| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 88. Spettacolo | 
| Capitolo: | 88.2 cinema | 
| Data: | 19/12/1958 | 
| Numero: | 1082 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 897, scadenti il 31 [...] | 
| Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica | 
§ 88.2.1d - Legge 19 dicembre 1958, n. 1082.
Proroga del termine stabilito dall'art. 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni.
(G.U. 27 dicembre 1958, n. 311).
     Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film di cui alla 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.