Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.2 cinema |
Data: | 31/03/1955 |
Numero: | 174 |
Sommario |
Art. 1. Le provvidenze stabilite negli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, recante disposizioni per la cinematografia continuano ad applicarsi fino [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 31 dicembre 1954 |
§ 88.2.1a - Legge 31 marzo 1955, n. 174.
Proroga delle provvidenze stabilite per l'industria cinematografica nazionale.
(G.U. 6 aprile 1955, n. 79).
Le provvidenze stabilite negli articoli 14, 15, 16 e 17 della
La prima proiezione in pubblico dei film nazionali ammessi ai benefici di legge deve avvenire entro il termine di cui al precedente comma.
E' ugualmente stabilito fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze per l'industria cinematografica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955 il termine di cui al primo comma dell'art. 1 della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 31 dicembre 1954.