| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 88. Spettacolo | 
| Capitolo: | 88.6 teatro | 
| Data: | 31/03/1955 | 
| Numero: | 175 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Le provvidenze a favore del teatro, previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e prorogate con la legge 29 dicembre 1949, n. 959, [...] | 
| Art. 2. Sul fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, gravano anche i contributi all'Amministrazione ferroviaria per le concessioni di riduzioni [...] | 
| Art. 3. L'abbuono, di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959 e alla legge 26 giugno 1954, n. 456, per gli spettacoli di prosa di opere originali di autore italiano, [...] | 
| Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1955 | 
§ 88.6.c - Legge 31 marzo 1955, n. 175.
Proroga delle provvidenze a favore del teatro.
(G.U. 6 aprile 1955, n. 79).
     Le provvidenze a favore del teatro, previste dall'articolo 1 del 
     Restano in vigore le disposizioni degli articoli 3 e 4 della 
     Sul fondo di cui all'art. 1 del 
     L'abbuono, di cui all'art. 5 della 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1955.
[1] Termine prorogato fino al 30 giugno 1957 dall'art. 1 della