Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 90. Stampa ed editoria |
Capitolo: | 90.2 giornali e distribuzione |
Data: | 01/08/1978 |
Numero: | 428 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172, sono prorogate al 30 giugno 1978 |
Art. 2. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1975, n. 172, è prorogato al 30 settembre 1978, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di [...] |
Art. 3. E' autorizzata la concessione in favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di un contributo straordinario dello Stato di lire 30.000 milioni, per il [...] |
Art. 4. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge sono applicabili le norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1976 pubblicato [...] |
Art. 5. La concessione dei benefici disposti dall'articolo 1 della presente legge è subordinata all'adempimento degli obblighi dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172 |
Art. 6. All'onere di lire 30.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate [...] |
§ 90.2.b - Legge 1 agosto 1978, n. 428.
Proroga delle disposizioni della legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria.
(G.U. 12 agosto 1978, n. 225)
Le disposizioni di cui all'articolo 1, primo, secondo, terzo e quarto comma, della
Pertanto per il periodo 1° luglio 1977-30 giugno 1978 rimangono ferme le misure delle integrazioni di prezzo corrisposte dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ai sensi dell'articolo 1, lettere a), b), c), d) ed e) della
Per la concessione della integrazione unitaria di cui alla lettera f) dello stesso art. 1 della
Per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo 1 della
Per la concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 1 della
La commissione tecnica per l'editoria di cui all'articolo 7 della
Il termine di cui al primo comma dell'articolo 4 della
Il limite massimo di importo per ciascun finanziamento assistibile dal contributo di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 4 è stabilito in 3.000 milioni senza alcuna differenza territoriale. Per ogni impresa la somma dei finanziamenti concessi non può comunque eccedere i 6.000 milioni.
L'onere relativo ai contributi in conto interessi farà carico all'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 5.
E' autorizzata la concessione in favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di un contributo straordinario dello Stato di lire 30.000 milioni, per il periodo 1° luglio 1977-30 giugno 1978, che verrà versato nel fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della
Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge sono applicabili le norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 31 marzo 1976, che potranno essere modificate, in quanto necessario, con la procedura di cui all'articolo 10 della
La concessione dei benefici disposti dall'articolo 1 della presente legge è subordinata all'adempimento degli obblighi dell'articolo 8 della
Gli adempimenti stessi non sono richiesti per il godimento delle agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 3 della
All'onere di lire 30.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro delle finanze del 31 marzo 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 1° aprile 1978, concernente variazioni dell'inquadramento nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di marche di prodotti nazionali ed esteri.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.