al 30 giugno 1978.

     Pertanto per il periodo 1° luglio 1977-30 giugno 1978 rimangono ferme le misure delle integrazioni di prezzo corrisposte dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ai sensi dell'articolo 1, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 6 giugno 1975, n. 172.

     Per la concessione della integrazione unitaria di cui alla lettera f) dello stesso art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, l'importo complessivo della spesa è stabilito in lire 500 milioni.

     Per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, a favore delle riviste di elevato valore culturale, l'importo complessivo della spesa è stabilito in lire 1.000 milioni.

     Per la concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, a favore delle agenzie di stampa, l'importo complessivo della spesa è stabilito in lire 2.000 milioni.

     La commissione tecnica per l'editoria di cui all'articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, è incaricata di esaminare le questioni inerenti all'applicazione del presente articolo e di accertare la sussistenza per i giornali non quotidiani, per i periodici, per le riviste e per le agenzie di stampa dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici previsti dal presente articolo nonché i dati relativi alla tiratura dei giornali quotidiani.

 

          Art. 2.

     Il termine di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1975, n. 172, è prorogato al 30 settembre 1978, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della stessa legge per la concessione dei finanziamenti ivi previsti.

     Il limite massimo di importo per ciascun finanziamento assistibile dal contributo di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 4 è stabilito in 3.000 milioni senza alcuna differenza territoriale. Per ogni impresa la somma dei finanziamenti concessi non può comunque eccedere i 6.000 milioni.

     L'onere relativo ai contributi in conto interessi farà carico all'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 5.

 

          Art. 3.

     E' autorizzata la concessione in favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di un contributo straordinario dello Stato di lire 30.000 milioni, per il periodo 1° luglio 1977-30 giugno 1978, che verrà versato nel fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172.

 

          Art. 4.

     Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge sono applicabili le norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 31 marzo 1976, che potranno essere modificate, in quanto necessario, con la procedura di cui all'articolo 10 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

 

          Art. 5.

     La concessione dei benefici disposti dall'articolo 1 della presente legge è subordinata all'adempimento degli obblighi dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

     Gli adempimenti stessi non sono richiesti per il godimento delle agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 3 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

 

          Art. 6.

     All'onere di lire 30.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro delle finanze del 31 marzo 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 1° aprile 1978, concernente variazioni dell'inquadramento nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di marche di prodotti nazionali ed esteri.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.