Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 87. Società |
Capitolo: | 87.5 organi sociali |
Data: | 21/06/1995 |
Numero: | 239 |
Sommario |
Art. 1. 1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, gli onorari da corrispondere a norma dell'art. 37, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente [...] |
Art. 2. 1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, i compensi per gli incarichi di componente del collegio sindacale affidati ad iscritti nel [...] |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 87.5.6 - D.L. 21 giugno 1995, n. 239 [1] .
Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645.
(G.U. 22 giugno 1995, n. 144)
1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, gli onorari da corrispondere a norma dell'art. 37, commi 2, 3 e 4, del
1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, i compensi per gli incarichi di componente del collegio sindacale affidati ad iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della