§ 90.1.34 - L. 27 luglio 2011, n. 128.
Nuova disciplina del prezzo dei libri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.1 disciplina generale
Data:27/07/2011
Numero:128


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità generali
Art. 2.  Disciplina del prezzo dei libri
Art. 3.  Efficacia e abrogazione
Art. 4.  Clausola di neutralità finanziaria


§ 90.1.34 - L. 27 luglio 2011, n. 128.

Nuova disciplina del prezzo dei libri.

(G.U. 5 agosto 2011, n. 181)

 

Art. 1. Oggetto e finalità generali

     1. La presente legge ha per oggetto la disciplina del prezzo dei libri.

     2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e, anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza, alla tutela del pluralismo dell'informazione e dell'offerta editoriale [1].

 

     Art. 2. Disciplina del prezzo dei libri

     1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.

     2. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, è consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo di sconto di cui al primo periodo è elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purchè i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita [2].

     3. Per un solo mese all'anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. L'offerta è consentita nei soli mesi dell'anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'offerta non può riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. È fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali [3].

     3-bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una sola volta all'anno, i punti di vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento [4].

     4. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti [5].

     5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

     a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;

     b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;

     c) libri antichi e di edizioni esaurite;

     d) libri usati;

     e) libri posti fuori catalogo dall'editore;

     f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;

     g) edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi;

     g-bis) libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università [6].

     6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato in via preventiva ai sensi del comma 1, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

     7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

     8. La vendita di libri, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

     9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

 

     Art. 3. Efficacia e abrogazione [7].

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° settembre 2011.

     2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge è abrogato l'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

     3. [Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che provvede al successivo inoltro alle Camere, una relazione sugli effetti delle disposizioni della presente legge sul settore del libro] [8].

 

     Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria

     1. I comuni provvedono alle attività di cui al comma 9 dell'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


[1] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 13 febbraio 2020, n. 15, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 13.

[2] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 13 febbraio 2020, n. 15, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 13.

[3] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 13 febbraio 2020, n. 15, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 13.

[4] Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 13 febbraio 2020, n. 15, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 13.

[5] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 13 febbraio 2020, n. 15, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 13.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

[7] Rubrica così modificata dall'art. 8 della L. 13 febbraio 2020, n. 15, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 13.

[8] Comma abrogato dall'art. 8 della L. 13 febbraio 2020, n. 15, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 13.