Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 8. Artigianato |
Capitolo: | 8.3 disciplina generale |
Data: | 23/07/1980 |
Numero: | 366 |
Sommario |
Art. 1. Il periodo di durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato sino al 30 giugno 1979 con decreto-legge 1 [...] |
Art. 2. Le commissioni provinciali per l'artigianato possono essere reintegrate nella loro composizione, limitatamente ai membri di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 13 della legge 25 luglio [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 8.3.F - Legge 23 luglio 1980, n. 366.
Proroga della durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato.
(G.U. 26 luglio 1980, n. 204)
Il periodo di durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato previsto dalla
Le commissioni provinciali per l'artigianato possono essere reintegrate nella loro composizione, limitatamente ai membri di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 13 della
Il presidente della giunta regionale provvederà alla nomina su designazione delle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia e tenendo conto delle liste di appartenenza dei membri da sostituire.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.