§ 86.12.12 - L. 29 novembre 1995, n. 522.
Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.12 sostanze stupefacenti e psicotrope
Data:29/11/1995
Numero:522


Sommario
Art. 1.  Finalità della Convenzione.
Art. 2.  Definizione e portata della Convenzione.
Art. 3.  Coordinamento a livello interno.
Art. 4.  Misure destinate a limitare la disponibilità e l'utilizzazione di agenti di doping e di metodi di doping vietati.
Art. 5.  Laboratorio.
Art. 6.  Istruzione.
Art. 7.  Collaborazione con le organizzazioni sportive concernente i provvedimenti che queste ultime devono adottare.
Art. 8.  Cooperazione internazionale.
Art. 9.  Comunicazione di informazioni.
Art. 10.  Gruppo di vigilanza.
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.  Emendamenti agli articoli della Convenzione.
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 


§ 86.12.12 - L. 29 novembre 1995, n. 522.

Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.

(G.U. 9 dicembre 1995, n. 287, S.O.).

 

     Articolo 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.

 

     Articolo 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della convenzione stessa.

 

     Articolo 3.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Articolo 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

CONVENZIONE CONTRO IL DOPING [1]

 

     PREAMBOLO

     Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati Parte alla Convenzione culturale europea nonché gli altri Stati firmatari della presente Convenzione,

     considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i princìpi che costituiscono il loro patrimonio comune e di favorire il loro progresso economico e sociale;

     consapevoli che lo sport deve svolgere un ruolo importante per la protezione della salute, dell'istruzione morale e fisica e per la promozione della comprensione internazionale;

     preoccupati dall'impiego sempre più diffuso di prodotti e di metodi di «doping» tra gli sportivi nell'ambiente dello sport e dalle sue conseguenze per la salute di coloro che li praticano e per il futuro dello sport;

     sensibili al fatto che questo problema mette a repentaglio i princìpi etici ed i valori educativi sanciti dalla Carta olimpica, dalla Carta internazionale dello sport e dell'educazione fisica dell'UNESCO, nonché la Risoluzione 76.41 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nota sotto la denominazione «Carta europea dello sport per tutti»;

     in considerazione dei regolamenti, delle politiche e delle dichiarazioni adottate dalle organizzazioni sportive internazionali nell'ambio della lotta contro il «doping»;

     consapevoli che le autorità pubbliche e le organizzazioni sportive volontarie hanno responsabilità complementari nella lotta contro il doping nello sport, ed in particolare per quanto riguarda la garanzia di uno svolgimento corretto basato sul princìpio del fair play delle manifestazioni sportive, nonché per la tutela della salute di coloro che partecipano a dette manifestazioni;

     riconoscendo che tali autorità ed organizzazioni devono collaborare a tutti i livelli opportuni;

     richiamando le Risoluzioni sul «doping» adottate dalla Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport ed in particolare la Risoluzione n. 1 adottata nella 6a Conferenza di Reykjavik nel 1989;

     ricordando che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha già adottato la Risoluzione 67.12 per quanto riguarda il «doping» degli atleti, la Raccomandazione N. R 79.8 concernente il doping nello sport, la Raccomandazione n. R 84.19 relativa alla «Carta europea contro il doping nello sport», e la Raccomandazione n. R 88.12 concernente l'istituzione di controlli anti-doping senza preavviso fuori gara;

     richiamando la Raccomandazione n. 5 sul doping adottata dalla II Conferenza internazionale dei Ministri e degli Alti funzionari responsabili dell'Educazione fisica e dello Sport, organizzata dall'UNESCO a Mosca nel 1988;

     determinati tuttavia a proseguire ed a rafforzare la loro cooperazione in vista della riduzione e della successiva eliminazione del «doping» nello sport in base ai valori etici ed ai provvedimenti pratici contenuti in tali strumenti;

     hanno convenuto quanto segue:

 

Art. 1. Finalità della Convenzione.

     Le Parti, in vista della riduzione e della successiva eliminazione del «doping» nello sport, si impegnano ad adottare, entro i limiti delle loro rispettive norme costituzionali, i provvedimenti necessari per dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione.

 

     Art. 2. Definizione e portata della Convenzione.

     1. Ai fini della presente Convenzione:

     a) Per «doping nello sport» si intende la somministrazione agli sportivi o l'uso da parte di questi ultimi di classi farmacologiche di agenti di doping o di metodi di doping;

     b) Per «classi farmacologiche di agenti di doping o di metodi di doping» si intendono, sotto riserva del paragrafo 2 in appresso, le classi di agenti di doping e di metodi di doping vietati dalle Organizzazioni sportive internazionali competenti e che figurano su liste approvate dal gruppo di vigilanza in virtù dell'articolo 11.1b;

     c) Per «sportivi» si intendono le persone di entrambi i sessi che partecipano abitualmente ad attività sportive organizzate.

     2. Fin quando una lista di classi farmacologiche vietate di agenti di doping e di metodi di doping non è stata approvata dal gruppo di vigilanza in virtù dell'articolo 11.1b sarà applicabile la lista di riferimento contenuta nell'Annesso alla presente Convenzione.

 

     Art. 3. Coordinamento a livello interno.

     1. Le Parti coordinano le politiche e le azioni dei loro servizi governativi e di altri organismi pubblici interessati dalla lotta contro il doping nello sport.

     2. Esse vigilano affinché sia realizzata l'applicazione pratica di detta Convenzione ed in particolare affinché siano soddisfatti i requisiti prescritti dall'art. 7, demandando, se del caso l'attuazione di alcune disposizioni della presente Convenzione ad una Autorità sportiva governativa o non governativa designata a tal fine oppure ad una Organizzazione sportiva.

 

     Art. 4. Misure destinate a limitare la disponibilità e l'utilizzazione di agenti di doping e di metodi di doping vietati.

     1. Le Parti adottano a seconda dei casi una legislazione regolamenti o misure amministrative al fine di ridurre la disponibilità (ivi incluse misure volte a controllare la circolazione, la detenzione, l'importazione, la distribuzione e la vendita) nonché l'utilizzazione nello sport di agenti e di metodi di doping vietati ed in particolare di steroidi anabolizzanti.

     2. A tal fine le Parti o se del caso, le organizzazioni non governative competenti condizioneranno la concessione di sovvenzioni pubbliche alle organizzazioni sportive all'applicazione effettiva da parte di queste ultime, delle regolamentazioni anti-doping.

     3. Inoltre le Parti:

     a) aiutano le loro organizzazioni sportive per quanto riguarda il finanziamento e dei controlli e delle analisi anti-doping sia mediante la concessione di sovvenzioni oppure di sussidi diretti sia tenendo conto del costo di tali controlli ed analisi all'atto della determinazione dell'importo globale delle sovvenzioni o dei sussidi da stanziare a favore di tali organizzazioni;

     b) adottano misure appropriate affinché venga negata la concessione a fine di allenamento, di sussidi provenienti da fondi pubblici a sportivi che siano stati sospesi a seguito del riscontro di una infrazione alla regolamentazione anti-doping nello sport, per tutta la durata della sospensione;

     c) incoraggiano e, se del caso, agevolano la realizzazione da parte delle loro organizzazioni sportive, dei controlli anti-doping richiesti dalle organizzazioni sportive internazionali competenti, sia durante che al di fuori delle gare;

     d) incoraggiano ed agevolano la conclusione, da parte delle organizzazioni sportive, di accordi che autorizzano squadre di controllo anti-doping debitamente abilitate, a sottoporre i loro membri a prove in altri Paesi.

     4. Le Parti si riservano il diritto di adottare regolamenti anti- doping e di organizzare controlli anti-doping di loro iniziativa e sotto la loro responsabilità, a patto che siano compatibili con i princìpi pertinenti della presente Convenzione.

 

     Art. 5. Laboratorio.

     1. Ciascuna Parte si impegna:

     a) ad istituire oppure a facilitare l'istituzione sul suo territorio di uno o più laboratori di controllo anti-doping suscettibili di essere approvati in conformità con i criteri adottati dalle organizzazioni sportive internazionali competenti ed approvate dal gruppo di vigilanza ai sensi dell'articolo 11.1b; oppure

     b) ad aiutare le sue organizzazioni sportive ad avere accesso a tale laboratorio sul territorio di un'altra Parte.

     2. Questi laboratori sono incoraggiati a:

     a) adottare i provvedimenti opportuni per reclutare conservare formare e riciclare personale qualificato;

     b) intraprendere appropriati programmi di ricerca e di sviluppo concernenti gli agenti di doping ed i metodi utilizzati o che si presume siano utilizzati ai fini del doping nello sport nonché nei settori della biochimica e della farmacologia analitica per pervenire ad una migliore comprensione degli effetti delle varie sostanze sull'organismo umano e delle loro conseguenze a livello di prestazioni sportive;

     c) pubblicare e diffondere rapidamente i nuovi dati derivanti dalle ricerche.

 

     Art. 6. Istruzione.

     1. Le Parti si impegnano ad elaborare e ad attuare se del caso in collaborazione con le organizzazioni sportive interessate e con i mass- media, programmi educativi e campagne di informazione che pongano in rilievo i rischi per la salute inerenti al doping nonché il pregiudizio che ne deriva per i valori etici dello sport. Tali programmi e campagne si rivolgono sia ai giovani negli istituti scolastici e nei circoli sportivi sia ai loro genitori, nonché agli atleti adulti ai responsabili ed ai direttori sportivi ed agli allenatori. Per le persone che lavorano nel settore medico questi programmi educativi sottolineano l'importanza del rispetto della deontologia medica.

     2. Le Parti si impegnano ad incoraggiare ed a promuovere in collaborazione con le organizzazioni sportive, regionali nazionali ed internazionali interessate, ricerche relative alla elaborazione di programmi di addestramento fisiologico e psicologico fondati su basi scientifiche e che rispettino l'integrità della persona umana.

 

     Art. 7. Collaborazione con le organizzazioni sportive concernente i provvedimenti che queste ultime devono adottare.

     1. Le Parti si impegnano ad incoraggiare le loro organizzazioni sportive e, tramite esse le organizzazioni sportive internazionali ad elaborare e ad applicare ogni adeguato provvedimento di loro competenza per la lotta contro il doping nello sport.

     2. A tal fine esse incoraggiano le loro organizzazioni sportive a precisare e ad armonizzare i loro rispettivi diritti, obblighi e doveri, e soprattutto ad armonizzare i (le) loro:

     a) regolamenti anti-doping sulla base dei regolamenti adottati dalle organizzazioni sportive internazionali competenti;

     b) elenchi di classi farmacologiche di agenti di doping e di metodi vietati di doping, sulla base delle liste adottate dalle organizzazioni sportive internazionali competenti;

     c) procedure di controllo anti-doping;

     d) procedure disciplinari, applicando i princìpi riconosciuti a livello internazionale della giustizia naturale e garantendo il rispetto dei diritti fondamentali degli sportivi che sono oggetto di sospetti, ed in particolare i seguenti princìpi:

     i) l'organo istruttorio deve essere distinto dall'organo disciplinare;

     ii) riconoscimento del diritto ad un processo equo ed all'assistenza e rappresentanza;

     iii) previsione di disposizioni chiare e di pratica applicazione che consentano di presentare ricorso contro ogni sentenza pronunciata;

     e) procedure di applicazione di sanzioni effettive ai responsabili, medici, veterinari, allenatori, fisioterapeuti ed altri responsabili o complici di infrazioni ai regolamenti anti-doping da parte degli sportivi;

     f) procedure per il mutuo riconoscimento di sospensione e di altre sanzioni imposte da altre organizzazioni sportive nel paese stesso o in altro paese.

     3. Inoltre, le Parti incoraggiano le loro organizzazioni sportive ad:

     a) istituire, in numero sufficiente perché siano efficaci, controlli anti-doping non solo durante le gare ma anche senza preavviso in ogni momento opportuno fuori dalle gare: tali controlli dovranno essere svolti in maniera equa per tutti gli sportivi e comportare prove effettuate ripetutamente su sportivi di entrambi i sessi selezionati, qualora se ne ravvisi la necessità, a caso;

     b) stipulare con le organizzazioni sportive di altri Paesi, accordi che consentano di sottoporre uno sportivo che si addestra in uno di questi Paesi a prove effettuate da una squadra di controllo anti-doping debitamente autorizzata di detto Paese;

     c) precisare ed armonizzare i regolamenti concernenti l'ammissione alle manifestazioni sportive, ivi inclusi i criteri anti-doping;

     d) incoraggiare gli sportivi a partecipare attivamente alla lotta contro il doping condotta dalle organizzazioni sportive internazionali;

     e) utilizzare pienamente ed efficacemente le attrezzature poste a loro disposizione per l'analisi anti-doping nei laboratori di cui all'articolo 5, sia durante le gare che fuori di esse;

     f) ricercare metodi scientifici di addestramento ed elaborare princìpi direttivi volti a proteggere gli sportivi di ogni età adattati ad ogni sport.

 

     Art. 8. Cooperazione internazionale.

     1. Le Parti cooperano strettamente nei settori coperti dalla presente Convenzione ed incoraggiano un'analoga cooperazione tra le loro organizzazioni sportive.

     2. Le Parti si impegnano a:

     a) incoraggiare le loro organizzazioni sportive ad operare a favore dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in seno a tutte le organizzazioni sportive internazionali alle quali sono affiliate, in particolare mediante il rifiuto di omologare i record mondiali o regionali non accompagnati dalle risultanze negative di una prova anti- doping autenticata;

     b) promuovere la cooperazione tra il personale dei loro laboratori di controllo anti-doping istituiti o funzionanti in conformità con l'articolo 5;

     c) istituire una cooperazione bilaterale e multilaterale tra i loro organismi, autorità ed organizzazioni competenti, al fine di conseguire anche a livello internazionale, gli scopi enunciati all'articolo 4.1.

     3. Le Parti, che dispongono di laboratori istituiti o funzionanti in conformità con i criteri definiti all'articolo 5, s'impegnano ad aiutare le altre parti ad acquisire l'esperienza, la competenza e le tecniche necessarie alla creazione dei loro laboratori.

 

     Art. 9. Comunicazione di informazioni.

     Ciascuna Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa tutte le informazioni pertinenti relative ai provvedimenti legislativi o altri che essa avrà adottato al fine di conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione.

 

     Art. 10. Gruppo di vigilanza.

     1. Ai fini della presente Convenzione, è costituito un gruppo di vigilanza.

     2. Ogni Parte può farsi rappresentare, in seno al gruppo di vigilanza, da uno o più delegati. Ciascuna Parte ha diritto ad un voto.

     3. Ogni Stato di cui all'articolo 14.1, che non è parte alla presente Convenzione, può farsi rappresentare nel gruppo di vigilanza da un osservatore.

     4. Il gruppo di vigilanza può all'unanimità, invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa che non è Parte alla Convenzione ed ogni organizzazione sportiva o professionale interessata a farsi rappresentare da un osservatore ad una o più delle sue riunioni.

     5. Il gruppo di vigilanza è convocato dal Segretario Generale. La sua prima riunione sarà tenuta il prima possibile ed in ogni caso, meno di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione. In seguito il Gruppo si riunirà ogni qualvolta ciò si riveli necessario, per iniziativa del Segretario Generale o di una Parte.

     6. La maggioranza delle Parti costituisce il numero legale necessario per lo svolgimento di una riunione del gruppo di vigilanza.

     7. Il gruppo di vigilanza si riunisce a porte chiuse.

     8. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, il gruppo di vigilanza stabilisce il proprio regolamento interno e lo adotta per consenso.

 

     Art. 11.

     1. Il gruppo di vigilanza è incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione. In particolare esso può:

     a) rivedere in via definitiva le disposizioni della presente Convenzione ed esaminare le modifiche che potrebbero essere necessarie;

     b) approvare la lista ed ogni eventuale revisione, delle classi farmacologiche di agenti di doping e dei metodi di doping vietati dalle organizzazioni sportive internazionali competenti, menzionate all'articolo 2, capoversi 1 e 2, nonché i criteri di accreditamento dei laboratori ed ogni eventuale revisione, adottati dalle stesse organizzazioni di cui all'articolo 5.1.a, e fissare la data di entrata in vigore delle decisioni prese;

     c) instaurare consultazioni con le organizzazioni sportive interessate;

     d) rivolgere alle Parti raccomandazioni concernenti i provvedimenti da adottare per l'attuazione della presente Convenzione;

     e) raccomandare le misure appropriate per garantire l'informazione delle organizzazioni internazionali competenti e del pubblico sui lavori intrapresi nell'ambito della presente Convenzione;

     f) indirizzare al Comitato dei Ministri raccomandazioni relative all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione;

     g) formulare ogni proposta volta a migliorare l'efficacia della presente Convenzione.

     2. Ai fini dell'adempimento della sua missione, il gruppo di vigilanza può, di sua iniziativa, prevedere riunioni di gruppi di esperti.

 

     Art. 12.

     Dopo ciascuna delle sue riunioni, il gruppo di vigilanza trasmette al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sui suoi lavori e sul funzionamento della Convenzione.

 

     Art. 13. Emendamenti agli articoli della Convenzione.

     1. Emendamenti agli articoli della presente Convenzione possono essere proposti da una Parte, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa o dal gruppo di vigilanza.

     2. Ogni proposta di emendamento è comunicata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa agli Stati menzionati all'articolo 14 e ad ogni Stato che ha aderito o è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 16.

     3. Ogni emendamento proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri è comunicato al gruppo di vigilanza almeno due mesi prima della riunione nella quale l'emendamento deve essere esaminato. Il gruppo di vigilanza sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere relativo all'emendamento proposto, se del caso, dopo consultazione delle organizzazioni sportive competenti.

     4. Il Comitato dei Ministri esamina l'emendamento proposto nonché ogni parere sottoposto dal gruppo di vigilanza, e può adottare l'emendamento.

     5. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo è trasmesso alle Parti in vista della sua accettazione.

     6. Ogni emendamento adottato in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di un mese dopo la data alla quale tutte le Parti hanno informato il Segretario generale della loro accettazione di tale emendamento.

 

CLAUSOLE FINALI

 

     Art. 14.

     1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli altri Stati Parte della Convenzione culturale europea e degli Stati non membri che hanno partecipato alla elaborazione della presente Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da:

     a) la firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione,

     oppure

     b) la firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione.

     2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del consiglio d'Europa.

 

     Art. 15.

     1. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di un mese dopo la data alla quale cinque Stati, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa avranno manifestato il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione secondo le disposizioni dell'articolo 14.

     2. Per ogni Stato firmatario che manifesterà successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

 

     Art. 16.

     1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo consultazione delle Parti, potrà invitare ogni stato non membro ad aderire alla Convenzione, mediante decisione presa alla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa ed alla unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto ad essere rappresentati al Comitato.

     2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di un mese dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

 

     Art. 17.

     1. Ogni Stato può all'atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, firmare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.

     2. Ogni Stato può, in ogni ulteriore momento, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di un mese dopo la data di ricevimento di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale.

     3. Ogni dichiarazione formulata in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

 

     Art. 18.

     1. Ogni Parte può in ogni tempo denunciare la presente Convenzione, indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

     2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di 6 mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

 

     Art. 19.

     Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica alle Parti, agli altri Stati membri del Consiglio d'Europa agli altri Stati Parti alla Convenzione culturale europea, agli Stati aventi partecipato alla elaborazione della presente Convenzione e ad ogni Stato che vi ha aderito o che è stato invitato ad aderirvi:

     a) ogni firma in conformità con l'articolo 14;

     b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione in conformità con l'articolo 14 o 16;

     c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità con gli articoli 15 e 16;

     d) ogni informazione trasmessa in virtù delle disposizioni dell'articolo 12;

     e) ogni rapporto stabilito in applicazione delle disposizioni dell'articolo 12;

     f) ogni proposta di emendamento ed ogni emendamento adottato in conformità con l'articolo 13 e la data di entrata in vigore di questo emendamento;

     g) ogni dichiarazione formulata in virtù delle disposizioni dell'articolo 17;

     h) ogni notifica indirizzata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 18, e la data di acquisizione di effetto della denuncia;

     i) ogni altro atto, notifica o comunicazione riferentesi alla presente Convenzione.

 

     Copia certificata conforme all'esemplare originale unico in lingua francese ed inglese, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Strasburgo, il 5 dicembre 1989.

Il Direttore degli Affari Giuridici del Consiglio d'Europa.

 

APPENDICE [2]

NUOVO ELENCO DI RIFERIMENTO Dl CLASSI DI SOSTANZE FARMACOLOGICHE VIETATE E DI METODI DI DOPING VIETATI

 

Data di entrata in vigore: 15 marzo 1999

 

I. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE

A. Stimolanti

B. Narcotici

C. Agenti anabolizzanti

D. Diuretici

E. Ormoni peptidici e glicoproteidi e affini

 

II. METODI VIETATI

A. Emotrasfusione illecita

B. Manipolazione farmacologica, chimica e fisica

 

III. CLASSI DI SOSTANZE SOTTOPOSTE A DETERMINATE RESTRIZIONI

A. Alcool

B. Prodotti della canapa indiana

C. Anestetici locali

D. Corticosteroidi

E. Beta bloccanti.

 

I. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE

 

Le sostanze vietate sono suddivise nelle seguenti classi:

A. Stimolanti

B. Narcotici

C. Agenti anabolizzanti

D. Diuretici

E. Ormoni peptidici e glicoproteidi e affini

Nessuna delle materie appartenenti alle categorie vietate può essere utilizzata, anche se non è citata a titolo di esempio. Per tale motivo è menzionata l'espressione «e sostanze affini». Tale espressione indica sostanze affini alla classe in oggetto, in virtù dei loro effetti farmacologici e/o della loro struttura chimica.

 

A. Stimolanti

Le sostanze vietate appartenenti alla classe (A) comprendono i seguenti esempi:

amineptina, amifenazolo, anfetamine, bromantan, caffeina*, carfedone, cocaina, efedrine**, fencamfamina, mesocarb, pentetrazolo, pipadrolo, salbutamolo***, salmeterolo ***, terbutalina***, e sostanze affini.

* Per la caffeina, la definizione di risultato positivo è una concentrazione nell'urina superiore a 12 microgrammi per millilitro.

** Per l'efedrina, la catina e la metilefedrina, la definizione di risultato positivo è una concentrazione nell'urina superiore a 5 microgrammi per millilitro. Per la fenilpropanolammina et la pseudoefedrina, una concentrazione nell'urina di oltre 10 microgrammi per millilitro è considerata risultato positivo. Se più di una di queste sostanze è presente in misura inferiore alle rispettive soglie, le concentrazioni dovrebbero essere addizionate. Se il totale supera 10 microgrammi per millilitro, il campione sarà considerato positivo.

*** Sostanza autorizzata per inalazione solo per prevenire e/o curare l'asma e l'asma indotta dall'esercizio fisico. L'uso per asma e/o asma indotta dall'esercizio fisico deve essere notificato per iscritto all'autorità medica competente da un medico di squadra o da uno pneumologo.

 

NOTA: Tutti i preparati derivati dell' imidazolo sono accettabili in applicazione locale, ad esempio l'ossimetazolina. I vasocostrittori (ad esempio l'adrenalina) possono essere somministrati con agenti anestetici locali. Sono autorizzati i preparati ad uso topico (ad esempio nasale, oftalmologico) di fenilefrina.

 

B. Narcotici

Le sostanze vietate appartenenti alla Classe (B) comprendono i seguenti esempi: buprenorfina, dextromoramide, diamorfina (eroina), metadone, morfina, pentazocina, petidina ... e sostanze affini.

 

NOTA. Sono autorizzate: codeina, dextrometorfano, dextroproposifene, diidrocodeina, difenossilato etilmorfina, folcodina, proposifene e tramadol.

 

C. Agenti anabolizzanti

Le sostanze vietate appartenenti alla Classe (C) comprendono i seguenti esempi:

1. Steroidi anabolizzanti androgeni

a. clostebol, fluossimesterone, metandienone, metenolone, nandrolone, 19-norandrostenediol, 19-norandrostenedione, ossandrolone, stanozololo, ... e sostanze affini.

b. androstenediol, androstenedione, deidroepiandrosterone (DHEA), diidrotestosterone, testosterone* ... , e sostanze affini.

 

Le prove ottenute da profili metabolici e/o misurazioni isotopiche possono essere utilizzate per ottenere conclusioni definitive

* La presenza di un rapporto di testosterone (T)-epitestosterone(E) maggiore di sei [6] nell'urina di un concorrente costituisce reato, a meno che non vi sia la prova che tale rapporto è dovuto ad una condizione fisiologica o patologica, ad es. una bassa escrezione di epitestosterone, la produzione androgena di un tumore o una deficienza di enzimi.

Nel caso di un rapporto T/E maggiore di 6, è obbligatorio effettuare un esame medico sotto la direzione dell'autorità medica competente, prima di dichiarare che un campione è positivo. Dovrà essere elaborato un rapporto scritto completo, comprendente una valutazione di precedenti ed ulteriori analisi, ed i risultati di analisi endocrine. Se non sono disponibili le analisi precedenti, l'atleta sarà sottoposto ad un controllo senza preavviso almeno una volta al mese per tre mesi. Il risultato di questi esami sarà incluso nel rapporto. In mancanza di collaborazione agli esami, risulterà una dichiarazione di campione positivo.

 

2. Beta-2 agonisti

Se somministrati oralmente o per iniezione.

bambuterolo, clenbuterolo, fenoterolo, formoterolo, reproterolo, salbutamolo*, terbutalina*, ... e sostanze affini.

*Consentiti per via inalatoria come descritto all'Articolo (I.A).

 

D. Diuretici

Le sostanze vietate appartenenti alla classe (D) comprendono i seguenti esempi:

acetazolamide, bumetanide, clortalidone, acido etacrinico, furosemide, idroclorotiazide, mannitolo*, mersalil, spironolactone, triamterene, ... e sostanze affini.

* sostanza vietata se somministrata con iniezione intravenosa.

 

E. Ormoni peptidici e glicoproteidi e affini

Le sostanze vietate appartenenti alla classe (E) comprendono i seguenti esempi ed i loro affini:

1. Gonadotropina corionica (h.CG. - gonadotropina corionica umana)

2. Gonadotropine pituitaire e sintetiche (LH)

3. Corticotropina (ACTH, tetracosactide)

4. Ormone della crescita (hGH)

5. Fattore di crescita di tipo insulina (IGF-1)

Sono proibiti anche tutti i rispettivi fattori di liberazione e affini delle sostanze suddette.

6. Eritropoietina (EPO).

7. Insulina

Autorizzate solo per curare il diabete dipendente dall'insulina. E' richiesta una dichiarazione scritta di diabete dipendente dall'insulina da un endocrinologo o dal medico di squadra.

La presenza di un'abnorme concentrazione di un ormone endogeno o la sua rilevazione diagnostica nelle urine di un concorrente, costituisce reato salvo qualora sia documentato che ciò è dovuto unicamente ad una condizione fisiologica o patologica.

 

II. METODI VIETATI

 

Sono proibiti i seguenti metodi:

     Emotrasfusione illecita (doping del sangue)

     L'emotrasfusione consiste nella somministrazione ad un atleta, di sangue, globuli rossi, veicoli di ossigeno artificiale o prodotti del sangue affini.

     Manipolazione farmacologia, chimica o fisica

     La manipolazione farmacologica, chimica o fisica consiste nell'uso di sostanze e di metodi che modificano, tentano di modificare o sono suscettibili di modificare l'integrità e la validità dei campioni di urina utilizzati per i controlli anti-doping, fra i quali figurano (senza che ciò sia limitativo) la somministrazione di diuretici, la cateterizzazione, la sostituzione o alterazione del campione, l'inibizione dell'escrezione renale, in modo particolare per mezzo del probenecid e suoi composti affini, e la modificazione delle misurazioni di testosterone e epitestosterone, in modo particolare con la somministrazione di epitestosterone* e di bromantan.

* una concentrazione di epitestosterone nell'urina superiore a 200 nanogrammi per millilitro dovrà essere oggetto di un esame come quello previsto all'articolo I.C.1.b) per il testosterone.

Il buon esito o il fallimento dell'uso di una sostanza vietata, o di un metodo vietato è irrilevante, in quanto il solo uso o tentativo di uso della predetta sostanza è considerato reato.

 

III. CLASSI DI SOSTANZE FARMACOLOGICHE SOGGETTE A DETERMINATE RESTRIZIONI D'USO

 

A. Alcool

Qualora stabilito dalle regole di un'autorità responsabile, potranno essere effettuati dei controlli per l'etanolo.

 

B. Prodotti della canapa indiana

Qualora stabilito dalle regole di un'autorità responsabile, potranno essere effettuati controlli per i componenti della canapa indiana (ad es. Marijuana, Hashish). Nei Giochi Olimpici, saranno effettuati dei controlli per i prodotti della canapa indiana. E' vietata una concentrazione nelle urine di 11-nor-delta 9-tetraidrocannabinolo-9-acido carbossilico (carbossi-THC) eccedente 15 nanogrammi per millilitro.

 

C. Anestetici locali

L'uso di anestetici locali iniettabili è consentito alle seguenti condizioni:

a) possono essere utilizzate bupivacaina, lidocaina, mepivacaina, procaina, ecc. ma non la cocaina. Insieme agli anestetici locali, possono essere utilizzati agenti vasocostrittori (per es. adrenalina);

b) possono essere somministrate soltanto iniezioni locali o intra- articolari,

c) soltanto quando esista una giustificazione medica.

Qualora stabilito dalle regole di un'autorità responsabile, può essere necessaria una notifica della somministrazione

 

D. Corticosteroidi

L'uso sistemico di corticosteroidi è proibito.

E' autorizzato l'uso anale, otoiatrico, dermatologico, inalatorio nasale e oftalmologico (ma non rettale). Non sono autorizzate le iniezioni intra- articolari e locali di corticosteroidi.

Qualora stabilito dalle regole di un'autorità responsabile, può essere necessaria una notifica della somministrazione.

 

E. Beta-bloccanti

Alcuni esempi di beta-bloccanti sono i seguenti:

acebutololo, alprenololo, atenololo, labetalolo, metoprololo, nadololo, osprenololo, propanololo, sotalolo, .... e sostanze affini

In conformità al regolamento della Federazione internazionale di sport, saranno effettuati dei controlli per i beta-bloccanti.

 

Riassunto delle regole del C.I.O. per le sostanze che necessitano di una notifica scritta da parte di un medico

(omissis)

 


[1] Viene presentata la traduzione non ufficiale.

[2] Appendice così sostituita dall'emendamento adottato dal gruppo di vigilanza il 1° marzo 1999, comunicato nella G.U. 20 maggio 1999, n. 116.