§ 8.1.8 - Legge 27 febbraio 1963, n. 260.
Estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.1 assistenza e previdenza
Data:27/02/1963
Numero:260


Sommario
Art. 1.      L'assistenza di malattia, secondo le norme e modalità stabilite dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è estesa ai titolari di pensione ai sensi della legge 4 luglio [...]
Art. 2.      All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separate contabilità, le Casse mutue provinciali di malattia per gli [...]
Art. 3.      L'esercente attività artigiana che abbia diritto, quale titolare di pensione, all'assistenza di malattia prevista rispettivamente dalla legge 30 ottobre 1953, n. 841, [...]
Art. 4.      L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente art. 1 è determinato annualmente sulla base delle risultanze degli elenchi di cui [...]
Art. 5.      Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e del decreto del Presidente della [...]
Art. 6.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i [...]
Art. 7.      La erogazione dell'assistenza di malattia di cui all'art. 1 avrà inizio dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale


§ 8.1.8 - Legge 27 febbraio 1963, n. 260.

Estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione.

(G.U. 23 marzo 1963, n. 79)

 

 

     Art. 1.

     L'assistenza di malattia, secondo le norme e modalità stabilite dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è estesa ai titolari di pensione ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, sempreché agli stessi l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

     Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza di malattia spetta altresì ai familiari dei titolari stessi, purché conviventi ed a carico, indicati all'art. 5, secondo e terzo comma, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e che non siano a carico di altre unità attive dell'azienda.

     Tale assistenza, tuttavia, spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai sensi dell'art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

 

          Art. 2.

     All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separate contabilità, le Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.

     Le Casse mutue predette, di concerto con le Commissioni provinciali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, provvedono alla compilazione di appositi elenchi dei soggetti indicati nel precedente articolo, distintamente per titolari e familiari.

 

          Art. 3.

     L'esercente attività artigiana che abbia diritto, quale titolare di pensione, all'assistenza di malattia prevista rispettivamente dalla legge 30 ottobre 1953, n. 841, per i pensionati statali, ovvero dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, per i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ha facoltà di optare tra l'assistenza di cui gode a tale titolo e quella concessa dalla legge.

     In caso di opzione in favore dell'assistenza prevista per il titolo di pensionato ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692, la Cassa mutua di malattia è tenuta a versare al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati i contributi relativi all'esercente attività artigiana che ha esercitato l'opzione.

     Il criterio previsto dai precedenti commi si applica anche nei confronti dei familiari indicati all'art. 1, secondo comma, della presente legge.

 

          Art. 4.

     L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente art. 1 è determinato annualmente sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'art. 2 della presente legge ed è commisurato al numero dei titolari di pensioni aventi diritto alla assicurazione malattia.

     A tale onere si provvede:

     a) con un contributo annuo a carico dello Stato per ciascun titolare di pensione e ciascun familiare assistibile, pari a quello previsto dall'art. 23, lettera a), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive variazioni, sino all'importo massimo di lire ottanta milioni;

     b) con un eventuale contributo integrativo a carico di ciascun artigiano iscritto alla Cassa mutua provinciale di malattia da stabilirsi dall'Assemblea della Cassa stessa.

     In sede di ripartizione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 23 lettera b), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, tra le singole Province, la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani terrà conto delle situazioni economiche locali ed inoltre del costo dell'assistenza per i pensionati.

 

          Art. 5.

     Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, nonché del regolamento delle prestazioni della Federazione nazionale Casse mutue malattia per artigiani approvato dal Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi occorrenti per l'applicazione della presente legge.

     Per l'esercizio finanziario 1962-63 all'onere previsto dalla lettera a) del precedente art. 4, provvederà la Federazione nazionale delle Casse mutue artigiane col proprio Fondo di solidarietà nazionale.

 

          Art. 7.

     La erogazione dell'assistenza di malattia di cui all'art. 1 avrà inizio dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.