Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.2 cinema |
Data: | 20/01/1978 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Il fondo dotazione della sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, istituita con regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504, è [...] |
Art. 2. Il fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819 , è integrato della complessiva somma di lire 4 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per [...] |
Art. 3. I limiti del 30 per cento e di lire 5 milioni, indicati, nell'art. 2, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819 , sono elevati rispettivamente al 40 per cento e a [...] |
Art. 4. All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli anni 1977 e 1978, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali [...] |
§ 88.2.36 - Legge 20 gennaio 1978, n. 25. [1]
Incremento di fondi per il credito cinematografico .
(G.U. 9 febbraio 1978, n. 40)
Il fondo dotazione della sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, istituita con
Il fondo particolare di cui all'art. 28 della
Il fondo di intervento di cui all'art. 2 della
Gli importi di cui al precedente comma sono destinati per il 70 per cento alle operazioni di finanziamento per nuove produzioni, per la distribuzione e l'esportazione di film nazionali e per le industrie tecniche e, per il 30 per cento, alla concessione di contributi ed alle operazioni di finanziamento di cui al terzo e quarto comma dello stesso art. 2 della
I limiti del 30 per cento e di lire 5 milioni, indicati, nell'art. 2, terzo comma, della
All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli anni 1977 e 1978, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall’art. 28 del