§ 87.6.6 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361.
Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.6 revisione e controlli contabili
Data:18/04/1994
Numero:361


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione
Art. 3.  Procedimenti sanzionatori
Art. 4.  Modificazione ed abrogazione di norme
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 87.6.6 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361.

Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione.

(G.U. 13 giugno 1994, n. 136, S.O.)

 

 

     Art. 1. Oggetto

     1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, inserito nell'elenco n. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

     2. Esso disciplina, altresì, i procedimenti, ad esso connessi ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di revoca e sospensione dell'autorizzazione delle società fiduciarie e di revisione.

     3. Ai sensi del presente regolamento, per "Ministro" e "Ministero" si intendono il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 2. Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione

     1. L'esercizio dell'attività fiduciaria e l'esercizio dell'attività di revisione sono autorizzati dal Ministero.

     2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Ministero e deve essere corredata dei documenti richiesti dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 e degli elementi informativi da determinare con decreto del Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     3. Con dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall'interessato ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è comprovato:

     a) per gli amministratori della società, il possesso della cittadinanza e l'iscrizione agli albi professionali, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

     b) per il personale della società, il possesso del titolo di studio idoneo all'iscrizione in uno degli albi professionali, il possesso della cittadinanza e moralità, richieste per l'iscrizione negli albi medesimi;

     c) per i componenti del collegio sindacale, l'iscrizione negli albi professionali ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 3, lettera c), del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

     4. L'autorizzazione è rilasciata di concerto con il Ministro di grazia e giustizia che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Decorso tale termine, il concerto si intende acquisito. In ogni caso, la domanda di autorizzazione si intende accolta qualora, entro centoventi giorni dalla presentazione, il Ministero non abbia emanato un provvedimento di diniego espresso, debitamente motivato.

     5. Le società che intendono esercitare attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari in nome proprio e per conto terzi, contemporaneamente alla domanda di cui al comma 2, devono inoltrare alla CONSOB domanda di iscrizione alla sezione speciale dell'albo delle società di intermediazione mobiliare - SIM, di cui all'art. 3, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1. Il Ministero e la CONSOB procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla conclusione di un accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione dell'attività istruttoria relativa ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione e di iscrizione alla sezione speciale dell'albo delle SIM, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico della società richiedente.

     6. Fino a quando non intervenga il provvedimento di cancellazione dalla sezione speciale dell'albo SIM, alle società di cui al comma 5 si applicano in via esclusiva le disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in materia di vigilanza e di sanzioni.

 

          Art. 3. Procedimenti sanzionatori

     1. Salvo quanto previsto all'art. 2, comma 6, ove le società di cui all'art. 1 del presente regolamento omettano di inviare al Ministero il bilancio annuale, o si rifiutino di fornire altri documenti che da esso fossero eventualmente richiesti, o incorrano in altra grave irregolarità, il Ministero, previa contestazione dei fatti, può sospendere la società dall'esercizio dell'attività fiduciaria o di revisione e, nei casi più gravi, può revocare l'autorizzazione.

     2. Il provvedimento di revoca o sospensione deve essere adottato entro quaranta giorni dalla contestazione alla società dei fatti ad essa addebitati.

 

          Art. 4. Modificazione ed abrogazione di norme

     1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro provvede a modificare il decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per conformarsi alle disposizioni del presente regolamento.

     2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme: art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nella parte in cui prevede il concerto del Ministro di grazia e giustizia; art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

 

          Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.