§ 87.5.6 - D.L. 21 giugno 1995, n. 239 .
Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'art. 37 del decreto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.5 organi sociali
Data:21/06/1995
Numero:239


Sommario
Art. 1.      1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, gli onorari da corrispondere a norma dell'art. 37, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente [...]
Art. 2.      1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, i compensi per gli incarichi di componente del collegio sindacale affidati ad iscritti nel [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 87.5.6 - D.L. 21 giugno 1995, n. 239 [1] .

Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645.

(G.U. 22 giugno 1995, n. 144)

 

 

     Art. 1.

     1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, gli onorari da corrispondere a norma dell'art. 37, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, non possono superare, anche cumulativamente, lire 80.000.000, salvo diverso accordo fra le parti.

 

          Art. 2.

     1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, i compensi per gli incarichi di componente del collegio sindacale affidati ad iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ancorchè non iscritti all'albo dei dottori commercialisti, non possono essere superiori a quelli degli appartenenti al suddetto albo, salvo diverso accordo tra le parti.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. 1 della L. 3 agosto 1995, n. 336.