§ 86.12.6 - D.M. 12 luglio 1990, n. 186.
Regolamento concernente la determinazione delle procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.12 sostanze stupefacenti e psicotrope
Data:12/07/1990
Numero:186


Sommario
Art. 1.  (Procedure diagnostiche e medico-legali).
Art. 2.  (Assunzione nelle ventiquattro ore).
Art. 3.  (Limiti quantitativi massimi di principio attivo).
Art. 4.  (Accertamenti clinici e di laboratorio).
Art. 5.  (Entrata in vigore).


§ 86.12.6 - D.M. 12 luglio 1990, n. 186.

Regolamento concernente la determinazione delle procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, delle metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore e dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere.

(G.U. 14 luglio 1990, n. 163).

 

 

     Art. 1. (Procedure diagnostiche e medico-legali).

     1. L'accertamento dell'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope si fonda su uno o più degli elementi valutativi appresso indicati:

     a) riscontro documentale di trattamenti socio-sanitari per le tossicodipendenze presso strutture pubbliche e private, di soccorsi ricevuti da strutture di pronto soccorso, di ricovero per trattamento di patologie correlate all'abuso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, di precedenti accertamenti medico-legali;

     b) segni di assunzione abituale della sostanza stupefacente o psicotropa;

     c) sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto da sostanze stupefacenti o psicotrope;

     d) sindrome di astinenza in atto;

     e) presenza di sostanze stupefacenti e/o loro metaboliti nei liquidi biologici e/o nei tessuti.

 

          Art. 2. (Assunzione nelle ventiquattro ore).

     1. Le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore sono le seguenti:

     a) procedure diagnostiche e medico-legali di cui all'art. 1;

     b) valutazione clinico-funzionale del grado di dipendenza e/o dell'intensità dell'abuso finalizzata a stimare in termini quantitativi la dose abitualmente assunta nelle 24 ore.

     Le indagini sono svolte in strutture pubbliche adeguatamente attrezzate in condizioni di sicurezza clinica e con l'esclusione, ai fini della suddetta stima, del ricorso a metodiche invasive;

     c) specifiche procedure analitiche di laboratorio rivolte a correlare i reperti ai tempi e ai modi di assunzione, da effettuarsi con tempestività e tenendo comunque conto delle condizioni metaboliche del soggetto.

     2. La scelta della o delle metodiche di cui al comma 1 deve rispondere alla necessità dei relativi accertamenti.

 

          Art. 3. (Limiti quantitativi massimi di principio attivo).

     1. I limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere sono elencati nelle tabelle, con note esplicative, allegate al presente regolamento.

 

          Art. 4. (Accertamenti clinici e di laboratorio).

     1. Gli accertamenti clinici e quelli di laboratorio, se necessari, sono effettuati presso strutture pubbliche da medici e da analisti di laboratorio, ivi operanti, con esperienza nei rispettivi settori.

 

          Art. 5. (Entrata in vigore).

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

TABELLE

 

Determinazione dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi

medie giornaliere delle sostanze stupefacenti o psicotrope

 

TABELLA I

Acetildiidrocodeina

0,10 (2)

Acetorfina

2,5 milligrammi (2)

Alfacetilmetadolo

0,08 (2)

Alfaprodina

1,0 (3)

Alfentanil

0,03 (2)

Anileridina

0,20 (2)

Benzilmorfina

0,02 (2)

Benzitramide

0,01 (2)

Chetobemidone

0,01 (2)

Codeina

0,20

Destromoramide

0,02

Diacetilmorfina (Eroina)

0,10 (1)

Difenossilato

0,40 (2)

Difenossina

0,06 (2)

Diidrocodeina

0,30

Dipipanone

0,80 (3)

Drotebanolo

0,016 (2)

Etilmorfina

0,15 (3)

Fenadoxone

0,05 (2)

Fenazocina

0,012 (2)

Fenoperidina

5,0 milligrammi (2)

Fentanil

0,5 milligrammi (2)

Folcodina

0,06 (2)

Idrocodone

0,06 (2)

Idromorfone

0,015 (2)

Idrossipetidina

0,010 (2)

Levorfanolo

0,010 (2)

Metadone

0,05 (1)

Morfina

0,20

Nicocodeina

0,05 (2)

Nicomorfina

0,05 (2)

Norpipanone

0,02 (2)

Oppio

1,0 (3)

Oppio, alcaloidi totali

0,30 (3)

Ossicodone

0,20 (3)

Ossimorfone

0,04 (3)

Papavero, paglia

5,0 (3)

Petidina

0,20 (2)

Piminodina

0,20 (2)

Piritramide

0,08 (2)

Propiram

0,15 (2)

Racemorfano

0,15 (3)

Sufentanil

0,7 milligrammi (2)

Tebacone

5,0 milligrammi (2)

Tebaina

0,05 (3)

Tilidina

0,40 (2)

Trimeperidina

0,20 (2)

Cocaina cloridrato

0,15 (1) (5)

Cocaina, base libera (crack)

0,02 (1) (5)

Amfetamina

0,05

Catina

0,06 (2)

Dexamfetamina

0,03 (2)

Fenmetrazina

0,08 (2)

MDA

0,05 (1)

MDMA

0,05 (1)

Metamfetamina

0,025 (2)

Metilfenidato

0,06 (2)

DET

0,07

Dietilamide dell'acido 1-metillisergico

0,1 milligrammi

DMT

0,06

Lisergide - (LSD)

50 microgrammi

LSD - Acetil-dietilamide

50 microgrammi

LSD - Monoetilamide

0,2 milligrammi

Mescalina

0,5 (2)

Psilocibina

0,01 (2)

Psilocina

0,01 (2)

Delta-9-THC

0,05

Fenciclidina

0,06 (2)

 

TABELLA II

Cannabis indica, foglie e infiorescenze (2% Delta-9-THC)

2,5 (4)

Hashish (10% Delta-9-THC)

0,5 (4)

Altre preparazioni, il cui contenuto di Delta-9-THC non superi

50 milligrammi (4)

 

TABELLA III

Amobarbital

0,6 (2)

Ciclobarbital

0,6 (2)

Eptabarbital

0,6 (2)

Etclorvinolo

0,1

Glutetimide

0,1 (2)

Mecloqualone

0,1 (2)

Metaqualone

0,1 (2)

Metilpirolone

0,1

Pentobarbital

0,6 (2)

Secobarbital

0,6 (2)

 

TABELLA IV

Allobarbitale

1,0 (2)

Amfepramone

0,6 (2)

Barbexaclone

1,25 (2)

Benzfetamina

1,0

Brallobarbitale

0,5

Buprenorfina

2,0 milligrammi (2)

Butalbitale

1,25

Butobarbitale

1,0

Butorfanolo

10 milligrammi

Destropropossifene

0,4 (2)

Fendimetrazina

0,5

Fenobarbitale

0,2 (2)

Fentermina

0,3

Lefetamina

0,3

Pentazocina

0,15

 

Note esplicative:

     Le quantità sono espresse di regola in grammi.

     In casi particolari vengono esplicitamente riportati i rispettivi sottomultipli.

     (1) Le quantità riportate sono individuate sulla base dei dati epidemiologici relativi all'uso abituale.

     Per le sostanze di cui non si registrano fenomeni di abuso le quantità indicate si riferiscono:

     (2) alla dose giornaliera complessiva Farmacopea ufficiale;

     (3) alla dose equipollente a quella della sostanza di abuso di riferimento.

     (4) Dose media giornaliera sulla base di variazioni del contenuto medio di THC presente nei prodotti della Cannabis.

     (5) Per la cocaina vengono specificate rispettivamente sia la dose come cocaina cloridrato sia la dose come cocaina base in quanto il potere tossicomanigeno delle due forme chimiche è molto diverso.