Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.11 sanità pubblica |
Data: | 08/07/2010 |
Numero: | 135 |
Sommario |
Art. 1. Integrazione delle informazioni contenute nella Scheda di Dimissione Ospedaliera |
Art. 2. Tempistica di trasmissione delle informazioni; rilevanza della trasmissione ai fini dei finanziamenti regionali |
Art. 3. Integrazione dell'allegato |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 86.11.278 - D.M. 8 luglio 2010, n. 135.
Regolamento recante integrazione delle informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera, regolata dal decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380.
(G.U. 20 agosto 2010, n. 194)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1992, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'articolo 58 della
Visto il decreto del Ministro della sanità 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1993, che ha attivato il flusso informativo delle schede di dimissione ospedaliera, quale rilevazione sistematica delle informazioni anagrafico-amministrative e sanitarie relative a tutti i dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati e ha disciplinato i tempi e le modalità di trasmissione delle informazioni dalle Regioni e Province autonome al Ministero;
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto il
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione, che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, fra l'altro, il coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
Visto l'articolo 3, comma 5, dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
Vista l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all'articolo 1, comma 280 della
Visto il verbale della seduta della Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario del 23 settembre 2008 in merito all'approvazione dell'aggiornamento della scheda di dimissione ospedaliera con l'integrazione dei campi concernenti il livello di istruzione, la data di prenotazione, la classe di priorità e il codice causa esterna, con l'individuazione della relativa tempistica;
Considerata l'esigenza che la raccolta delle informazioni avvenga in modo omogeneo ai fini della comparabilità dei dati e degli indicatori, anche per una corretta applicazione del «Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria», di cui al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 febbraio 2002, Supplemento Ordinario, n. 34;
Ritenuto, quindi, di dover aggiornare il contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera e le relative regole di compilazione e codifica di cui al citato
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009, Rep. Atti n. 173/CSR;
Udito il Parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2010;
Vista la comunicazione del Ministero della salute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Integrazione delle informazioni contenute nella Scheda di Dimissione Ospedaliera
1. All'articolo 1, comma 1, del
a) alla lettera a), dopo il numero 6) è inserito il seguente: «6-bis) livello di istruzione»;
b) alla lettera b), dopo il numero 13) sono inseriti i seguenti: «13-bis) data di prenotazione» e «13-ter) classe di priorità»; dopo il numero 19) è inserito il seguente: «19-bis) codice causa esterna».
2. All'articolo 3, comma 3, del
a) dopo il numero 6) è inserito il seguente: «6-bis) livello di istruzione»;
b) dopo il numero 13) sono inseriti i seguenti: «13-bis) data di prenotazione» e «13-ter) classe di priorità»;
c) dopo il numero 19) è inserito il seguente: «19-bis) codice causa esterna».
Art. 2. Tempistica di trasmissione delle informazioni; rilevanza della trasmissione ai fini dei finanziamenti regionali
1. All'articolo 3 del
«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la trasmissione al Ministero della salute, da parte delle Regioni e delle Province autonome, delle informazioni di cui al comma 3 avviene con la seguente periodicità:
a) per l'anno 2010, trimestralmente, mediante invio, entro il 15 maggio, il 15 agosto, il 15 novembre 2010 e il 28 febbraio 2011, rispettivamente, dei dati relativi alle dimissioni del primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2010;
b) dall'anno 2011, mensilmente, mediante invio entro il 15 di ciascun mese, a cominciare da marzo e fino a dicembre, dei dati relativi alle dimissioni del secondo mese precedente quello dell'invio, ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per gli ultimi 2 mesi dell'anno.
4-ter. La trasmissione dei dati, tempestiva e completa, in conformità di quanto previsto dal presente decreto, costituisce adempimento a cui sono tenute le Regioni ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
Art. 3. Integrazione dell'allegato
1. Nell'allegato al
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 235
Allegato A
6-bis Livello di istruzione
Va riportato il titolo di studio del paziente al momento del ricovero.
Il codice, ad un carattere, da utilizzare è il seguente:
1. Licenza elementare o nessun titolo
2. Diploma scuola media inferiore
3. Diploma scuola media superiore
4. Diploma universitario o laurea breve
5. Laurea
13-bis Data di prenotazione
La data di prenotazione esprime la data in cui la richiesta di ricovero programmato è pervenuto all'operatore addetto alla prenotazione con conseguente iscrizione del paziente nella lista di attesa.
Tale data deve corrispondere a quella riportata nei registri di ricovero, ex art. 3, comma 8 della
13-ter Classe di priorità
Per tutti i ricoveri programmati per i quali è inserita la data di prenotazione dovrà essere compilata la classe di priorità secondo il seguente schema (Accordo Stato-Regioni 11 luglio 2002)
CLASSE DI PRIORITA' PER IL RICOVERO |
INDICAZIONI |
CLASSE A |
Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi |
CLASSE B |
Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi |
CLASSE C |
Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi |
CLASSE D |
Ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi |
19-bis Codice causa esterna
In tale campo dovrà essere inserito il codice E (E800-E999) della Classificazione ICD-9-CM versione 2007 e successivi (Classificazione supplementare).
Il codice consente di descrivere la causa esterna dei traumatismi, degli avvelenamenti e di altri effetti avversi.