§ 86.15.5 - Legge 5 marzo 1963, n. 292.
Vaccinazione antitetanica obbligatoria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.15 trattamenti sanitari obbligatori
Data:05/03/1963
Numero:292


Sommario
Art. 1. 
Art. 1. bis. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3. bis. 
Art. 4.      Con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge a cura del Ministero della sanità saranno stabilite le modalità per la esecuzione della vaccinazione o [...]


§ 86.15.5 - Legge 5 marzo 1963, n. 292.

Vaccinazione antitetanica obbligatoria.

(G.U. 27 marzo 1963, n. 83).

 

     Art. 1. [1]

     E' resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:

     a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti alla edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;

     b) per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONI;

     c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita [2].

     Il Ministro per la sanità è autorizzato ad estendere, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori, sentito il Consiglio superiore di sanità.

 

          Art. 1. bis. [3]

     Nei bambini ciascuna dose è eseguita in concomitanza con le somministrazioni di vaccino antidifterico e di vaccino antipoliomelitico orale.

 

          Art. 2. [4]

     La vaccinazione antitetanica viene estesa su richiesta alle madri gestanti dal 5° all'8° mese.

 

          Art. 3. [5]

     Nei soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della presente legge la vaccinazione o rivaccinazione antitetanica è eseguita a cura ed a spese degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie.

     Per la vaccinazione e rivaccinazione dei soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 1 si provvede ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301.

     Nei bambini di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica è eseguita gratuitamente. Alla esecuzione delle vaccinazioni e rivaccinazioni dei bambini provvedono i comuni con i servizi già esistenti per le altre vaccinazioni. La fornitura di vaccino ai comuni è regolata dalle disposizioni dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1939, n. 891.

 

          Art. 3. bis. [6]

     Tra i documenti prescritti per l'ammissione alle scuole primarie e secondarie sono compresi i certificati di aver subito la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica e, quando del caso, le inoculazioni di richiamo.

     Analoghi certificati sono prescritti per l'ammissione alle altre collettività infantili e giovanili di qualsiasi specie.

 

          Art. 4.

     Con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge a cura del Ministero della sanità saranno stabilite le modalità per la esecuzione della vaccinazione o rivaccinazione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 20 marzo 1968, n. 419.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 27 aprile 1981, n. 166.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. 20 marzo 1968, n. 419 e così sostituito dall'art. 2 della L. 27 aprile 1981, n. 166.

[4] Articolo così modificato dall'art. 1 della L. 20 marzo 1968, n. 419.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 20 marzo 1968, n. 419.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. 20 marzo 1968, n. 419.