Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.12 sostanze stupefacenti e psicotrope |
Data: | 22/10/1954 |
Numero: | 1041 |
Sommario |
Art. 1. La produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze e preparati ad azione stupefacente sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Alto Commissariato per [...] |
Artt. 2. - 26. [2] |
§ 86.12.2 - Legge 22 ottobre 1954, n. 1041. [1]
Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti.
(G.U. 12 novembre 1954, n. 260).
La produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze e preparati ad azione stupefacente sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, che li esercita a mezzo dei propri organi centrali e, nelle Provincie, a mezzo dei prefetti i quali sono coadiuvati dagli uffici dipendenti, dagli ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto riguarda la vigilanza ed il controllo sulle navi e sulle aeronavi, dalle Capitanerie di porto e dai Comandi di aeroporto.
Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è istituito l'Ufficio centrale stupefacenti che provvede agli atti occorrenti all'applicazione delle disposizioni legislative e degli accordi internazionali in materia, all'esercizio della vigilanza e del controllo sulle sostanze o preparati di cui al primo comma, nonchè alla organizzazione della lotta contro la tossicomania.
L'Ufficio si avvale, per la prevenzione e la repressione di ogni illecita attività nel campo della produzione, del commercio e dell'impiego delle sostanze o preparati ad azione stupefacente, di elementi specializzati della Guardia di finanza, del Corpo della pubblica sicurezza e dei Carabinieri, che saranno impiegati secondo le norme del regolamento.
[1] Abrogata dall'art. 108 della
[2] Articoli abrogati dall'art. 108 della