Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 89. Sport |
Capitolo: | 89.2 federazioni e organizzazioni |
Data: | 08/01/2004 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 |
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali |
§ 89.2.22 - D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
(G.U. 27 gennaio 2004, n. 21)
Art. 1. Modifiche al
1. Il comma 1 dell'articolo 2 del
«1. Il CONI è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della
2. All'articolo 2 del
nazionale.».
3. All'articolo 3, comma 1, del
«2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter) non possono restare in carica oltre due mandati. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
2-bis. Il compenso spettante agli organi è determinato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle vigenti direttive in materia.».
4. All'articolo 4 del
«1. Il consiglio nazionale è composto da:
a) il presidente del CONI, che lo presiede;
b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;
c) i membri italiani del CIO;
d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI;
f) cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
g) tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate;
h) un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI.
1-bis. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del comma 1.».
5. All'articolo 4 del
«3. I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una federazione nazionale sportiva o ad una disciplina sportiva associata. Lo statuto garantisce l'equa rappresentanza di atlete e atleti.».
6. All'articolo 5 del
«1. Il Consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali.
1-bis. Il Consiglio nazionale elegge il presidente e i componenti della Giunta nazionale di cui all'articolo 6.».
7. Al comma 2 dell'articolo 5 del
a) alla lettera b), dopo le parole: «federazioni sportive nazionali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive»;
b) alla lettera d), dopo le parole: «federazione sportiva nazionale» sono aggiunte le seguenti: «o della disciplina sportiva associata».
8. All'articolo 5, comma 2, del
«e) stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti;
e-bis) stabilisce i criteri e le modalità di esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle società sportive di cui all'articolo 12 della
e-ter) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;
f) approva gli indirizzi generali sull'attività dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle variazioni di bilancio;».
9. All'articolo 6, comma 1, del
«c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;
c-bis) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva;
c-ter) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.».
10. All'articolo 6 del
«1-bis. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:
a) Presidenti di federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate, in numero non superiore a cinque;
b) componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CONI, di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata.».
11. All'articolo 6 del
«3. Alle deliberazioni concernenti le attività della pratica sportiva dei disabili partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del Comitato italiano paraolimpico.».
12. All'articolo 7, comma 2, del
«a-bis) definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio di cui all'articolo 8, comma 8, del
13. All'articolo 7, comma 2, del
«d) delibera lo schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale, e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale;
e) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva di alto livello e all'utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera d) del presente comma;
f) propone al Consiglio nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;».
14. All'articolo 7 del
«h-bis) individua, con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:
1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale;
2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni;
3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.».
15. All'articolo 8 del
«2. Il presidente è eletto dal Consiglio nazionale.
3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica.
3-bis. La carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate.
3-ter. Il presidente è eletto tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;
b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;
c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo.».
16. L'articolo 9 del
17. L'articolo 10 del
18. All'articolo 11 del
«1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto di cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri designati dall'Ente tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il decreto di nomina del collegio dei revisori dei conti prevede altresì la nomina di due componenti supplenti.».
19. All'articolo 12, comma 2, lettera a), del
20. All'articolo 12-bis, comma 1, del
«c-bis) sia riconosciuto uno specifico ambito ed uno specifico ruolo a Special Olympics Italia.».
21. All'articolo 13 del
«2-bis. I provvedimenti adottati dagli organi del CONI concernenti indirizzo e controllo, relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al Comitato dalla normativa vigente e in particolare dall'articolo 2 del presente decreto legislativo e dall'articolo 12 della
22. L'articolo 14 del
23. L'articolo 15 del
«Art. 15 (Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate). - 1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati.
2. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.
3. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o Disciplina associata o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.
4. L'assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati.
5. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale.
6. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate è concesso a norma del
7. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI può concedere in uso alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate beni di sua proprietà.».
24. L'articolo 16 del
sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate). - 1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. Gli statuti prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 4. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
4. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Gli statuti prevedono le modalità per lo svolgimento delle elezioni qualora il Presidente uscente candidato non raggiunga il quorum richiesto.
5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto può prevedere, altresì, la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.
6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina associata nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.».
25. Dopo l'articolo 16 del
«Art. 16-bis (Enti di promozione sportiva). - 1. Gli Enti di promozione sportiva sono tenuti a presentare ogni anno alla Giunta Nazionale il bilancio di previsioneed il conto consuntivo, nonchè una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi.
2. La Giunta nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti adotta i provvedimenti necessari e può proporre al Consiglio nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento sportivo.».
26. L'articolo 17 del
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CONI adegua lo statuto alle disposizioni di cui all'articolo 1. Decorso tale termine, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina, entro i quindici giorni successivi, uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.
2. Gli organi del CONI in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale ed alle elezioni della giunta nazionale e del presidente del CONI, da tenersi entro il 30 giugno 2005.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali può provvedere a norma dell'articolo 13, del
4. Entro centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, adeguano i loro statuti alle disposizioni del presente decreto.
5. Nulla è innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno, che svolgono le attività di federazioni sportive nazionali secondo la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.
6. [Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 25, il computo dei mandati si effettua a decorrere da quello che ha inizio a seguito di elezioni al comma 2 del presente articolo] [1].
[1] Comma abrogato dall'art. 5 della