§ 88.2.78 - D.P.R. 13 novembre 2000, n. 414.
Regolamento recante norme per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:13/11/2000
Numero:414


Sommario
Art. 1.  Film d'essai
Art. 2.  Condizioni di ammissibilità
Art. 3.  Domande di premio
Art. 4.  Procedimento
Art. 5.  Criteri di definizione del premio
Art. 6.  Sanzioni
Art. 7.  Disposizioni finali


§ 88.2.78 - D.P.R. 13 novembre 2000, n. 414.

Regolamento recante norme per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali

(G.U. 18 gennaio 2001, n. 14)

 

 

     Art. 1. Film d'essai

     1. La qualifica di film d'essai è attribuita ai film italiani e stranieri di particolare valore artistico, culturale e tecnico o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuiscono alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di contenuti e tecniche di espressione non affermate in Italia.

     2. La qualifica di film d'essai è automaticamente attribuita:

     a) ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, di seguito definita "legge n. 1213", ai film ammessi al fondo di garanzia, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°marzo 1994, n. 153, nonché ai film di interesse culturale nazionale, di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 1213, ancorché non abbiano beneficiato del fondo di garanzia;

     b) ai film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato da almeno tre anni con carattere di continuità ed a condizione che la loro prima proiezione in pubblico sia avvenuta da non meno di tre anni;

     c) ai film che abbiano ricevuto l'attestato di qualità, di cui all'articolo 9 della legge n. 1213, o che siano stati presentati ufficialmente in festival o manifestazioni cinematografiche di particolare prestigio, previamente identificati dalla Commissione consultiva per il cinema.

     3. Ai fini del comma 1, per opere filmiche espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, si intendono le opere filmiche dei Paesi che nella più recente rilevazione statistica della Società italiana degli autori ed editori, ovvero in altra rilevazione previamente stabilita con decreto del capo del Dipartimento dello spettacolo, si collocano oltre il quarto posto nella graduatoria dei Paesi dai quali i film in circolazione in Italia vengono importati.

     4. Fuori dai casi di cui al comma 2, il produttore o il distributore che intende far conseguire al film la qualifica di "film d'essai", presenta a tal fine domanda all'atto della presentazione del film per il nulla-osta alla proiezione cinematografica pubblica. La Commissione consultiva per il cinema esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla domanda, tenendo conto, ai fini delle proprie valutazioni, della eventuale premiazione del film in festival o manifestazioni competitive internazionali di particolare prestigio o della sua eventuale partecipazione, come film invitato, a festival o manifestazioni internazionali anche non competitive.

     5. Ai fini dell'espressione del parere, i componenti della Commissione consultiva per il cinema possono procedere alla visione del film ovvero dichiarare a verbale di aver già visionato l'opera, anche privatamente.

 

          Art. 2. Condizioni di ammissibilità

     1. Il premio, previsto dall'articolo 45, primo comma, lettera c), della legge n. 1213, di seguito definito "il premio", può essere richiesto dall'esercente di sala cinematografica, qualificata sala d'essai o sala di comunità ecclesiale.

     2. La qualifica di sala d'essai o di sala della comunità ecclesiale è riconosciuta alle sale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, della legge n. 1213. A tal fine, il titolare presenta domanda di riconoscimento entro il 30 novembre dell'anno antecedente al biennio per il quale intende ottenere il premio di cui al comma 1, allegando una dichiarazione con la quale attesta, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, il possesso dei requisiti ed assume gli impegni indicati all'articolo 4, comma 10, della legge n. 1213. Il riconoscimento della qualifica consegue automaticamente alla presentazione della domanda ed ha efficacia sino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla sua adozione.

     3. Sono condizioni di ammissibilità della domanda di premio:

     a) aver svolto nell'anno solare, cui si riferisce la domanda di premio, un minimo di centocinquanta giorni di programmazione se trattasi di sala cinematografica, o di sessanta giorni se trattasi di arena o di sala di comunità ecclesiale;

     b) avere svolto la programmazione alle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento di sala d'essai;

     c) nel caso di sala di comunità ecclesiale, oltre ad aver programmato film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale, aver riservato almeno il 20 per cento delle giornate di programmazione nell'anno solare ai film italiani o equiparati, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b).

 

          Art. 3. Domande di premio

     1. La domanda, redatta in duplice copia, di cui una in regola con le vigenti disposizioni tributarie, deve:

     a) essere presentata direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento dello spettacolo - Ufficio per le attività cinematografiche - Ripartizione "b" promozione e cultura cinematografica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attività d'essai per la quale si richiede il premio. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine è perentorio;

     b) essere sottoscritta dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o ente, titolare dell'esercizio cinematografico;

     c) indicare il numero di codice fiscale e il domicilio fiscale dell'esercente e, se si tratta di persona fisica, anche luogo e data di nascita.

     2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

     a) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta lo svolgimento dell'attività di esercizio cinematografico, sulla base delle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti; di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato territorialmente competente, indicando il numero di iscrizione; di essere in regola con il versamento della tassa annuale di concessione, se dovuta;

     b) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sull'attività di programmazione svolta nell'anno per il quale si richiede il premio, indicante, in particolare:

     1) la denominazione della sala cinematografica;

     2) il numero complessivo delle giornate di programmazione;

     3) l'elenco di tutti i film d'essai proiettati con l'indicazione del titolo, della data di programmazione, nonché, per le sale delle comunità ecclesiali, della classificazione assegnata dall'autorità religiosa competente in campo nazionale;

     4) il rapporto in percentuale tra il numero delle giornate di programmazione dei film d'essai ed il totale delle giornate di programmazione effettuate nell'anno;

     c) attestazione comunale relativa al numero degli abitanti residenti nel comune al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello al quale si riferisce la domanda di premio;

     d) eventuale attestazione del comune con più di 150.000 abitanti circa l'ubicazione della sala in zona urbana periferica.

     3. Alla domanda di premio per le sale delle comunità ecclesiali è, altresì, allegato il visto dell'autorità religiosa competente in campo nazionale di conformità alle proprie indicazioni della programmazione indicata nell'elenco, di cui al comma 2, lettera b), n. 3, oppure la relativa autocertificazione dell'esercente.

 

          Art. 4. Procedimento

     1. Il ricevimento della domanda di cui all'articolo 3 equivale ad avvio del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     2. Responsabile del procedimento, salva diversa comunicazione, è il dirigente preposto all'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento.

     3. Entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda il capo del Dipartimento dello spettacolo provvede con proprio decreto in merito alle domande di premio, e ne dà comunicazione agli interessati, entro i successivi quindici giorni, indicando, in caso di concessione del premio, la ulteriore documentazione eventualmente necessaria per procedere alla liquidazione.

 

          Art. 5. Criteri di definizione del premio

     1. Il premio, per ciascuna sala d'essai e per ciascuna sala delle comunità ecclesiali, è calcolato attribuendo un valore predeterminato ad ogni punto conseguito secondo i seguenti criteri:

     a) un punto per ogni giornata di programmazione di film d'essai, ed un punto ogni tre giornate di programmazione di cortometraggi;

     b) un punto aggiuntivo per ogni giornata di programmazione di lungometraggi o cortometraggi di interesse culturale nazionale o di film d'essai prodotti in Paesi dell'Unione europea;

     c) due punti aggiuntivi per ogni giornata di programmazione di lungometraggi o cortometraggi in lingua straniera originale;

     d) cinque punti per ogni scaglione di giornate di programmazione di film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale, pari al 5 per cento oltre la quota prevista per legge, e fino ad un massimo di 20 punti;

     e) sessanta punti alla sala ubicata in comune con meno di 40.000 abitanti;

     f) trenta punti alla sala ubicata in comuni con popolazione tra 40.000 e 150.000 abitanti od in zone urbane periferiche di comuni con più di 150.000 abitanti;

     g) trentacinque punti per la sala ubicata in comune con meno di 40.000 abitanti od in zona urbana periferica di comune con più di 150.000 abitanti, che dimostra il possesso di attrezzatura tecnica predisposta per l'utilizzo della tecnologia digitale satellitare.

     2. Il valore del punto si ottiene dividendo la somma complessiva disponibile annualmente per i premi alle sale d'essai e alle sale delle comunità ecclesiali, per il numero complessivo dei punti totalizzati dalle sale che concorrono all'assegnazione dei premi. L'entità del premio da assegnare a ciascuna sala è determinata moltiplicando il numero dei punti conseguiti dalla sala stessa per il valore del punto.

     3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, emanato entro il 30 novembre antecedente al primo anno del biennio al quale esso si applica, può essere modificata la misura dei punteggi di cui al comma 1.

 

          Art. 6. Sanzioni

     1. Qualora non siano rispettate le quote di programmazione nel biennio di cui all'articolo 4, comma 10, della legge n. 1213, il premio concesso deve essere restituito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data di effettiva corresponsione del premio fino al momento della sua restituzione.

     2. Se la quota di cui al comma 1 non viene rispettata nel primo anno del biennio, per non più di trenta giornate di programmazione, ne è consentito il recupero nel secondo anno.

 

          Art. 7. Disposizioni finali

     1. Sono abrogati:

     a) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1996, n. 60;

     b) il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 15, salvo che per la erogazione del premio relativamente all'anno 2000, per la quale esso continua a trovare applicazione.