§ 89.2.2 - D.Lgs.Lgt. 8 luglio 1944, n. 286.
Passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:89. Sport
Capitolo:89.2 federazioni e organizzazioni
Data:08/07/1944
Numero:286


Sommario
Art. 1.      Il tiro a segno nazionale è posto alla diretta dipendenza del Ministero della guerra, che vi provvede a mezzo dei propri organi
Art. 2.      Gli organi di amministrazione della Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale sono sciolte
Art. 3.      Il commissario straordinario dipende dal Ministero della guerra
Art. 4.      Entro i sei mesi dalla nomina, il commissario straordinario dovrà presentare al Ministero della guerra le proposte per la ricostituzione degli organi ordinari di [...]
Art. 5.      Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con quello pel tesoro, saranno emanate tutte le disposizioni che possono occorrere per [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno


§ 89.2.2 - D.Lgs.Lgt. 8 luglio 1944, n. 286. [1]

Passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale

(G.U. 9 novembre 1944, n. 79)

 

 

     Art. 1.

     Il tiro a segno nazionale è posto alla diretta dipendenza del Ministero della guerra, che vi provvede a mezzo dei propri organi.

 

          Art. 2.

     Gli organi di amministrazione della Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale sono sciolte.

     Le attribuzioni dei poteri esercitati dai predetti organi sono demandati ad un commissario straordinario da nominarsi con decreto del Ministro per la guerra.

 

          Art. 3.

     Il commissario straordinario dipende dal Ministero della guerra.

     Oltre ad esercitare i poteri e le attribuzioni di cui all'articolo precedente, egli provvede alla consegna dei campi e dei poligoni di tiro ai comandi di presidio del Regio esercito, secondo le direttive che gli saranno impartite dal detto Ministero della guerra.

 

          Art. 4.

     Entro i sei mesi dalla nomina, il commissario straordinario dovrà presentare al Ministero della guerra le proposte per la ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

 

          Art. 5.

     Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con quello pel tesoro, saranno emanate tutte le disposizioni che possono occorrere per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.