§ 88.1.7 - D.P.R. 1 agosto 1983, n. 669.
Estensione dell'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ai prestatori d'opera [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.1 assistenza e previdenza
Data:01/08/1983
Numero:669

§ 88.1.7 - D.P.R. 1 agosto 1983, n. 669.

Estensione dell'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ai prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi.

(G.U. 10 dicembre 1983, n. 338).

 

 

     Il punto 21) dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è sostituito dal seguente:

     21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacolo viaggianti.

     Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.